La rideterminazione del contributo di costruzione, rispetto all’importo già liquidato, a fronte degli impegni assunti in sede convenzionale, se ritenuto errato nella sua quantificazione originaria dall’amministrazione pubblica, costituisce attività vincolata e doverosa. Ciò sull’evidente presupposto che la misura di esso sia totalmente svincolata dall’attività negoziale posta in essere dalle parti nell’elaborazione del tessuto convenzionale sinallagmatico. L’obbligo di versamento e la determinazione della misura del contributo edilizio concernono l’accertamento di un diritto soggettivo che non rinviene la sua fonte nella convenzione ma che trae origine direttamente da fonti normative.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 446 del 10 febbraio 2025