Il Consiglio di Stato precisa che, in sede d’esame dell’istanza per il rilascio d’un titolo edilizio, il Comune non ha l’obbligo di verificare l’esistenza di pattuizioni limitative della proprietà che il richiedente o il suo dante causa abbiano concluso con terzi; invero, la P.A. non deve verificare ogni aspetto civilistico che potrebbe venir in rilievo, ma deve vagliare esclusivamente quelli urbanistici.
Il Consiglio di Stato aggiunge, tuttavia, che il Comune non può esimersi dal verificare il rispetto, da parte dell’istante, dei limiti privatistici sull'intervento proposto allorché questi ultimi siano realmente conosciuti o immediatamente conoscibili e/o non contestati, di modo che il controllo da parte del Comune si traduca in una mera presa d’atto, senza necessità di procedere a un’accurata e approfondita disamina dei rapporti tra privati.

Il testo della sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 2116 del 23 maggio 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.