Ancorché l’art. 133 c.p.a. preveda la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, alla luce dei criteri correttivi introdotti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004, tale attrazione ratione materiae non esclude la verifica della natura giuridica del potere esercitato dalla pubblica amministrazione nella concreta dinamica del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Ne consegue che ove gli atti dell'ente pubblico di cui si chiede l'annullamento siano intervenuti dopo la fase di designazione autoritativa dell'impresa appaltatrice (all'esito di gara pubblica o in virtù di provvedimento di affidamento provvisorio) all'interno della regolazione contrattuale del rapporto, la giurisdizione non può che essere del giudice ordinario. Ove invece si tratti di atti strettamente connessi alla procedura di gara o di esercizio di poteri autoritativi la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1106 del 31 marzo 2025


Sul supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2024 è pubblicato il decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”.


Il Consiglio di Stato precisa che né il codice dei contratti pubblici del 2006 né quello del 2016 consentono di rinvenire elementi per pervenire all’affermazione che debba imporsi all’offerente di impugnare immediatamente la clausola del bando che prevede il criterio di aggiudicazione, ove la ritenga errata; versandosi nello stato iniziale della procedura, l'onere di immediata impugnativa imporrebbe all’offerente di denunciare la clausola del bando sulla scorta della preconizzazione di una futura e ipotetica lesione, per tutelare un interesse (strumentale alla riedizione della gara), subordinato rispetto all’interesse primario (quello a rendersi aggiudicatario) del quale non sarebbe certa la non realizzabilità.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6040 del 24 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte di Giustizia UE, con riferimento alla nozione di contratti a titolo oneroso e all’assoggettamento delle strutture convenzionate con il SSN alla disciplina in materia di appalti pubblici, statuisce i seguenti principi:

«1) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «contratti a titolo oneroso» ricomprende la decisione mediante la quale un’amministrazione aggiudicatrice attribuisce ad un determinato operatore economico direttamente, e dunque senza previo esperimento di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, un finanziamento interamente finalizzato alla fabbricazione di prodotti destinati ad essere forniti gratuitamente da detto operatore a diverse amministrazioni, esentate dal pagamento di qualsiasi corrispettivo a favore dell’operatore stesso, ad eccezione del versamento, a titolo di spese di trasporto, di un importo forfettario di EUR 180 per ciascun invio.
2) L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 2 della direttiva 2004/18 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, equiparando gli ospedali privati «classificati» a quelli pubblici, attraverso il loro inserimento nel sistema della programmazione pubblica sanitaria nazionale, regolata da speciali convenzioni, distinte dagli ordinari rapporti di accreditamento con gli altri soggetti privati partecipanti al sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, li sottrae alla disciplina nazionale e a quella dell’Unione in materia di appalti pubblici, anche nei casi in cui tali soggetti siano incaricati di fabbricare e fornire gratuitamente alle strutture sanitarie pubbliche specifici prodotti necessari per lo svolgimento dell’attività sanitaria, quale corrispettivo per la percezione di un finanziamento pubblico funzionale alla realizzazione e alla fornitura di tali prodotti».

La sentenza della Ottava Sezione del 18 ottobre 2018 (causa C-606/17) della Corte di Giustizia UE è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.



La Sezione Prima del TAR Milano ribadisce (cfr. TAR Lombardia, I, 7 maggio 2018 n. 1223) che la stazione appaltante, qualora riscontri nell'offerta economica l’omessa indicazione separata dei costi di manodopera, dovrà verificare se i valori economici complessivamente esposti comprendono o meno i costi indicati, sulla base di una verifica di congruità, sicché l’esclusione può seguire solo all’esito negativo di tale verifica; e ciò in ossequio ai principi normativi domestici e euro-unitari, nonché alla elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia che, seppure in relazione al solo tema degli oneri della sicurezza aziendali e richiamando i principi già espressi dalla stessa Corte UE con sentenza 2 giugno 2016, C-27/15, ha chiaramente escluso ogni automatismo espulsivo, prediligendo una logica sostanzialistica (per un orientamento difforme si veda la Quarta Sezione del TAR Milano n. 1855 del 27 luglio 2018).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2056 del 10 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 del 17 luglio 2018 è pubblicata la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 3 giugno 2018 di approvazione del regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 22 del 5 maggio 2017, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50. 
Il testo è consultabile sul sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale.



La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il parere n. 782 del 30 marzo 2017 (adunanza del 22 marzo 2017) è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Toscana precisa che il tenore complessivo dell’art. 216 del d.lgs. n. 50 del 2016 esclude la possibilità di applicare singole disposizioni del nuovo codice degli appalti (come quelle ad esempio in materia di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9) seguendo il principio “tempus regit actum” e ciò anche considerando che laddove il Legislatore ha inteso introdurre un regime transitorio differente da quello previsto dal comma 1, e per quanto concerne specifiche disposizioni, ne ha fatto menzione espressamente nei rimanenti commi dello stesso art. 216; il TAR condivide i principi fatti propri dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2016, n. 4994), nella parte in cui ha evidenziato che quanto contenuto nell’art. 216 impedisce ogni esegesi di questioni ermeneutiche di diritto intertemporale che si fondi sulla regola tempus regit actum, che si rivela, evidentemente, recessiva rispetto a una disposizione normativa che regola la successione nel tempo delle leggi, e vincola, al contrario, l'interprete ad attenersi alla stretta applicazione della disciplina transitoria.

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Terza, n. 1756 del 12 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale,  n. 284 del 5 dicembre 2016 il Regolamento approvato da ANAC in data 16 novembre 2016 in materia di  esercizio  del  potere  sanzionatorio,  ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33, come modificato dal  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97.


Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 283 del 3 dicembre 2016 la delibera ANAC del 16 novembre 2016 contenente le linee guida n. 5, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici». (Delibera n. 1190).


Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 273 del 22 novembre 2016 la delibera ANAC del 26 ottobre 2016 contenente le linee guida n. 3, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni». (Delibera n. 1096)


Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 274 del 23 novembre 2016 la delibera ANAC del 26 ottobre 2016 contenente le linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici» (Delibera n. 1097). 


Pubblicato sul sito ANAC il comunicato del presidente ANAC del 26 ottobre 2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori  economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs.  50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive  rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello  di DGUE”.


Il TAR Bologna, esaminando il caso di un bando la cui pubblicazione in G.U.U.E. è avvenuta nella vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici, mentre la pubblicazione in G.U.R.I. è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016, ha affermato che la pubblicazione rilevante ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, in quanto vigente a tale momento, è esclusivamente quella nella G.U.R.I.

La sentenza del TAR Emilia Romagna, Bologna, Seconda Sezione, n.883 del 26 ottobre 2016 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa


Pubblicate sul sito dell’ANAC le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.


Pubblicate sul sito dell’ANAC le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.


La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il parere sulle linee guida dell’ANAC relative ai criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici.

Il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1919 del 14 settembre 2016 (adunanza del 30 agosto 2016) è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa


La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento dell’ANAC per il rilascio dei pareri di precontenzioso, ai sensi dell’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1920 del 14 settembre 2016 (adunanza del 30 agosto 2016) è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa.


La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il parere sulle linee guida dell’ANAC sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.

Il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 1903 del 13 settembre 2016 (adunanza del 30 agosto 2016) è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa