Sul BURL, supplemento n. 22 del 30 maggio 2020, è pubblicata la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Lombardia 29 maggio 2020 n. 555 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.


Il TAR Milano precisa che la formulazione di una istanza di fissazione d'udienza, necessaria per evitare l'estinzione per perenzione del ricorso, non può essere desunta aliunde e, in particolare, dalla mera circostanza della presentazione dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, posto che quest'ultima serve ad introdurre un procedimento incidentale, inserito in quello principale, ma autonomo e distinto, onde la richiesta di tutela cautelare non è idonea ad interrompere il termine di perenzione del giudizio principale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 949 del 28 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano precisa che il divieto di incremento dei volumi esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico e altro tipo di volume, e che, per altro verso, l'art. 167, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio preclude il rilascio di autorizzazioni in sanatoria, quando siano stati realizzati volumi di qualsiasi natura e pur quando ai fini urbanistici ed edilizi non andrebbero ravvisati volumi in senso tecnico (fattispecie in tema di chiusura di parte di un terrazzo coperto con pareti vetrate).

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 915 del 22 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 133 del 27 maggio 2020 è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 recante “Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”.



Il TAR Milano, preso atto dell’indirizzo interpretativo secondo il quale, in caso di impugnazione di una lex specialis illegittima e ostativa alla partecipazione alla procedura concorsuale, l’annullamento della legge di gara avrebbe un effetto caducante e non semplicemente viziante degli atti successivi fra cui l’aggiudicazione, che verrebbe pertanto automaticamente privata dei propri effetti in caso di annullamento giurisdizionale del bando o di altro analogo atto di indizione della procedura, reputa di aderire ad altra opzione esegetica, per la quale i profili di illegittimità del bando si riverberano certo sugli atti successivi - fra cui l’eventuale esclusione o quello finale di aggiudicazione - ma non con effetto caducante bensì viziante, dal che consegue l’onere di impugnazione degli atti stessi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 835 del 18 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che il silenzio serbato dall’Amministrazione comunale sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto; con la conseguenza che, all’atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare; pertanto, a fronte di un’istanza di accertamento postumo di conformità, l’inerzia dell’amministrazione costituisce un’ipotesi tipica di silenzio significativo, i cui effetti si identificano con un provvedimento (tacito) di rigetto dell’istanza; in quanto tacito, tale provvedimento impone all’interessato l’onere di tempestiva impugnazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 824 del 15 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



Il TAR Milano precisa che il legislatore, con l’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, «ha inteso riservare alle parti l’iniziativa del rinvio della trattazione della causa per l’impossibilità di svolgere le loro difese nell’arco temporale considerato dalla normativa emergenziale (“Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo”), sull’evidente presupposto che la disciplina della “sospensione dei termini” in tal modo introdotta risponde soltanto all’esigenza di tutela di quanti sono stati gravemente ostacolati nel loro agire dall’epidemia sanitaria in atto. Pertanto, se tutte le parti costituite sono state in grado di presentare memorie e di replicare a quelle avversarie – anche con le “brevi note” depositabili fino a due giorni liberi prima dell’udienza –, o hanno liberamente scelto di non produrre ulteriori memorie o documenti, senza chiedere la rimessione in termini, ne deriva che la rinuncia a fruire del beneficio della “sospensione dei termini” risulta insita nella loro condotta e, di conseguenza, non sussistono ostacoli giuridici alla regolare celebrazione dell’udienza “sulla base degli atti depositati”».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 928 del 25 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Precisa il TAR Milano che: «in ambito urbanistico ed edilizio, incombe sulla parte che adduce un rilievo a sé favorevole l’onere di fornire adeguata dimostrazione del proprio assunto, con la conseguenza che laddove ciò non avvenga il fatto non si può ritenere provato (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 11 giugno 2019, n. 1320). In particolare, con riguardo all’effettiva epoca di realizzazione del manufatto (secondo le parti ricorrenti in data antecedente all’anno 1967), non assumono rilievo decisivo la tecnica costruttiva e il materiale utilizzato per realizzare l’intervento edilizio, trattandosi di elementi secondari e accidentali, peraltro non incontestabili (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 settembre 2018, n. 2098); del resto, secondo una consolidata giurisprudenza, “ricade sul privato l’onere della prova rigorosa in ordine alla ultimazione (…) delle opere edilizie, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro il potere dell’amministrazione (…) di irrogare la sanzione demolitoria” (Consiglio di Stato, IV, 3 febbraio 2017, n. 463; altresì, II, 18 marzo 2020, n. 1929; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2018, n. 574)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 797 del 12 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.




Si segnala l’evento formativo “GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E NORMAZIONE EMERGENZIALE (GENESI, PROFILI APPLICATIVI, CRITICITÀ)” che si terrà il 26 maggio 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 (su piattaforma Zoom) organizzato dalla Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale - CADLO.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione (barbara.gamba@virtius.it) che dovrà avvenire entro le ore 19:00 del giorno 25 maggio 2020. Agli iscritti saranno poi inviate le istruzioni per l’attivazione del collegamento su Zoom.

È stato chiesto l’accreditamento all’Ordine degli Avvocati di Brescia.



Il Consiglio di Stato precisa che il termine per il deposito di brevi note stabilito dall’art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 non subisce il dimezzamento disposto dall’art. 87, comma 3, del c.p.a. per i giudizi da trattare in camera di consiglio.
Ribadisce inoltre che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 2020), ove avvenga oltre le ore 12:00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera – ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3149 del 18 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano affrontando il problema della differenza tra mutatio libelli ed emendatio libelli, afferma che le precisazioni e modificazioni della domanda consentite si sostanziano in rettifiche della portata della domanda senza variazione dei fatti principali da intendersi come quelli immediatamente rilevanti per la fattispecie quali fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Aggiunge poi «17.2. Inoltre, non può omettersi di considerare come la classica dicotomia emendatio/mutatio libelli sia superata dal nuovo orientamento inaugurato dalle Sezioni unite nel solco di una riflessione generale che si ancora ai principi del giusto processo ed opera un’esegesi della normativa processuale volta a “salvaguardare la coerenza circolare del sistema” e a “riportare a sintesi univoca e manifesta il tormentato processo di adeguamento della ermeneutica giuridica al contesto legislativo e culturale in trasformazione” (Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno 2015, n. 12310). La necessità di una lettura evolutiva del sistema (che consenta anche modifiche degli elementi oggettivi della domanda se relativi alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo) si giustifica in ragione di un valore di fondo del sistema stessa, comune tanto al giudizio civile che a quello amministrativo. L’ubi consistam del giudizio risiede, infatti, nella sua funzione di attribuire il bene della vita richiesto con la domanda giudiziale. Di conseguenza, la stessa previsione costituzionale di un processo giusto impone al Giudice “di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l'interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralascia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale” (Cassazione civile, Sezioni unite, 15 giugno 2015, n. 12310)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 840 del 18 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano, con riferimento agli interventi abusivi su suolo pubblico, dopo aver ricordato che l’art. 35, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che “qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo”, precisa che l’omissione della diffida, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, rende illegittimo l’atto di demolizione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 783 del 11 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento n. 128 del 19 maggio 2020, è pubblicato il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.




Il TAR Milano ricorda, in ordine alle modalità di presentazione delle offerte, che “è regola generale che grava sul concorrente l’obbligo di presentare un’offerta certa, seria, completa e immodificabile, che lo stesso deve attenersi all’obbligo di diligenza ex art. 1176 cod.civ. e che opera nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non potendo l’offerente liberamente modificare ex post, per asseriti errori, quanto ha dichiarato in sede di gara, posto che, al momento della sua presentazione, l’offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata; in ragione di ciò – si è detto – la rettifica di eventuali errori è ammissibile a condizione che si tratti di correzione di “errore materiale”, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, per risultare altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, tanto più che, intese come atto negoziale, le offerte vanno interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, cosicché alla rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo si può pervenire a condizione che ciò avvenga con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 739 del 6 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano respinge una istanza di rinvio della trattazione della causa, presentata dai ricorrenti al dichiarato “… fine di consentire la discussione in pubblica udienza …”, richiesta cui l’Amministrazione comunale si è opposta “… avendo le parti già diffusamente rappresentato le proprie tesi difensive …”, e precisa:
«che, come è noto, ai sensi dell’art. 84, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (conv. legge 24 aprile 2020, n. 27), come integrato dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 29 maggio 2020 “… tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati […] Le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione …”, risultando ammessa la discussione orale, in presenza di date condizioni, nel periodo immediatamente successivo – fino al 31 luglio 2020 –, termine finale della normativa emergenziale attualmente in vigore;
che, tale essendo il quadro normativo di riferimento, la genericità della richiesta, anche per la decisiva assenza di un’analoga domanda della controparte, induce il Collegio a pronunciarsi per il passaggio in decisione della causa;
che, invero, i ricorrenti si sono avvalsi della facoltà di deposito delle «brevi note» in prossimità dell’udienza e hanno in tal modo ulteriormente argomentato su questioni già in precedenza affrontate, sì da risultare la controversia matura per la decisione e non abbisognevole di chiarimenti o integrazioni, che semmai sarebbe stato onere degli interessati prospettare fin da subito quanto a tipologia e finalità, anche solo in via sommaria;
che, in altri termini, gravava sui ricorrenti addurre le peculiari ragioni per le quali l’utilità di un contraddittorio svoltosi oralmente avrebbe giustificato il differimento dell’udienza, precisando quali aspetti della contesa si sarebbero giovati di un’illustrazione non consentita dalle memorie depositabili fino a due giorni liberi prima del passaggio in decisione della causa o quali profili, anche di fatto, avrebbero potuto acquisire, con il confronto orale, un rilievo diverso da quello emerso all’esito di difese rese unicamente per iscritto e quindi con modalità “asincrona”;
che non appare superfluo ricordare che, per costante giurisprudenza, la richiesta di rinvio della trattazione di una causa deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite, atteso che, pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, deve pur sempre ricordarsi che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interessi privati, ma trovano composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti, sicché il giudizio amministrativo è un processo di parte ma non delle parti – non essendo nella loro assoluta disponibilità –, e nell’ordinamento giuridico non esiste una norma o un principio che attribuisca alle parti in causa il diritto al rinvio della trattazione del ricorso, in quanto le stesse hanno solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell’udienza, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della decisione spetta comunque al giudice (v. Cons. Stato, Sez. III, 30 novembre 2018 n. 6823);
che nella fattispecie, a ben vedere, la temporanea deroga alla norma generale che prevede la “discussione orale” trova il suo legittimo fondamento nella peculiare situazione di emergenza sanitaria vissuta dal Paese ed è in parte compensata con la possibilità di depositare «brevi note» in prossimità dell’udienza – oltre che dagli altri strumenti processuali di cui dispone il giudice per creare un’interlocuzione diretta con le parti –, sicché si può eccezionalmente ammettere un differimento dell’udienza se la discussione orale emerge come insostituibile mezzo di esposizione di fatti o ragioni che, per la particolarità del caso, non consentano un’adeguata difesa in via cartolare, o se lo stesso organo giudicante valuti necessario approfondire talune questioni sottoponendo direttamente i quesiti ai difensori e così raccogliendone, con un articolato scambio di domande e risposte, gli ulteriori elementi di giudizio valutati essenziali per la risoluzione della controversia».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 815 del 14 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Sul BURL, supplemento n. 20 del 17 maggio 2020, è pubblicata la nuova Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Lombardia 17 maggio 2020 n. 547 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 è pubblicato il nuovo DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”




Il TAR Milano ritiene  priva dei requisiti di specialità previsti dalla disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, lettera g), c.p.a. la procura che conferisce ai difensori il potere di rappresentanza e difesa “dinanzi al Tar Lombardia” senza, tuttavia, indicate l’oggetto del ricorso, le parti contendenti o altri elementi utili all’identificazione della controversia.
Il TAR procede quindi a verificare la possibile applicazione del combinato disposto delle previsioni di cui agli articoli 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. sulla possibilità di regolarizzare un difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione.
Il TAR, preso atto che «sussistano le “oggettive ragioni di incertezza” sulla questione di diritto esaminata considerato: a) la novità della stessa stante l’assenza di precedenti giurisprudenziali puntuali; b) la non agevole interpretazione del quadro normativo vigente anche in considerazione del tenore della regola tecnica la quale può indurre la parte a ritenere che integri una procura speciale, indipendentemente dal suo contenuto, la procura alle liti che “si considera apposta in calce” pur quando priva di congiunzione materiale perché riferita ad atto informatico; c) la sussistenza di soluzioni giurisprudenziali nient’affatto univoche anche con riferimento ai precedenti delle varie Sezioni del Tribunale», concede l’errore scusabile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 805 del 13 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri




Il TAR Milano con riferimento alla nozione di paesaggio precisa che:
«come osservato dalla Sezione, la nozione di paesaggio non può che tener conto delle indicazioni provenienti dalla Convenzione europea del 2000 (entrata in vigore sul piano internazionale il 1° settembre 2006), la cui ratifica ed esecuzione è effettua in Italia con L. n. 14 del 2006. La disposizione contenuta all’interno dell’articolo 1 dell’atto normativo internazionale definisce il paesaggio come “una determinata parte di territorio, cosi come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Nozione che testimonia la peculiare polisemia del concetto in esame al cui interno sono ricompresi sia sostrati naturalistici (il territorio è, infatti, inteso come res extensa), sia elementi prettamente culturali. Lo conferma la disamina delle considerazioni inserite nel Preambolo della Convenzione ove si afferma che: a) il “paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa favorevole all'attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro”; b) “il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea” (cfr., T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 24 aprile 2019, n. 932).
26.6. La Convenzione europea adotta, pertanto, una nozione ampia di paesaggio che è inteso come “elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle area urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana”. Tale concetto non ricomprende, soltanto, le c.d. bellezze naturali (al pari di quanto avviene, in precedenza, in forza della previsione di cui all’articolo 1 della L. 29 giugno 1939 n. 1497; nella giurisprudenza di legittimità costituzionale, cfr. Corte Costituzionale, 29 maggio 1968 n. 56; Id., 24 luglio 1972 n. 141; Id., 3 agosto 1976 n. 210), o il solo patrimonio storico, archeologico e artistico (come può inferirsi dalle previsioni di contenute nella legge 26 aprile 1964 n. 310), o ancora i c.d. beni ambientali (come emerge dal d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 che colloca il paesaggio nel pur ampio crinale tra l’ambiente e il governo del territorio). Al contrario, si tratta di nozione che supera le sovrapposizioni spesso presenti nella legislazione interna tra ambiente, paesaggio e beni culturali, e che reclama un’autonomia del paesaggio riconoscendo, al contempo, la necessità di una visione integrale ed olistica del concetto in esame. In sostanza, il paesaggio descrive un patrimonio di risorse identitarie non riducibili alle sole bellezze naturali in sé o alle testimonianze storico-artistiche di eccezionale valenza ma assume rilievo ogni qual volta sussistano elementi morfologici a cui sia attribuibile una valenza estetica (cfr., ancora, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 24 aprile 2019, n. 932)».
Il TAR aggiunge inoltre con riguardo al rapporto tra paesaggio e pianificazione urbanistica che: 
«26.7. Alla tutela di simile valore concorre la materia della pianificazione territoriale. Difatti, secondo la più recente evoluzione giurisprudenziale, all’interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656; T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 14 febbraio 2020, n. 309). E ciò in quanto, come affermato dalla Sezione, “l’urbanistica ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l’esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano, appunto, quelli contemplati dall’articolo 9 della Costituzione” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 14 febbraio 2020, n. 309; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534). Argomentazioni condivise dal Collegio che ritiene di rilievo l’ulteriore notazione compiuta dalla sentenza in esame secondo cui “la destinazione di un’area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano” (cfr., inoltre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 830; T.A.R. Lombardia – Sede di Milano, Sez. II, 22 gennaio 2019, n. 122). Al contrario, anche laddove si sia al cospetto di aree ampiamente urbanizzate, “non per questo se ne può escludere la rilevanza dal punto di vista ambientale, poiché tali dati di fatto si prestano anzi a far emergere un interesse alla conservazione del suolo inedificato, per ragioni di compensazione ambientale” (v., ancora, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 14 febbraio 2020, n. 309; cfr., inoltre, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 5 novembre 2018, n. 2479)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 751 del 7 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.