Il TAR Milano osserva che è vero che la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di pubblica utilità e sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare. Dall’altro lato, il TAR precisa che la ricorrente vorrebbe collocare l’antenna in una zona del territorio che è già conformata e attualmente destinata integralmente a parcheggio, tant’è che il progetto prevedrebbe la sottrazione di una parte di tale parcheggio all’uso pubblico per l’installazione dell’antenna. Nella fattispecie, non si tratta quindi di valutare l’astratta compatibilità dell’installazione di un’antenna in una zona destinata a standard non ancora realizzati, il che imporrebbe al Comune di valutare l’astratta compatibilità dell’opera o la ricollocazione degli standard inizialmente previsti in quel sito in altra parte del territorio. L’orientamento giurisprudenziale sopra citato non è invece utilmente invocabile in casi in cui il territorio sia già integralmente conformato e l’antenna in progetto sia incompatibile con le altre opere di urbanizzazione presenti nel sito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2331 del 29 luglio 2024


Il TAR Milano ricorda che, con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) del 12.7.2001 nella causa C-399/98, i giudici europei hanno affermato che la realizzazione in via diretta di un’opera di urbanizzazione a scomputo da parte del titolare di un permesso di costruire rappresenta in sostanza un appalto pubblico affidato in assenza di un confronto concorrenziale e quindi lesivo della disciplina euro-unitaria di settore, nel caso in cui il valore dell’opera supera la soglia fissata dalla normativa dell’Unione. Aggiunge il TAR che il legislatore italiano si è ovviamente adeguato alla citata pronuncia della CGUE attraverso una serie di successive disposizioni legislative, fra cui l’art. 32 comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 163 del 2006, l’art. 1, comma 2 ,lettera e), del D.Lgs. n. 50 del 2016 e in seguito l’art. 13, comma 7, e Allegato I.12 del D.Lgs. n. 36 del 2023 (nella fattispecie si trattava di un appalto misto di fornitura di moduli prefabbricati ad uso scolastico e di lavori per la loro posa in opera, costituente opera di urbanizzazione a scomputo del contributo previsto per il rilascio di titoli edilizi dall’art. 16 del DPR n. 380 del 2001).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2060 del 2 luglio 2024








Il TAR Milano, in materia di scomputo del costo delle opere di urbanizzazione, osserva che:

<<Le opere pubbliche di urbanizzazione, anche quelle realizzate a cura ed a spese del titolare del permesso di costruire, sono tali qualora rispondano al requisito oggettivo di soddisfare bisogni dell’intera collettività insediata nella zona coinvolta dagli interventi e non asservite alla sola costruzione del privato che ne ha curato l’esecuzione.
Dal requisito oggettivo consegue quello soggettivo, per il quale le opere devono essere destinate al patrimonio del Comune, allo scopo di preservarne la loro funzione collettiva.
Come ha chiarito condivisibile la giurisprudenza, non è scomputabile il costo di opere di urbanizzazione che soddisfino un interesse privato, dovendo invece trattarsi di opere preordinate alla fruizione collettiva indifferenziata ed alla soddisfazione di interessi generali (Cons. Stato, sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1443; idem, 13 settembre 2018, n.5372)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 927 del 14 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia precisa che “Il permesso di costruire relativo alle opere di urbanizzazione, per loro natura pubbliche e destinate a essere trasferite all’ente pubblico, anche nel caso in cui l’esecuzione delle stesse ricada nell’eccezione di cui all’art. 16, comma 2 bis del d. lgs. 50/2016, che le sottrae al rispetto del codice stesso per l’individuazione dell’esecutore, deve essere subordinato all’approvazione di un progetto che deve essere corredato del capitolato speciale d’appalto. Infatti, dovendosi qualificare le opere realizzande come opere pubbliche, è necessario, per il rispetto degli obblighi di verifica e controllo sulla regolarità dell’esecuzione delle stesse, la produzione del documento in questione, a prescindere dall’esonero al ricorso a una procedura di gara per l’individuazione del contraente cui demandare l’esecuzione dei lavori”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 277 del 18 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ribadisce che l’urbanizzazione di un’area di per sé non è sufficiente a superare la prescrizione della preventiva approvazione del piano attuativo, giacché nel caso in cui l’edificazione della zona sia avvenuta in modo disomogeneo è comunque necessario un intervento che consenta di restituire efficienza allo sviluppo urbanistico, riordinando e recuperando le aree interessate.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2176 del 16 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia, accertato il diritto del Comune al trasferimento della proprietà di opere di urbanizzazione che una convenzione urbanistica prevedeva che fossero realizzate dal soggetto lottizzante, a scomputo degli oneri di costruzione, e preso atto dell’inadempimento della lottizzante all’assolvimento delle obbligazioni dedotte in Convenzione, accoglie la domanda proposta ex art. 2932 c.c. determinando il trasferimento coattivo delle aree in questione e ordina al competente Conservatore dei registri immobiliari di procedere alle trascrizione stessa, nei confronti di quale che sia il soggetto risultante come proprietario e, quindi, anche degli attuali proprietari dei fondi che ne abbiano medio tempore acquisito la proprietà, trattandosi di un’obbligazione reale.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 227 del 7 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il parere sulle Linee guida ANAC n. 4 - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici - Opere di urbanizzazione a scomputo.

Il Parere n. 2942/2018 del 24 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale di Giustizia Amministrativa. 


Il TAR Milano ribadisce che non è sufficiente, ai fini di escludere la necessità del piano attuativo, l'esistenza di opere di urbanizzazione, rispondendo detto strumento anche alla necessità di garantire l'equilibrato sviluppo del territorio, talché la sua necessità può risultare dalle opere pubbliche che interessano l'area, la cui realizzazione comporta, secondo una valutazione effettuata dall'amministrazione, la necessità di un raccordo armonico, affidato alla pianificazione attuativa, o al titolo edilizio convenzionato.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 205 del 24 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la decisione n. 5460 del 18 novembre 2013, nell’esaminare la legittimità di un programma integrato di intervento, ha affermato che la destinazione a museo della moda e scuola della moda rientra tra le “attrezzature culturali”, che l’art. 16, comma 8, del D.P.R. n. 380 del 2001 comprende tra le opere di urbanizzazione secondaria, e ciò a maggior ragione in una città come Milano, che presenta una particolare vocazione nel settore.
Nella stessa decisione si è aggiunto che la destinazione a manifestazioni espositive, sfilate ed eventi collettivi legati propriamente alla moda può rientrare tra le funzioni di interesse generale, posta la vocazione produttiva della città di Milano, che associa non solo la sua immagine, ma parte importante del suo tessuto economico al settore della moda, nell’ambito della quale le manifestazioni rappresentano sia un richiamo commerciale, sia un evento culturale.
La decisione è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.