Il TAR Lombardia, Milano, precisa che ai sensi del comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (secondo il quale “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento”) non è sufficiente ad escludere dall'assoggettamento alla VAS la circostanza che i piani e programmi incidano su piccole aree a livello locale.
La norma, infatti, contempla in tale caso la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 152 del 2006, dunque non un’esclusione tout court dall'assoggettamento a VAS, che deve comunque essere eseguita quando, a seguito della procedura di verifica, l’autorità competente valuti che i piani e i programmi producano impatti significativi sull'ambiente e, comunque, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Il testo della sentenza n. 829 del 28 aprile 2016 della Sezione Terza del TAR Lombardia, Milano, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.