Il TAR Milano osserva che è vero che la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all'esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di pubblica utilità e sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla sua destinazione funzionale, in modo che sia realizzato un servizio capillare. Dall’altro lato, il TAR precisa che la ricorrente vorrebbe collocare l’antenna in una zona del territorio che è già conformata e attualmente destinata integralmente a parcheggio, tant’è che il progetto prevedrebbe la sottrazione di una parte di tale parcheggio all’uso pubblico per l’installazione dell’antenna. Nella fattispecie, non si tratta quindi di valutare l’astratta compatibilità dell’installazione di un’antenna in una zona destinata a standard non ancora realizzati, il che imporrebbe al Comune di valutare l’astratta compatibilità dell’opera o la ricollocazione degli standard inizialmente previsti in quel sito in altra parte del territorio. L’orientamento giurisprudenziale sopra citato non è invece utilmente invocabile in casi in cui il territorio sia già integralmente conformato e l’antenna in progetto sia incompatibile con le altre opere di urbanizzazione presenti nel sito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2331 del 29 luglio 2024


Il TAR Brescia ricorda che la giurisprudenza è costante nel ritenere che le opere di urbanizzazione primaria (come sono considerate le infrastrutture per le telecomunicazioni) risultano in generale compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, sottolineando che le disposizioni di cui agli artt. 44 e segg. del d.lgs. n. 259/2003 hanno evidenziato il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi a infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni; per conseguenza è precluso alle amministrazioni comunali introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi a intere zone comunali con l’effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l’Amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 860 del 24 novembre 2023


Il TAR Brescia condivide la tesi per cui gli impianti di trasmissione radiomobile non sono soggetti all’applicazione della normativa edilizia generale, ma solamente alle norme speciali di cui agli artt. 87 [ora art. 43] e ss. D.lgs. 259/2003, le quali comprendono e assorbono anche le verifiche di tipo edilizio; infatti, gli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, nel disciplinare il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia mobile, prevedono un procedimento autorizzatorio tendenzialmente unico, capace di assorbire ogni giudizio di conformità urbanistica, assolvendo anche alle funzioni del relativo titolo abilitativo edilizio. Pertanto, il Comune non può pretendere che l'istante sottoponga il progetto a un separato procedimento autorizzatorio ai fini della verifica della conformità edilizia della stazione radio base. Solo nel caso in cui sia necessario, per la presenza di un vincolo paesaggistico, l’azienda interessata è onerata di munirsi del parere della preposta autorità sulla compatibilità paesaggistica.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 764 del 17 ottobre 2023




Il TAR Milano, con riferimento a un rigetto relativo alla collocazione di un impianto di telefonia mobile all’interno di un parco locale di interesse sovracomunale (PLIS), osserva:

<<La determinazione comunale impugnata si pone in contrasto con la normativa statale - di carattere speciale (cfr. T.A.R. Valle d'Aosta, 29 settembre 2020, n. 47) - relativa all'installazione degli impianti di telefonia, anche nella parte riguardante la valutazione degli aspetti legati alla tutela ambientale, visto che le uniche restrizioni ammesse in tale ambito riguardano (i) il rispetto della disciplina posta a tutela dei beni ambientali e culturali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, ossia l'esistenza di vincoli che impongano una valutazione approfondita dei profili di tutela ambientale, culturale o paesaggistica, oppure (ii) la necessità di garantire la tutela delle servitù militari (art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003). Risulta evidente che la normativa speciale di matrice statale tende a salvaguardare soltanto i "beni ambientali", ossia quei beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico o correlati alla tutela della salute (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 7944), e non consente di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti, come ad esempio quelle afferenti ad una generica incompatibilità del progetto con il contesto ambientale, attraverso valutazioni apodittiche e prive di oggettiva giustificazione, destinate soltanto ad impedire, in maniera indebita, la realizzazione di una rete completa di telecomunicazioni (cfr. Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2021, n. 206; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 maggio 2021, n. 1193).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 318 in data 8 febbraio 2023.


Il TAR Milano ribadisce che con riferimento agli impianti di telefonia e di telecomunicazioni la normativa di rango primario di cui al D.Lgs. n. 259/2003 prevale sulla disciplina regionale di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), sicché l’esame di impatto paesistico non è previsto per gli impianti siti in aree non soggette a vincolo paesaggistico (cfr. TAR Lombardia, Milano, II, n. 252/2022 e n. 471/2021).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1984 del 9 settembre 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Milano, l’amministrazione comunale non può legittimamente porre quale condizione ostativa all’installazione di una stazione radio base la previa presentazione di piani di sviluppo da parte di tutti gli operatori di telefonia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 600 del 14 marzo 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che non è ammessa l’individuazione di un’area (singola) ove collocare gli impianti di telecomunicazioni in base al perseguimento di interessi di tipo urbanistico esclusivamente locali, costituendo ciò un limite alla localizzazione (non consentito) e non un criterio di localizzazione (consentito); a ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita all’Amministrazione comunale di identificare le zone dove collocare gli impianti è condizionata dal fatto che l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto alla realizzazione di una rete completa di infrastrutture di telecomunicazioni, tale da non pregiudicare, l’interesse nazionale alla copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del servizio (Consiglio di Stato, VI, 7 gennaio 2021, n. 206; T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, II, 13 maggio 2021, n. 1193).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 310 del 9 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano, quanto alla necessità di sottoporre alla valutazione di impatto paesistico, prevista dal PTPR della Regione Lombardia, gli impianti di telefonia mobile non inseriti in zona vincolata ex d.lgs. n. 42/2004 osserva che:
<<per tale ipotesi la giurisprudenza ha chiarito che contrasta con la disciplina del D.Lgs. n. 259/2003 l’obbligo previsto da un regolamento o da una atto di pianificazione generale che impone la valutazione di Impatto Paesistico per gli impianti di telefonia come quello di cui è causa (cfr. sul punto Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 7943/2009 di conferma della sentenza di questa Sezione n. 554/2008, secondo cui: «…il procedimento di cui all’art. 87, d.lgs. n. 259/2003, sostituisce e assorbe il procedimento abilitativo edilizio, e conseguente assorbe tutti gli elementi necessari nel suo ambito, ivi compresa l’esame di impatto paesistico. Inoltre, come già osservato, dagli artt. 86 e 87, d.lgs. n. 259/2003, si evince che sono fatti salvi solo i procedimenti a tutela di "beni ambientali", ossia di beni specificamente sottoposti a vincolo paesaggistico, e non i procedimenti genericamente volti a tutelare indifferenziatamente il paesaggio a prescindere dall’esistenza di un vincolo specifico»)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 252 del 3 febbraio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano osserva che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, interventi come quello all’attenzione del Collegio (realizzazione di una platea in cemento armato e la posa di un palo porta antenne alto 30 metri, oltre ad un pennone di 4 metri, impianti e manufatti accessori per impianti e contatori) costituiscono nuove costruzioni, come tale soggette alle regole in tema di distanze fissate dai Regolamenti comunali; osserva, infatti, il Giudice d’appello che “le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, soggette ad una disciplina unitaria del procedimento autorizzatorio, restano, in ogni caso, nuove costruzioni che introducono trasformazione edilizia e urbanistica del territorio e pertanto rimangono soggette al rispetto dei regolamenti edilizi in materia di distanza delle costruzioni, dal confine e da altri fabbricati” (Consiglio di Stato, Sez. III, 19.5.2014, n. 2521); inoltre, il Consiglio di Stato evidenzia la “specifica rilevanza del limite di distanza dalla strada limitrofa che, come è noto, opera come fascia di rispetto a salvaguardia dei superiori interessi della sicurezza della circolazione dei veicoli”.
Aggiunge il TAR che la statuizione resa dal Giudice d’appello è condivisa dal Collegio atteso che le esigenze di sicurezza a base del mantenimento di una fascia di rispetto non vengono meno in ragione dell’assimilazione ad opere di urbanizzazione primaria; del resto anche altre opere di urbanizzazione primaria sono, comunque, soggette al rispetto di tale fascia non venendo meno per tale ragione la finalità di sicurezza della circolazione dei veicoli.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 43 del 10 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano, con riguardo alla compatibilità urbanistica delle infrastrutture di telefonia mobile, precisa che:
«la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all’esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di “pubblica utilità” e “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla destinazione funzionale delle stesse, in modo che sia realizzato un servizio capillare (Consiglio di Stato, VI, 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 188; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 6 giugno 2016, n. 1331)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano giudica erronea la tesi secondo cui <<l’esame di impatto paesistico risulterebbe necessario per qualsivoglia intervento sul territorio regionale, anche nel caso di installazione delle antenne di telefonia mobile – assolutizzando le previsioni del Piano paesaggistico regionale laddove stabilisce che anche nelle aree non sottoposte a specifico vincolo paesaggistico, i progetti di intervento devono essere corredati da esame di impatto paesistico (cfr. paragrafo 1.3 della D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121 …; paragrafo 1.2 della D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 9/2727 …) –, non costituendo eccezione a tale regola il procedimento di cui all’art. 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003; tuttavia, in senso opposto, va evidenziato come tale ultimo procedimento autorizzatorio, secondo le richiamate interpretazioni giurisprudenziali, assorbe e sostituisce anche il procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio, dovendo l’interessato limitarsi a presentare l’istanza di autorizzazione, nel cui procedimento rientra anche l’analisi di impatto paesistico che non assume un rilievo autonomo e ostativo, fatta eccezione per i vincoli paesaggistici specifici e per quelli che riguardano le servitù militari previsti dall’art. 86, comma 4, del citato D. Lgs. n. 259 del 2003 (in tal senso, proprio con riferimento alla disciplina vigente nella Regione Lombardia, cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 dicembre 2009, n. 7944)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 471 del 19 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato, con riferimento ai criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile  dispone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, formulando il seguente quesito: “Se il diritto dell’Unione europea osti a una normativa nazionale (come quella di cui all’articolo 8 comma 6 legge 22 febbraio 2001. n. 36) intesa ed applicata nel senso di consentire alle singole amministrazioni locali criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, anche espressi sotto forma di divieto, quali il divieto di collocare antenne in determinate aree ovvero ad una determinata distanza da edifici appartenenti ad una data tipologia”.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sesta Sezione, n. 2023 del 27 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Brescia ritiene illegittima una prescrizione di un regolamento comunale recante la disciplina della localizzazione degli impianti per la telefonia mobile che ammette l’installazione di detti impianti negli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica mediante pianificazione attuativa, purché venga sottoscritto un atto impegnativo da allegare all’istanza con il quale il gestore dell’impianto assume l’obbligo di procedere, a seguito di semplice richiesta del Comune, all’integrale rimozione dell’impianto al fine di consentire la trasformazione prevista dallo strumento urbanistico, e stabilisce che l’amministrazione può prescrivere la prestazione di fideiussione per un importo pari al presumibile costo di rimozione del manufatto e di remissione in pristino dell’area; ad avviso del TAR, nella sostanza, la statuizione persegue proprio l’obiettivo vietato dal legislatore, ossia l’introduzione di un divieto generalizzato – seppur temporalmente differito – di ubicazione delle strutture in aree estese del Comune, con un forte potere di dissuasione, atteso che l’operazione di allocazione dell’impianto risulterebbe del tutto aleatoria, esposta a tempo indefinito al rischio di uno spostamento coatto susseguente alle scelte discrezionali degli organi comunali, del tutto imprevedibili e del tutto scevre da limiti predefiniti (anche di carattere motivazionale).

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 879 del 21 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato effettua una ricognizione sulla giurisprudenza formatasi nella materia degli ambiti di legittima operatività dei regolamenti comunali disciplinanti le infrastrutture per le reti di telecomunicazione e rileva:
- il legislatore statale, nell’inserire le infrastrutture per le reti di comunicazione fra le opere di urbanizzazione primaria, ha espresso un principio fondamentale della normativa urbanistica, a fronte del quale la potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall’articolo 8, comma 6 della legge 22 febbraio 1981, n. 36, non può svolgersi nel senso di un divieto generalizzato di installazione in aree urbanistiche predefinite, al di là della loro ubicazione o connotazione o di concrete (e, come tali, differenziate) esigenze di armonioso governo del territorio;
- le opere di urbanizzazione primaria, in quanto tali, risultano in generale dunque compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e, dunque, con ogni zona del territorio comunale, poiché dall’articolo 86, comma 3, del d.lgs. n. 259/1993 si desume il principio della necessaria capillarità della localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni;
- la giurisprudenza costituzionale ha affermato che le disposizioni ostative si palesano come illegittime, qualora rendano impossibile la realizzazione di una rete completa di infrastrutture per le telecomunicazioni, con la conseguenza che i «criteri di localizzazione» si trasformerebbero in «limitazioni alla localizzazione», mentre le disposizioni poste a tutela di siti sensibili sono legittime se consentono «una sempre possibile localizzazione alternativa» e non determinano «l’impossibilità della localizzazione»;
- non sono legittimi gli atti che limitino la localizzazione delle infrastrutture di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa;
- il Comune non può prevedere limiti di carattere generale, volti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici;
 - il regolamento comunale previsto dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale;
- deve, invece, ritenersi consentito ai Comuni, nell’esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico, ai sensi dell’ultimo inciso del comma 6 dell’articolo 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all’installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una possibile localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale; di conseguenza, possono ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell’area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree;
- la pianificazione comunale di settore può interdire agli impianti anche ampie aree, purché ciò sia riconducibile ad uno degli interessi previsti dalla norma e purché ciò, consentendo la localizzazione in aree alternative, non determini difficoltà di funzionamento al servizio, circostanze che devono essere verificate in concreto attraverso il confronto con gli operatori, sulla base di condizioni tecnicamente ed economicamente sostenibili;
- il Comune può prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di governo del territorio, per il mantenimento di un armonioso e corretto assetto del territorio; ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che comunque i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete: è necessario che il limite o il divieto posto dall’ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio sull’intero territorio; deve, pertanto, esservi un equo contemperamento tra l’interesse urbanistico perseguito dal Comune e l’interesse alla piena ed efficiente copertura di rete.
Ciò posto, il Consiglio di Stato ritiene che vi sia stato tale equo contemperamento, con riferimento a una disposizione di un regolamento comunale che fissa un limite di altezza dei tralicci di nuova installazione salvo casi specifici concertati con l’amministrazione per motivate e particolari necessità di copertura e/o al fine di superare difficoltà tecniche e/o radioelettriche; in tal modo, la disposizione risulta legittima, in quanto, pur fissando una regola destinata a regolare l’ordinato assetto del territorio, ne consente la deroga quando ciò risulti necessario per garantire l’efficiente servizio di telecomunicazione sull’intero territorio comunale.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 3891 del 3 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, in sede di impugnazione di un'autorizzazione paesaggistica per l’installazione di un impianto fisso per telefonia mobile, per negare la legittimazione a ricorrere non è sufficiente la circostanza che le prescrizioni vincolistiche invocate dal ricorrente non siano dettate specificamente a tutela di un qualche suo diritto o interesse individuale, bensì genericamente a tutela di interessi “diffusi” appartenenti alla collettività indifferenziata; occorre, infatti, considerare la distinzione fra l’interesse tutelato che conferisce la legittimazione a ricorrere e il vizio di legittimità dedotto con il motivo d’impugnazione: una volta riconosciuti la legittimazione e l’interesse a ricorrere non è necessario che la norma che si assume violata coincida con quella da cui deriva il titolo del ricorrente.

Il testo della sentenza della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 980 in data 11 marzo 2016 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.