L'annotazione nel Casellario dell’Anac ha una funzione pubblicitaria e non costitutiva della rilevanza del grave illecito professionale, mentre non esclude la valutazione discrezionale in merito alla rilevanza in concreto dei fatti ai sensi dell'art. 80 - comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 766 del 14 agosto 2025


Il TAR Milano osserva che la giurisprudenza ha rilevato che dal tenore dell’art. 211 d.lgs. n. 50/2016 emerge che, in sede di precontenzioso, l’Anac può esprimere pareri vincolanti e pareri non vincolanti. Il parere vincolante, obbligando le parti ad attenervisi, è atto immediatamente lesivo, condizione questa che ne consente - giusta anche quanto espressamente previsto dalla norma – l’autonoma impugnabilità. Il parere non vincolante, invece, avendo carattere di manifestazione di giudizio, non presenta aspetti di autonoma lesività e non è, dunque, autonomamente impugnabile, ma “assume connotazione lesiva tutte le volte in cui, riferendosi ad una fattispecie concreta, sia fatto proprio dalla stazione appaltante, la quale, sulla base di esso, abbia assunto la relativa determinazione provvedimentale. Ne consegue che l’impugnazione del parere facoltativo è consentita unitamente al provvedimento conclusivo della Stazione appaltante che ne abbia fatto applicazione. Ad avviso del Collegio, il parere assume carattere vincolante, per la parte che abbia acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito, anche nel caso in cui le altre parti non abbiano manifestato il proprio assenso. Quanto disposto dall’art. 4 del regolamento Anac, il quale, “in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del d.lgs. n. 50/2016”, prevede che “quando l'istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante”, si pone in contrasto con la lettera dell’art. 211, che non subordina il carattere vincolante del parere ad una concorde iniziativa di tutte le parti. Laddove l’impegno sia stato assunto dalla sola stazione appaltante, questa sarà, quindi, obbligata, nelle proprie determinazioni, ad attenersi al parere. Il TAR ritiene che l’obbligo assunto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 211, d.lgs. n. 50/2016 renda il parere dell’Anac immediatamente lesivo anche per l’operatore che non si sia obbligato ad attenersi a quanto in esso stabilito. Tale atto è invero destinato ad essere recepito dall’amministrazione nelle proprie determinazioni e deve essere, pertanto, oggetto di tempestiva impugnazione, proprio in forza della previsione dettata all’art. 211 che ne prevede l’immediata impugnabilità. Il parere dell’Anac va, invero, a incidere su posizioni di interesse legittimo di cui l’operatore è titolare, non solo quando quest’ultimo si sia previamente obbligato alla sua osservanza, ma anche allorché la stazione appaltante si sia obbligata ad attenersi a quanto in esso stabilito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2548 del 31 ottobre 2023











Il TAR Milano ricorda che la segnalazione della stazione appaltante ad ANAC costituisce un atto meramente endoprocedimentale e non impugnabile, potendo l’operatore interessato indirizzare le proprie doglianze contro la definitiva determinazione di ANAC (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 2997/2021, secondo cui: «…la segnalazione da parte della Stazione appaltante costituisce un atto prodromico ed endoprocedimentale; essa non è dotata di autonoma lesività, di talchè i suoi eventuali vizi possono essere fatti valere solo in via derivata impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di Vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo…»; T.R.G.A. Trento, n. 175/2018 e TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 719/2016).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 308 del 9 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.





Il TAR Milano precisa che, fatte salve le ipotesi in cui la lex specialis preveda un’espressa comminatoria di esclusione, l’omesso versamento del contributo Anac non comporta di per sé l’estromissione dalla gara.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2356 del 26 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano richiama l’orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo cui l'incameramento della cauzione provvisoria e l'attivazione del procedimento di segnalazione all'ANAC sono conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli casi concreti, nonché insensibile a eventuali valutazioni volte a evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha comportato l'esclusione (ex multis, Cons. Stato sez. V, 9 settembre 2020, n.5420; idem 21 gennaio 2020, n. 479; 24 giugno 2019, n. 4328; 10 settembre 2018, n. 5282; 11 dicembre 2017, n. 5806; 4 dicembre 2017, n. 5709; sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349; V, 28 agosto 2017, n. 4086; 15 marzo 2017, n. 1172; Adunanza plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5).


TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1511 del 21 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida ANAC n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Opere di urbanizzazione a scomputo.

Il Parere n. 2942/2018 del 24 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale di Giustizia Amministrativa. 


Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 264 del 13 novembre 2018 la delibera del Consiglio dell’Autorità di ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018, con la quale sono state approvate le Linee guida n. 12 sull'affidamento dei servizi legali.

Per il testo si rinvia al precedente post




Il Consiglio di Stato, nel respinge un motivo con cui si è lamentata in parte qua la discrasia fra la legge di gara e le prescrizioni di cui alle linee guida dell’ANAC n. 2 del 21 settembre 2016 (in tema di offerta economicamente più vantaggiosa), osserva che, trattandosi pacificamente di linee guida non vincolanti (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al comma 2 dell’articolo 213 del nuovo codice dei contratti), esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara; il testo in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggia soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti”; il testo in parola risulta ricognitivo di principi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione delle offerte.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6026 del 22 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 241 del 16 ottobre 2018 il Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 803 del 4 luglio 2018, che sostituisce il precedente regolamento del 15 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017.



Secondo il Consiglio di Stato, dal vigente quadro normativo si desume che l’ANAC irroga le misure di iscrizione sul casellario dinanzi a comportamenti (nel caso specifico omesse dichiarazioni) in considerazione della gravità e della rilevanza dei fatti che hanno distinto la falsa dichiarazione, ma non può limitarsi ad adottare tali misure comunque in tutti i casi di omissioni quasi in via automatica, indipendentemente da un apprezzamento in concreto in riferimento a quelle finalità; tutto questo, infatti, si deve svolgere nel rispetto della ratio istitutiva dell’ANAC, che è di interesse generale e non può essere parametrata sui compiti delle stazioni appaltanti, le quali curano l’interesse alla provvista del singolo contratto; questo implica che l’irrogazione della misura ad effetto generale in questione vada concretamente apprezzata e motivata in relazione alle inosservanze e al loro intrinseco, e non solo formale, rilievo, sicché vi si deve dar corso solo se ragionatamente si individua una relazione con l’effetto interdittivo nella gravità e rilevanza dei fatti in rapporto all’omissione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4427 del 23 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 164 del 17 luglio 2018 è pubblicata la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 3 giugno 2018 di approvazione del regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 148 del 28 giugno 2018 è pubblicata la delibera dell’ANAC 6 giugno 2018, recante il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi  dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 148 del 28 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo.



Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 120 del 25 maggio 2018, è pubblicata la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 2 maggio 2018, con oggetto: Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa».

La Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2018 è consultabile sul sito della Gazzetta Ufficiale. 


Il TAR Milano ritiene che l’impugnazione della segnalazione all’A.N.A.C. ai fini dell’annotazione nel casellario risulta inammissibile, per difetto di un interesse attuale e concreto; soltanto con l’iscrizione della notizia segnalata nel casellario, infatti, il soggetto riceverà un danno diretto e concreto rispetto alle future gare cui intende partecipare nei termini di un potenziale pregiudizio alla partecipazione stessa, previa valutazione della stazione appaltante; l’eventuale vincolo valutativo imposto all’ANAC va considerato unicamente sotto il profilo dei vizi rilevabili e non anche sotto il profilo della possibilità di impugnazione immediata di un atto che ha semplicemente dato avvio ad un iter procedimentale complesso, in quanto coinvolgente due diverse amministrazioni.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 488 del 20 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 298 del 22 dicembre 2017, è pubblicato lo schema, predisposto dall’ANAC con provvedimento del 22 novembre 2017, di disciplinare di gara per la procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.



Il TAR Umbria precisa che:
  • il codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016 ha previsto per la relativa attuazione, in completa rottura rispetto al sistema precedente, non più un’unica fonte regolamentare avente forma e sostanza di regolamento governativo bensì una pluralità di atti, di natura eterogenea, tra cui per quello che qui interessa, le linee guida approvate dall’ANAC;
  • tali linee guida, costituendo una novità assoluta nella contrattualistica pubblica, si distinguono in vincolanti (vedi ad es. art. 31, comma 5, D.lgs. 50/2016) e non vincolanti, quest’ultime invero molto più frequenti e assimilabili - secondo una tesi - alla categoria di stampo internazionalistico della c.d. “soft law” oppure - seconda altra opzione - alle circolari intersoggettive interpretative con rilevanza esterna, operando il Codice appalti un rinvio formale alle linee guida (es. art. 36 comma 7, D.lgs. 50/2016);
  • va invece affermata la natura di meri pareri dei comunicati del Presidente dell’ANAC, privi di qualsivoglia efficacia vincolante per le stazioni appaltanti, trattandosi di meri opinamenti inerenti l’interpretazione della normativa in tema di appalti pubblici;
  • per quanto a norma dell’art. 213 del D.lgs. 50 del 2016 il novero dei poteri e compiti di vigilanza affidati all’ANAC sia invero penetrante ed esteso, a presidio della più ampia legalità nell’attività contrattuale delle stazioni appaltanti e della prevenzione della corruzione, non può ammettersi nel vigente quadro costituzionale, in tal delicato settore, un generale vincolante potere interpretativo con effetto erga omnes affidato ad organo monocratico di Autorità Amministrativa Indipendente, i cui comunicati ermeneutici - per quanto autorevoli - possono essere disattesi;
  • diversamente dalle linee guida, per la cui formazione è previsto un percorso procedimentalizzato e partecipato (vedi art. 213 comma 2 D.lgs. 50 del 2016) - nel solco d’altronde degli stessi principi affermati dalla giurisprudenza in tema di esercizio di poteri di tipo normativo o regolatorio da parte di Autorità Indipendenti - i comunicati del Presidente dell’ANAC sono dunque pareri atipici e privi di efficacia vincolante per la stazione appaltante e gli operatori economici.

L'ordinanza del TAR Umbria, Sezione Prima, n. 428 del 31 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 2017 sono pubblicate le seguenti delibere ANAC del 29 marzo 2017:

  • la n. 328 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”;
  • la n. 329 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
  • la n. 330 recante “Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”.


Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 14 marzo 2017 le Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016» (Delibera n. 235).


Segnaliamo che oggi 21 febbraio 2017, alle ore 14,30, presso la sede del TAR Lombardia, Milano, si terrà il seminario di studi per la presentazione del volume "L’Autorità Nazionale  Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria". A cura di Ida Angela Nicotra.

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