L'annullamento in autotutela di una SCIA, inerente all'attuazione di una convenzione urbanistica, benché finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico, è caratterizzata da sviamento e difetto di proporzionalità se non si basa su vizi originari del singolo titolo edilizio, ma sul comportamento omissivo e inadempiente dei proprietari prima e dopo la formazione del titolo stesso, ossia sul rapporto tra una specifica edificazione privata e opere diverse, da regolare tramite titoli autonomi. Se l’interesse pubblico consiste nell’urbanizzare il comparto evitando l’insediamento di edifici residenziali privi delle infrastrutture complementari, lo strumento adeguato non è la cancellazione dei titoli edilizi progressivamente rilasciati in esecuzione della convenzione urbanistica, ma la sospensione degli effetti pratici degli stessi fino alla sistemazione delle aree di interesse pubblico o all’allacciamento in sicurezza ai vari servizi. In altri termini, gli edifici realizzati o in corso di realizzazione non possono regredire a opere abusive per cause esterne ai titoli edilizi, ma assumono lo stato di fabbricati provvisoriamente non agibili per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 24 comma 4 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 903 del 14 ottobre 2025