Il TAR Milano osserva che laddove sia stato rilevato un fenomeno di inquinamento, fermi restando gli obblighi di bonifica in capo al soggetto responsabile dello stesso, il proprietario o gestore dell’area, seppure incolpevole in ordine all’inquinamento della stessa, deve attuare (almeno) le misure di prevenzione, al fine di scongiurare rischi per la salute degli individui e minimizzare l’impatto negativo per l’ambiente; tale obbligo, finalizzato a evitare o limitare l’aggravarsi delle conseguenze dannose dell’inquinamento, prescinde dalla colpevolezza in ordine al fenomeno che lo ha causato e non determina il venir meno dell’obbligo di bonifica in capo all’obbligato; inoltre l’obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione sussiste anche in relazione alle contaminazioni storiche, giacché non rileva a tal fine la risalenza dello stesso, quanto le conseguenze che nell’immediato possono prodursi.
Sulla base di tale premesse il TAR Milano ritiene legittima l’imposizione in capo al proprietario del sito contaminato del compito di provvedere al monitoraggio dei siti di proprietà, al fine di verificare il possibile superamento dei livelli massimi previsti dalla legge per alcuni componenti nelle acque sotterranee e, in caso di accertamento, adottare le misure di emergenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1492 del 17 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri