Secondo la decisione n. 2589 del 25 maggio 2015 del Consiglio di Stato, Sezione IV, il comportamento del soggetto partecipante ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico consistente nella mancata indicazione di un determinato elemento rilevante a norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006 (nella fattispecie la commissione di un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale) integra una fattispecie di omissione totale e, come tale, fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di procedere secondo il disposto dal comma 2 bis dello stesso art. 38 con l’attivazione dei doveri di soccorso istruttorio.

La decisione n. 2589 del 25 maggio 2015 del  Consiglio di Stato, Sezione IV, è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo: https://www.giustizia-amministrativa.it/