Secondo la Corte Costituzionale, la peculiare struttura del giudizio amministrativo è di per sé ostativa all’applicabilità in detto giudizio della regola processuale civilistica, non espressiva di un principio generale del processo, enunciata dal primo comma dell’art. 291 del codice di procedura civile, che, in caso di contumacia del convenuto, consente la rinnovazione della notifica nulla della citazione, senza subordinarla alla condizione di non imputabilità al notificante dell’esito negativo della stessa; di conseguenza, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, del codice del processo amministrativo, che viceversa condiziona la rinnovazione della notificazione alla circostanza che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 31 gennaio 2014 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.