Il TAR Milano, con riferimento a una procedura di scelta del contraente condotta in forma telematica previa la registrazione dell’operatore economico alla piattaforma della Regione Lombardia denominata “Sintel” e la successiva predisposizione di una “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa (STEP1), una “busta telematica” contenente l’offerta tecnica (STEP2) e una contenente l’offerta economica (STEP3) e una dichiarazione d’offerta finale di tipo riassuntivo generata dal sistema (STEP4), ritiene che sia da escludere la dichiarazione d’offerta tecnica di cui allo STEP2 risultata priva di sottoscrizione in virtù del disposto dell’art. l’art. 65 del CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). Infatti, mancava nel caso in esame non solo la firma propriamente detta – elettronica o manuale – ma anche gli equipollenti costituiti dall’uso dello SPID o del SERC servizio elettronico di recapito certificato, in quanto non è possibile equiparare la registrazione e la creazione di un account dedicato fatta dalla ricorrente per accedere alla piattaforma Sintel ad un servizio elettronico di recapito certificato (SERC) come definito dal Regolamento eIDAS.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3359 del 26 novembre 2024