Il TAR Friuli Venezia Giulia, con una articolata sentenza, statuisce che la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso è illegittima, ma la doverosa rimozione di tale illegittima trascrizione non può avvenire con l’intervento del Prefetto, che non ha alcun potere al riguardo, ma solamente ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria ex articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, in sede di volontaria giurisdizione.
Questi sono i passaggi salienti della sentenza n. 228 del 21 maggio 2015, così come riassunti dal TAR Friuli Venezia Giulia:
17.0 (omissis) in discussione è direttamente la legittimità di un atto amministrativo prefettizio che ha rimosso una trascrizione di un matrimonio contratto all’estero; solo indirettamente viene in esame la legittimità di tale trascrizione, conosciuta da questo tribunale in via incidentale.
17.1. La trascrizione di un matrimonio contratto all’estero tra due persone dello stesso sesso non è consentita allo stato dalla legislazione italiana, come indicato chiaramente dalla Corte costituzionale nella pronuncia n 138 del 2010.
17.2. La trascrizione effettuata dal sindaco di Udine quale ufficiale di governo risulta quindi illegittima perché esulante dai suoi poteri e doveri, contraria alla legge e contrastante con le direttive del suo superiore gerarchico, il Ministro dell’Interno, e in ultima analisi poco rispettosa – ancorché inconsapevolmente – del riparto tra i poteri dello Stato definito dalla Costituzione repubblicana.
17.3. La doverosa rimozione peraltro di tale illegittima trascrizione non può avvenire con l’intervento del Prefetto, che non ha alcun potere a riguardo, ma solamente ad opera dell’autorità giudiziaria ordinaria ex articolo 95 del d.p.r. 396 del 2000, in sede di volontaria giurisdizione, con l’intervento del pubblico ministero, cui spetta la tutela dell’interesse pubblico al rispetto della legalità in materia di stato civile.
17.4. Spetta invece al Ministro dell’interno e al Prefetto il potere – dovere di sollecitare l’intervento della competente Procura della Repubblica.
17.5. Il provvedimento prefettizio in questa sede impugnato va quindi annullato in quanto adottato al di fuori dei poteri previsti dalla legge, fermo restando che la trascrizione di un matrimonio contratto all’estero da due soggetti del medesimo sesso non è conforme al nostro attuale ordinamento e quindi che essa deve essere rimossa con l’intervento del giudice ordinario
(omissis)”.
 
  • Il testo della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 21 maggio 2015 n. 228 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all’indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/.