Il TAR Brescia ricorda che il compito del Commissario ad acta – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio - non è quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale, per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 881 del 4 novembre 2024