Il TAR Milano richiama e fa proprio l’orientamento della Sezione secondo cui l’art. 9 del D. M. n. 1444 del 1968, in materia di distanze tra edifici, fa espresso ed esclusivo riferimento alle pareti finestrate, per tali dovendosi intendere unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 ottobre 2015, n. 4628; cfr., nella giurisprudenza civile, Cassazione civile, sez. II, 20 dicembre 2016, n. 26383). L’operatività della previsione è, quindi, condizionata dalla natura delle aperture (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 26 giugno 2019, n. 1484; 23 maggio 2019, n. 1168; 30 novembre 2018, n. 2706; anche Consiglio di Stato, IV, 4 febbraio 2020, n. 907; II, 14 gennaio 2020, n. 347; T.A.R. Liguria, I, 1° febbraio 2021, n. 76; in senso contrario, Consiglio di Stato, V, 11 settembre 2019, n. 6136).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II n. 1406 del 9 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.