La valutazione in ordine alla dichiarazione di equivalenza delle tutele in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico (oggi disciplinata dall'art. 11 d.lgs. n. 36/2023) deve necessariamente avere ad oggetto sia le tutele economiche sia quelle normative in quanto complesso inscindibile, con la precisazione che la stazione appaltante può ritenere sussistente l’equivalenza in caso di scostamenti marginali in un numero limitato di parametri; se, da un lato, mediante l’istituto in esame il legislatore ha inteso riconoscere agli operatori economici una maggiore flessibilità nella propria organizzazione aziendale, quale corollario della libertà di iniziativa economica privata scolpita all’art. 41 Cost. (con la conseguenza che la norma in esame non può essere interpretata in senso eccessivamente restrittivo, in quanto occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione), dall’altro, tale facoltà deve contemperarsi con la ineludibile tutela dei lavoratori, la quale postula un’attenta disamina da parte della stazione appaltante circa l’equivalenza delle tutele (economiche e normative) riconosciute in forza del diverso CCNL prescelto dall’operatore economico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1635 del 12 maggio 2025


Il TAR Milano ricorda il consolidato indirizzo giurisprudenziale in merito alla possibilità di rettificare l’errore materiale, secondo il quale, nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque; la correzione dell’errore materiale postula la concreta possibilità per la stazione appaltante di sostituire la volontà erroneamente estrinsecata attraverso l’offerta con una diversa volontà, rimasta inespressa, ma agevolmente desumibile dal documento. In sostanza la volontà inespressa, o non correttamente espressa, ma specificamente e funzionalmente diretta a correggere il profilo investito dall’errore materiale, dovrebbe essere già presente nel contesto dell’offerta e agevolmente ritraibile dalla stazione appaltante.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3210 del 15 novembre 2024


Il TAR Milano precisa che ricorre l'offerta condizionata nel caso in cui l'offerente subordini il proprio impegno contrattuale ad uno schema modificativo rispetto a quello proposto dalla stazione appaltante: in tal caso l'offerta va dichiarata inammissibile, atteso che le regole che informano la materia degli appalti pubblici esigono, a tutela della par condicio e della certezza dei rapporti giuridici (funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto), la perfetta conformità tra il regolamento predisposto dalla stazione appaltante e l'offerta presentata dal candidato. Detta conformità non sussiste allorquando il concorrente subordini la sua adesione al contratto a condizioni non univoche ed estranee all'oggetto del procedimento o ad elementi non previsti nelle norme di gara o al capitolato. In altre parole, l'offerta può dirsi condizionata allorquando la ditta non si impegni in termini immediati all'assunzione dell'obbligazione che è oggetto di gara, ma accetti di subordinare l'assunzione dell'obbligo al verificarsi di un evento futuro e incerto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 12 del 2 gennaio 2024








Il TAR Milano ricorda la consolidata giurisprudenza, secondo la quale il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica, dovendosi perciò evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica. Coerente con detta finalità è l’affermazione giurisprudenziale secondo cui il divieto non va inteso in senso assoluto, impedendo cioè l’indicazione di qualsivoglia elemento a contenuto economico, bensì relativo, in modo da consentire l’inclusione di singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché non facenti parte dell’offerta economica o comunque aventi portata marginale, con indagine da condurre in concreto, verificando l’attitudine dello specifico elemento divulgato a rendere effettivamente percepibile il contenuto dell’offerta economica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2551 del 2 novembre 2023


Il TAR Milano ricorda che la possibilità che l’offerta tecnica sia accompagnata da dati economici, in conformità a costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons.St., III, 9 gennaio 2020 n. 167), deve ritenersi ammessa laddove il dato economico trovi la sua giustificazione nel contenuto della proposta tecnica in quanto indispensabile al fine di esporre la proposta e di consentire la valutazione della stessa da parte della Commissione (ove si tratti di dati inscindibili dagli aspetti di carattere qualitativo da enunciare in sede di offerta tecnica), e comunque gli elementi esposti abbiano carattere del tutto marginale rispetto alla base d’asta ribassabile e non siano di portata tale da consentire la ricostruzione dell’offerta economica nel suo complesso prima dell’apertura della busta relativa (ex multis, Cons.St., III, 3 dicembre 2021 n. 8047)

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1446 del 12 giugno 2023.


Il TAR Milano, con riferimento alla contestazione della ragionevolezza dell’utilizzo nella valutazione delle offerte economiche della formula inversamente proporzionale, osserva che la più recente e ormai prevalente giurisprudenza, cui aderisce il Tribunale, riconosce la legittimità di tale formula e la sua coerenza con i principi posti dal d.lgs. 50/2016 in ordine al rapporto tra componente tecnica e componente economica (cfr. in particolare Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2021, n. 8353; Consiglio di Stato sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6735; Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2021, n. 7420; da ultimo ex multis Tar Lazio, sez. I bis, 26 settembre 2022, n. 12207).

Sul punto evidenza che:
<<- come è noto, la formula inversamente proporzionale utilizza i prezzi offerti anziché i ribassi e risponde alla finalità di valorizzare maggiormente l’offerta tecnica, atteso che il rapporto tra grandezze maggiori determina minori differenze tra i punteggi attribuibili alle diverse offerte e dunque minore concorrenza sul fattore prezzo;
- la tesi della ricorrente fa leva su un orientamento giurisprudenziale (cfr. tra le altre Cons. St., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081) secondo cui nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell’offerta; pertanto sarebbero irragionevoli le formule matematiche di attribuzione di punteggi che hanno l’effetto di sterilizzare le differenze fatte registrare tra i ribassi offerti, nella misura in cui abbiano l’effetto di alterare il peso della componente prezzo nell’ambito dell’equilibrio complessivo con la componente tecnica;
- l’orientamento sopra richiamato è riferito in prevalenza a procedure di gara soggette al codice dei contratti pubblici ora abrogato, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal quale non era ricavabile alcuna preferenza per criteri legati alla componente prezzo rispetto a quelli di carattere qualitativo;
- la situazione è mutata per effetto dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici attualmente in vigore che esprime una chiara preferenza per il criterio qualitativo (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., 21 maggio 2019, n. 8), tanto che il settimo comma della norma consente anche di bandire gare nelle quali gli operatori economici sono chiamati a competere esclusivamente sulla qualità, limitando se non azzerando la componente economica;
- pertanto, l’uso della formula inversamente proporzionale non è irragionevole, perché, sebbene non comporti eccessive differenziazioni tra le singole offerte (pure a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), garantisce comunque - come è nel caso di specie - un apprezzabile collegamento proporzionale tra l’entità del ribasso e la conseguente attribuzione del punteggio (cfr. ex plurimis, Cons. St., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185);
- si esclude quindi la necessità di assegnare il punteggio massimo al maggiore ribasso e un punteggio pari a zero al minore ribasso, perché, anzi, un siffatto criterio - anche se astrattamente rispondente alla possibilità di assegnare l’intero range di punteggio alla componente economica - determinerebbe l’effetto - anch’esso opinabile e, in ultima analisi, irragionevole - di produrre ingiustificate ed “estreme” valorizzazioni delle offerte economiche (cfr. sul punto: Cons. St., sez. V, 9 marzo 2020, n. 1691; Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436);
- in sintesi, la più recente giurisprudenza amministrativa si è orientata nel senso di ritenere “non contrarie a legge o irragionevoli formule matematiche volte a rendere marginale il peso degli elementi economici attraverso vari elementi correttivi” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8688; id. 23 novembre 2018, n. 6639);
- va ribadito (cfr. Cons. St., sez. V, 26 novembre 2020, n. 7436) che la descritta evoluzione è avvenuta sulla base del mutato contesto conseguente all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione al quale nelle Linee-guida n. 2, sull’offerta economicamente più vantaggiosa, anche l’ANAC ha segnalato la possibilità di impiegare formule matematiche in funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo e dunque in funzione correttiva del metodo tradizionale dell’interpolazione lineare.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 362 del 10 febbraio 2023.


Il TAR Milano, in merito al rapporto tra piano economico e finanziario e offerta, osserva che, secondo la giurisprudenza cui la Sezione presta adesione (da ultimo TAR Lombardia, Milano, IV, 22/06/2021 n. 1521 e Cons. Stato, V, 19/04/2021 n. 3168), il PEF “è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce a questa ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa va a trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività (Cons. Stato, V, 10.02.2010, n. 653). Sicché il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto come vorrebbe l’appellante, il quale lo vorrebbe un mero supporto dimostrativo della semplice fondatezza dell’offerta stessa (sì che un’eventuale sua imprecisione non inficerebbe quella e sarebbe sanabile con il soccorso istruttorio). In realtà, invece, il PEF rappresenta un elemento significativo della proposta contrattuale perché dà modo all’amministrazione, che ha invitato ad offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto.”

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2246 del 13 ottobre 2022.


Secondo il TAR Milano:
<<E’ indubbio che l’offerta tecnica abbia riportato alcuni elementi economici, tuttavia questa circostanza non costituisce ex se una ragione di esclusione, in quanto è necessario valutare la commistione tra offerta economica e offerta tecnica in concreto e non solo in astratto, in quanto il divieto non va inteso in senso assoluto, ma relativo, con riferimento al caso concreto (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 16/02/2022, n.1042, T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 03/02/2022, n.1292).
Non qualsiasi indicazione nell’offerta tecnica di un elemento economico rende illegittima l’offerta, ma solo quella che permette alla Commissione di conoscere il contenuto dell’offerta economica: la ratio del divieto di commistione tra l'offerta tecnica e quella economica risiede nell'esigenza di evitare che, in sede di valutazione delle offerte tecniche - da svolgersi in seduta segreta e prima dell'esame dell'offerta economica - la Commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell'offerta.
Nel caso di specie, seguendo l’indicazione della lex specialis, nell’offerta tecnica è stata inserita la quotazione economica delle prestazioni opzionali per un totale di € 600.000 a fronte di una offerta di oltre 9.500.000; si tratta quindi di una voce marginale, sia quantitativamente, sia qualitativamente, in quanto riferita a prestazioni opzionali. L’indicazione de qua non risultava in grado di rendere la Stazione Appaltante immediatamente edotta dell'entità complessiva del prezzo della fornitura, prezzo che è stato conosciuto dall'Amministrazione in via separata e distinta attraverso l'apertura della busta dell'offerta economica.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1679 del 15 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che:
<<Il divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica è un corollario dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di par condicio dei concorrenti ed è finalizzato alla tutela della segretezza dell’offerta economica, in modo che la conoscenza anche di alcuni degli elementi che la compongono non possa condizionare la valutazione degli elementi discrezionali che compongono l’offerta tecnica.
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale che il Collegio condivide, perché sia violato il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, è sufficiente l’astratta possibilità, per la commissione giudicatrice, di conoscere il contenuto di alcune componenti dell’offerta economica contestualmente alla valutazione dell’offerta tecnica (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 aprile 2021, n. 2819; Sezione V, 19 ottobre 2020, n. 6308; 29 aprile 2020, n. 2732; 24 gennaio 2019, n. 612).
Tale interpretazione possibilista è l’unica compatibile con la tutela avanzata che postula il principio di segretezza dell’offerta economica negli appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, posto a presidio dell’imparzialità di giudizio della commissione giudicatrice>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 752 del 4 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che «è dibattuto in giurisprudenza il rapporto formale tra PEF ed offerta, nel senso che, da un lato, se ne sottolinea la stretta connessione con l’offerta, sì da considerarlo un elemento della proposta contrattuale (Cons. Stato, V, 13 aprile 2018, n. 2214), dall’altro canto, viene esclusa la sua natura di componente dell’offerta, considerandolo alla stregua di documento contenente la dimostrazione dell’esattezza delle valutazioni poste a base del calcolo di convenienza economica dell’affare (Cons. Stato, III, 6 agosto 2018, n. 4829). La questione va risolta non sul piano astratto, essendo ammissibili entrambe le tesi, quanto sul piano concreto, alla luce di quanto previsto negli atti di gara».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1690 del 24 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



La Corte di Giustizia UE statuisce che:

«L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0».

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, del 10 settembre 2020 (causa C-367/19).

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.




Il TAR Milano ricorda, in ordine alle modalità di presentazione delle offerte, che “è regola generale che grava sul concorrente l’obbligo di presentare un’offerta certa, seria, completa e immodificabile, che lo stesso deve attenersi all’obbligo di diligenza ex art. 1176 cod.civ. e che opera nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non potendo l’offerente liberamente modificare ex post, per asseriti errori, quanto ha dichiarato in sede di gara, posto che, al momento della sua presentazione, l’offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata; in ragione di ciò – si è detto – la rettifica di eventuali errori è ammissibile a condizione che si tratti di correzione di “errore materiale”, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, per risultare altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, tanto più che, intese come atto negoziale, le offerte vanno interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, cosicché alla rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo si può pervenire a condizione che ciò avvenga con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 739 del 6 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano precisa che le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto; tale attività interpretativa può, quindi, anche consistere nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente; va, allora, ribadita, per il TAR, la legittimità del potere di rettifica di errori materiali o refusi da circoscrivere nelle ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale è stata comunque espressa nell’offerta e risulta palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 cod. civ.


TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2684 del 17 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che la stazione appaltante nella configurazione della disciplina di gara gode di ampia discrezionalità, in quanto funzionale al perseguimento dell’interesse pubblico tutelato dalla Amministrazione, purché non si restringa irragionevolmente la concorrenza, ovvero non si giunga ad esiti palesemente illogici, o ancora il contenuto sia trasparente e intellegibile; ora, tra gli esiti palesemente illogici cui la legge di gara non può condurre, pena la illegittimità della medesima, rientra indubbiamente quello della non rimuneratività, neanche minima, del capitale investito o, peggio, dell’esecuzione del contratto in perdita; deve, peraltro, trattarsi di una non rimuneratività oggettiva che valga, cioè, per qualsiasi operatore economico che intenda partecipare al confronto competitivo, e non soggettiva, ossia legata alle specifiche modalità organizzative e produttive del singolo concorrente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2658 del 12 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



Il TAR Milano precisa che l’utile esiguo è ammissibile, potendo comunque costituire un elemento favorevole per l’impresa in termini di prestigio, specialmente se è avvenuta l’aggiudicazione e la buona riuscita di un appalto importante; aggiunge poi che la verifica di congruità di un’offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata attraverso un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell’offerta analizzata e alla capacità dell’impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che un ribasso sostenibile per un concorrente non lo sia per un altro, per cui il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2739 del 24 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano precisa che, ai sensi all’articolo 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, non vi è obbligo di indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel caso delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); la fornitura con posa in opera presuppone, per il TAR, che per fruire del bene fornito sia necessaria un’attività ulteriore, accessoria e strumentale rispetto alla prestazione principale della consegna del bene, finalizzata alla messa in funzione dello stesso, mentre nella fornitura senza posa in opera il bene fornito può essere fruito immediatamente dal destinatario una volta consegnato; al riguardo, è irrilevante che si tratti di attività di valore minimo nell’economia complessiva del contratto, perché, se anche così fosse, comunque nella fornitura con posa in opera, quest’ultima è per definizione un’attività accessoria e strumentale; diversamente il contratto sarebbe un appalto di servizi ovvero un contratto misto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1680 del 19 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.



Il TAR Milano precisa che il divieto di commistione fra offerta tecnica ed economica deve essere valutato in concreto, alla luce anche dei principi di proporzionalità ed economicità dell’azione amministrativa, per cui non può ritenersi vietato in senso assoluto l’inserimento nell’offerta tecnica di elementi di carattere economico; il divieto citato può reputarsi violato qualora dalla lettura dell’offerta tecnica la stazione appaltante possa agevolmente desumere il contenuto dell’offerta economica, considerato che la “ratio” del principio di cui sopra è quello di mantenere la segretezza dell’offerta economica prima dell’attribuzione del punteggio tecnico.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1649 del 4 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, deve distinguersi l’ipotesi in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza, e dunque una violazione sostanziale, da quella in cui si censura meramente la mancata separata indicazione di tali oneri; nel primo caso si produce un’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva “sanatoria” in sede procedimentale si risolverebbe in un’inammissibile modificazione del contenuto dell’offerta economica; di contro, allorquando non viene in rilievo la congruità sostanziale dell’offerta, ma la mera omissione formale, si impone l’utilizzo del soccorso istruttorio che si risolve nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1589 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Precisa il TAR Milano che la riparametrazione ha la funzione di garantire l’equilibrio tra elementi qualitativi e quantitativi di giudizio, in modo da assicurare la completa attuazione della volontà manifestata al riguardo dalla stazione appaltante: applicando la riparametrazione a una delle componenti dell’offerta, o a entrambe, il peso ne viene valorizzato, nel senso che il concorrente titolare dell'offerta anche di poco migliore rispetto alle altre si vede assegnato il punteggio massimo astrattamente previsto, come se si trattasse di un’offerta tecnicamente eccellente, ovvero considerevolmente conveniente sul piano economico; nondimeno, la giurisprudenza prevalente, cui aderisce il TAR Milano, precisa che nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, l’obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis, mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, atteso che nelle gare da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha la funzione di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta solo se e secondo quanto voluto e disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice.
Aggiunge il TAR Milano che la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione, che, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione; in tal modo, non viene posta alcuna preclusione alla stazione appaltante in ordine all’applicazione di tale criterio di riequilibrio del peso rispettivo delle due componenti di offerta, con l’ulteriore precisazione che l’averlo prescritto a monte nella lex specialis assicura a tutti i concorrenti trasparenza e chiarezza circa le modalità di valutazione delle offerte e dei criteri di assegnazione dei relativi punteggi, anche al fine di poterle calibrare nel modo più competitivo; dubbi che invece persisterebbero in caso di silenzio del bando e in presenza di una normativa non inequivoca sul punto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 658 in data 8 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Milano richiama e fa proprio l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale nell'ambito delle gare da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è necessario che, nell'assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo — attribuendo il punteggio minimo pari a zero all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto maggiore — al fine di evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta; conseguentemente, è da ritenersi illegittima la previsione di una formula matematica per la valutazione delle offerte economiche incentrata sul rapporto tra la base d'asta e i valori assoluti delle offerte presentate, anziché sul rapporto tra i ribassi percentuali con attribuzione del punteggio massimo al maggior ribasso, con conseguente notevole restrizione dei differenziali di punteggio per tale componente, malgrado differenze di prezzi altrettanto significative.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 323 del 3 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.