Secondo il TAR Milano (sentenza della Prima Sezione n. 482 del 14 febbraio 2014), l’immediata precettività delle norme sulla parità formale tra i generi e di pari opportunità previste dalle fonti nazionali e comunitarie non comporta una riserva ai soggetti appartenenti al genere femminile del 50% dei posti e nemmeno comporta la determinazione in via astratta di una soglia minima di rappresentanza al di sotto della quale il principio delle pari opportunità possa dirsi violato; viceversa, compete al giudice investito della questione operare una valutazione caso per caso per stabilire se, nell’ambito delle specifiche realtà portate alla sua attenzione, il procedimento di nomina dei componenti degli organismi di governo (non elettivi) possa ritenersi compatibile con il principio delle pari opportunità.
Nella fattispecie, considerando la dimensione del Comune (Comune di Cassano Magnago) e il numero dei componenti della Giunta (sei), il TAR rileva che non è emerso alcun elemento di prova da parte dei ricorrenti di un’ingiusta pretermissione di candidature femminili ai fini della nomina della Giunta comunale e che non può, del resto, affermarsi che la presenza di un componente femminile su sei assessori possa integrare la denunciata violazione del principio delle pari opportunità, dovendosi tener conto della rilevanza non trascurabile del ruolo del nuovo assessore, al quale era stata conferita la delega ai servizi sociali, lavoro e sport.
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.