La Corte Costituzionale ribadisce la legittimità costituzionale dell’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come sostituito dall’art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, e dell’art. 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Si rammenta che, a norma dell’art. 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006, come sostituito dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, “Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli”; il comma 25 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012 prescrive che la suddetta disposizione non si applica  “agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della presente legge”.

L’ordinanza della Corte Costituzionale n. 99 del 6 maggio 2016 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale (si veda in argomento anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 2015).