Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione dei requisiti soggettivi per la partecipazione alle procedure di appalti di contratti pubblici e afferma che non è ragionevole ed anche priva di razionale giustificazioni la limitazione della verifica sui reati ex art. 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 solo con riguardo al socio unico persona fisica o al socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci, atteso che la garanzia di moralità del concorrente che partecipa a un appalto pubblico non può limitarsi al socio persona fisica, ma deve interessare anche il socio persona giuridica per il quale il controllo ha più ragione di essere, trattandosi di società collegate in cui potrebbero annidarsi fenomeni di irregolarità elusive degli obiettivi di trasparenza perseguiti.

La sentenza della Sezione Quinta del Consiglio di Stato n. 2813 del 23 giugno 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.