Il TAR Milano precisa che, secondo il prevalente orientamento, la condizione di proponibilità di un’azione avverso il silenzio amministrativo e della eventuale domanda al risarcimento dei danni connessi al ritardo è che vi sia un “obbligo giuridico di provvedere” in capo alla P.A. (art. 2, comma 1, l. 241/1990), ossia il dovere di emettere un provvedimento in esplicazione di una pubblica funzione. Il silenzio inadempimento – tutelabile con l’azione ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. – può dunque formarsi unicamente in ordine a un’attività amministrativa incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti soggettivi. Conseguentemente, salvi i casi in cui la materia rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva, tale rimedio non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo, per la quale deve essere proposta un'azione di accertamento e di condanna dinanzi alla competente Autorità giudiziaria.
TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2515 del 30 settembre 2024