Il TAR Milano,
dopo aver messo in evidenza che:
- l’art. 45, comma 5, del d.l.vo 2011, n. 93 rimette all’autonomia regolamentare di Area la determinazione della disciplina dei procedimenti sanzionatori di propria competenza e nella materia de qua il potere normativo è stato esercitato da Arera con la deliberazione n. 243/2012/E/com.;
- mentre l’art. 4, comma 4, dell’all. A della citata delibera richiama il termine di 180 giorni per la contestazione della violazione (termine avente natura perentoria), stabilito dalla fonte di rango primario (art. 45, comma 5, d.l.vo 2011, n. 93), il successivo art. 4 bis determina in 220 giorni il termine di conclusione del procedimento (a partire dalla comunicazione di avvio dello stesso);
ritiene che:
- il termine di conclusione del procedimento abbia natura ordinatoria, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale che qualifica il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio attivato dall’Arera come perentorio;
- il decorso del termine di cui all’art. 4 bis cit. non comporta ex se l’illegittimità del provvedimento applicativo di una sanzione adottato tardivamente, in quanto non provoca la decadenza dal potere sanzionatorio;
- da ciò non può, tuttavia, ricavarsi una presunzione assoluta di legittimità del provvedimento sanzionatorio tardivo; invero, appare fondamentale – per ragioni sistematiche di certezza del diritto, di salvaguardia della libertà d’impresa e di efficienza dell’amministrazione – verificare se il superamento del termine possa trovare giustificazione nella necessità di approfondire l’attività istruttoria, ovvero se il decorso del termine sia dipeso da mera negligenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1931 del 20 agosto 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte Costituzionale ritiene che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) non abbia legittimazione a sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 13 del 31 gennaio 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.


Il TAR Milano, esaminando il procedimento sanzionatorio promosso dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ritiene che non possa ritenersi necessariamente sussistente una “presunzione generale di legittimità” degli atti emessi oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento, poiché l’arco temporale in cui le attività sono svolte misura la qualità dell’azione amministrativa, in relazione allo specifico profilo dell’efficienza della stessa azione amministrativa e del principio di certezza della sanzione.
Precisa il TAR Milano che è ragionevole il tempo occorso ai fini dell’acquisizione e della delibazione degli elementi necessari allo scopo della determinazione della sanzione e al fine di garantire il diritto di difesa dell’interessato; il superamento del termine diviene, quindi, di per sé illegittimo quando il tempo non è più funzionale alle due esigenze sopra indicate.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2455 del 31 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo. Cfr. anche le sentenze del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.ri 2456 e 2458 del 31 ottobre 2018.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 2017 sono pubblicate le seguenti delibere ANAC del 29 marzo 2017:

  • la n. 328 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”;
  • la n. 329 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
  • la n. 330 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”.


Pubblicate sul sito dell’ANAC le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.


Pubblicate sul sito dell’ANAC le linee guida di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016.


GIUSTIZIA EFFICIENTE E AUTORITÀ INDIPENDENTI PER RILANCIARE L’ECONOMIA (CONV. D.L. 90/2014)
Convegno 21 luglio 2014
Politecnico di Milano - Aula Rogers
Via Ampère 2 - Edificio 11
Il programma prevede:

Ore 14.30 - Registrazione
Saluti
Ilaria Valente (Preside della Scuola di Architettura e Società)
Ugo Taucer (Capo di Gabinetto del Prefetto di Milano)
Valentina Aprea (Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia)
Relazioni introduttive
Ore 15.00 - Pierluigi Mantini (Politecnico di Milano - Consiglio di Presidenza Giustizia Amministrativa)
Ore 15.15 - Francesco Mariuzzo (Presidente TAR Lombardia - Milano)
Ore 15.30 - Marco Sica (Università dell’Insubria)
Ore 16.30 - Tavola rotonda
Coordina: Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano)
Intervengono:
Guido Bortoni (Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il sistema idrico)
Angelo De Zotti (Presidente TAR Brescia)
Umberto Fantigrossi (Presidente Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti)
Emanuele Fiano (Relatore d.l. conv. d.l. 90/2014)
Ennio Macchi (Politecnico di Milano)
Francesco Marzari (EXPO 2015)



Pubblichiamo la memoria dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presentata in sede di audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, contenente le osservazioni dell'Autorità in merito alle norme del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, concernenti le autorità di regolazione.