L’inammissibilità derivante dalla mancata notifica dei motivi aggiunti ai procuratori costituiti, così come previsto dagli artt. 43 comma 2 c.p.a. e 170 c.p.c., può essere superata se il contraddittorio sull’intero thema decidendum si sia comunque esplicato in assoluta pienezza, avendo tutte le parti ampiamente contraddetto, nel merito, su tutti gli aspetti della controversia.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 864 del 11 marzo 2025