Ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., il ricorrente è tenuto ad indicare “i motivi specifici su cui si fonda il ricorso”. La disposizione va intesa nel senso che è onere del ricorrente, in virtù del principio dispositivo che regola il processo amministrativo, dedurre le doglienze tramite cui contesta l’operato dell’amministrazione ritenendolo illegittimo e indicare il parametro normativo di riferimento che illumina la denunciata illegittimità al fine di consentire il sindacato del giudice nel rispetto del principio del contraddittorio. Mentre l’onere di allegazione della contestazione va assolto in modo rigoroso, non è tuttavia indispensabile che il ricorrente indichi con precisione la disposizione o la norma in cui va ricondotta la contestazione, poiché tale opera di sussunzione spetta al giudice in virtù del principio generale iura novit curia. È dunque sufficiente che il ricorrente alleghi il fatto della contestazione rapportandolo, secondo la propria prospettazione, alla regola di azione che governa l’operato amministrativo, in modo da consentire al giudice di sussumere, mediante l’interpretazione dello scritto difensivo e in virtù del principio iura novit curia, la predetta contestazione nella previsione normativa che la contempla.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 851 del 10 marzo 2025