La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali), come delimitato – nel suo ambito di applicazione – dall’art. 20, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lombardia 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020).
Oggetto di impugnazione da parte dello Stato è il citato art. 28, rubricato «Differimento di termini e sospensione dell’efficacia di atti in materia di governo del territorio in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha disposto «[a]nche in considerazione del permanere di gravi difficoltà per il settore delle costruzioni, derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19», la proroga della validità di atti e titoli abilitativi.
In particolare l’art. 28, comma l, ha previsto, alla lettera a), la proroga della validità di «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza», e, alla lettera b), la proroga della validità delle «convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e dei termini da esse stabiliti, nonché di quelli contenuti in accordi similari, comunque denominati, previsti dalla legislazione regionale in materia urbanistica, stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, che conservano validità per tre anni dalla relativa scadenza».
In linea preliminare, occorre rilevare che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso limitatamente alla impugnazione dell’art. 28, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, in ragione della sopravvenuta abrogazione della citata disposizione ad opera dell’art. 18, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020).
Ciò ha comportato l’estinzione del processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.
Sempre in linea preliminare, va messo in risalto che in giudizio la Regione ha segnalato l’ulteriore sopravvenienza normativa costituita dal comma 1-bis dell’art. 28 della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, inserito dall’art. 20, comma 2, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, entrata in vigore il 30 novembre 2020, precisando che tale disposizione ha escluso le autorizzazioni paesaggistiche dalla proroga di cui al comma 1.
Il periodo di vigenza della disposizione regionale impugnata – 11 agosto 2020-30 novembre 2020 – è allineato con la disciplina statale, contenuta nell’art. 103, comma 2-sexies, del d.l. n. 18 del 2020, aggiunto dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 2020, n. 159; la norma regionale impugnata avrebbe potuto operare dopo novanta giorni dalla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza previsto dalla normativa statale, ovvero dopo il 31 gennaio 2021 e dunque non ha trovato applicazione,
Tale sopravvenienza ha comportato la cessazione della materia del contendere con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, nella sola parte relativa alla proroga delle autorizzazioni paesaggistiche.
Così delimitata la materia del contendere, la Corte costituzionale ha dichiarato che l’art. 28, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, nel disporre la proroga dei titoli abilitativi in modo difforme da quanto previsto nella disciplina statale (artt. 103, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e 10, comma 4, d.l. n. 76 del 2020, come convertito), entra in collisione con un principio fondamentale della materia governo del territorio di competenza legislativa concorrente.
Il principio fondamentale che viene in rilievo riguarda la durata dei titoli abilitativi, nella cui determinazione si ravvisa un punto di equilibrio fra i contrapposti interessi oggetto di tutela, inerenti alla realizzazione di interventi di trasformazione del territorio compatibili con la tutela dell’ambiente e dell’ordinato sviluppo urbanistico, per ciò stesso assegnato a titolo esclusivo al legislatore statale, secondo il sistema delineato dal d.P.R. n. 380 del 2001.
Incidendo sulla durata, le norme statali interposte partecipano della natura di “principio fondamentale” che connota la disciplina dei titoli abilitativi, con l’effetto di vincolare le Regioni.
In conclusione, secondo la Corte, si deve dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 28, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18, con esclusione della parte in cui, nel testo antecedente all’entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, prevedeva la proroga delle autorizzazioni paesaggistiche.

Corte Costituzionale n. 245 del 21 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale.


Si allega il decreto del 16 settembre 2020 del Presidente del TAR Lombardia sullo svolgimento delle udienze presso il TAR Milano per il periodo dal 16 settembre 2020 fino al termine finale dello stato di emergenza epidemiologica.


Decreto 16 settembre 2020



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020 è pubblicato il nuovo DPCM 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.   



Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 133 del 27 maggio 2020 è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 recante “Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”.




Il TAR Milano precisa che il legislatore, con l’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, «ha inteso riservare alle parti l’iniziativa del rinvio della trattazione della causa per l’impossibilità di svolgere le loro difese nell’arco temporale considerato dalla normativa emergenziale (“Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo”), sull’evidente presupposto che la disciplina della “sospensione dei termini” in tal modo introdotta risponde soltanto all’esigenza di tutela di quanti sono stati gravemente ostacolati nel loro agire dall’epidemia sanitaria in atto. Pertanto, se tutte le parti costituite sono state in grado di presentare memorie e di replicare a quelle avversarie – anche con le “brevi note” depositabili fino a due giorni liberi prima dell’udienza –, o hanno liberamente scelto di non produrre ulteriori memorie o documenti, senza chiedere la rimessione in termini, ne deriva che la rinuncia a fruire del beneficio della “sospensione dei termini” risulta insita nella loro condotta e, di conseguenza, non sussistono ostacoli giuridici alla regolare celebrazione dell’udienza “sulla base degli atti depositati”».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 928 del 25 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Si segnala l’evento formativo “GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORMAZIONE EMERGENZIALE (GENESI, PROFILI APPLICATIVI, CRITICITÀ)” che si terrà il 26 maggio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (su piattaforma Zoom) organizzato dalla Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale - CADLO.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione (barbara.gamba@virtius.it) che dovrà avvenire entro le ore 19:00 del giorno 25 maggio 2020. Agli iscritti saranno poi inviate le istruzioni per l’attivazione del collegamento su Zoom.

È stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Brescia.