Le norme regolamentari vanno immediatamente impugnate solo ove siano suscettibili di produrre, in via diretta e immediata una lesione concreta e attuale della sfera giuridica di un determinato soggetto, mentre nel caso di volizioni astratte e generali, suscettibili di ripetuta applicazione e che esplichino effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, trova applicazione la regola generale secondo cui la norma regolamentare non deve essere oggetto di autonoma impugnazione (la quale sarebbe peraltro inammissibile per difetto di una lesione attuale e concreta), ma deve essere impugnata unitamente al provvedimento applicativo di cui costituisce l'atto presupposto, in quanto solamente quest'ultimo rende concreta la lesione degli interessi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3554 del 6 luglio 2026 – Pres. Mielli, Est. Bini


Il TAR Milano precisa che «circa il regime di pubblicazione dei regolamenti degli Enti Locali (e conseguente disciplina del decorso dei termini di impugnazione), recente giurisprudenza ha chiarito che nell’ambito dell’Ordinamento degli Enti locali e della disciplina del relativo potere regolamentare di cui al Dlgs 267/2000, se lo Statuto dell’Ente locale non prevede diversamente, vanno tenuti distinti il regime di pubblicazione della delibera di approvazione del regolamento che è regolata dagli artt. 124 e 134 ed il regime di entrata in vigore del regolamento, che è disciplinato dall’art. 10 delle preleggi (cfr. TAR Lazio, Roma, 11 marzo 2020, nr. 3179). Nella stessa pronuncia si precisa che i termini di impugnazione della delibera che approva il Regolamento decorrono dalla pubblicazione all’Albo (T.A.R., Potenza, sez. I , 10/07/2014 , n. 452; T.A.R. , Lecce , sez. I , 29/04/2014 , n. 1128)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1947 del 16 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.