Il TAR Milano, pur consapevole dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione nell’offerta dei costi della manodopera, così come prevede il comma 10 dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, nondimeno ritiene allo stato di confermare l’orientamento già assunto dalla Sezione nelle sentenze n. 1855/2018 e n. 1870/2018, e pertanto riafferma che la mancata indicazione in offerta dei costi della manodopera per l’esecuzione del contratto ha effetti inevitabilmente escludenti, senza possibilità di ricorrere al rimedio del soccorso istruttorio non trattandosi della carenza di meri elementi formali della domanda di partecipazione, bensì di un elemento essenziale dell’offerta stessa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2854 del 24 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo. Cfr. anche la sentenza TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1 del 3 gennaio 2019.


La Sezione Prima del TAR Milano ribadisce (cfr. TAR Lombardia, I, 7 maggio 2018 n. 1223) che la stazione appaltante, qualora riscontri nell'offerta economica l’omessa indicazione separata dei costi di manodopera, dovrà verificare se i valori economici complessivamente esposti comprendono o meno i costi indicati, sulla base di una verifica di congruità, sicché l’esclusione può seguire solo all’esito negativo di tale verifica; e ciò in ossequio ai principi normativi domestici e euro-unitari, nonché alla elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia che, seppure in relazione al solo tema degli oneri della sicurezza aziendali e richiamando i principi già espressi dalla stessa Corte UE con sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, ha chiaramente escluso ogni automatismo espulsivo, prediligendo una logica sostanzialistica (per un orientamento difforme si veda la Quarta Sezione del TAR Milano n. 1855 del 27 luglio 2018).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2056 del 10 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano, modificando il precedente orientamento (Sezione Prima, n. 1223 del 7 maggio 2018 e n. 1589 del 26 giugno 2018), afferma che la questione dell’onere di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera (così come di quelli aziendali concernenti la sicurezza sul lavoro) sia stata disciplinata e risolta dal novellato disposto normativo dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e conseguentemente la mancata separata indicazione nell’offerta economica dei costi della manodopera determina un’irregolarità non sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio oggi disciplinato dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. 50 del 2016, atteso che tale istituto ammette l’esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti solo in relazione alle carenze di elementi formali della domanda, mentre, nella specie, viene in rilievo la carenza di un elemento sostanziale, perché attinente al contenuto dell’offerta economica; pertanto, una volta accertato che tale obbligo di indicazione è stato chiaramente sancito dalla legge, la sua violazione determina conseguenze escludenti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1855 del 27 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, deve distinguersi l’ipotesi in cui si contesta al concorrente di avere formulato un’offerta economica senza considerare gli oneri di sicurezza, e dunque una violazione sostanziale, da quella in cui si censura meramente la mancata separata indicazione di tali oneri; nel primo caso si produce un’incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta e la sua successiva “sanatoria” in sede procedimentale si risolverebbe in un’inammissibile modificazione del contenuto dell’offerta economica; di contro, allorquando non viene in rilievo la congruità sostanziale dell’offerta, ma la mera omissione formale, si impone l’utilizzo del soccorso istruttorio che si risolve nella specificazione formale di una voce che, pur considerata nel prezzo finale, non è stata indicata dettagliatamente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1589 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.