La drastica riduzione, non meramente occasionale, dei partecipanti all’esame di abilitazione alla professione di avvocato (sessione 2023) e la concentrazione in un solo elaborato della prova scritta (regolata in modo specifico dall’art. 4-quater, del d.l. n. 51/2023), impone di valorizzare in sede ermeneutica l’obbligo di motivazione ulteriore introdotto dal legislatore, con legge n. 47 del 2012, pur nella consapevolezza che esso, in ragione delle “proroghe” della sua entrata in vigore intervenute e in coerenza con quanto deciso dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 2017, non si sostanzia attualmente nell’apposizione di specifiche annotazioni, ma è rimesso alle valutazioni dell’amministrazione, potendo risolversi, pertanto, anche nell’apposizione di segni grafici idonei a palesare le parti dell’elaborato ritenute insufficienti o particolarmente meritevoli in relazione ai criteri valutativi dettati dalla normativa di riferimento per ciascuna sessione. L’interpretazione costituzionalmente orientata delle leggi che hanno via via differito l’applicazione della novella, conduce a ritenere necessario sin d’ora che i giudizi espressi dalla commissione d’esame siano supportati da una motivazione ulteriore rispetto a quella solo numerica, che, seppure non debba necessariamente consistere nell’apposizione di annotazioni, consenta di percepire, secondo modalità rimesse alla discrezionalità dell’amministrazione, le ragioni del giudizio espresso, in modo ulteriore e più specifico rispetto a quanto si realizza con il voto numerico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1401 del 18 aprile 2025


Il TAR Milano, con riferimento alla composizione della commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, ritiene che:
<< per effetto dell’art. 47 L. 247/2012, applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di causa, il principio di piena fungibilità deve ritenersi abrogato. In virtù del nuovo assetto normativo, è pertanto illegittimo l’operato delle sottocommissioni nelle quali non siano presenti tutte le tre provenienze professionali di cui all’art. 47 medesimo: «dalla intervenuta abrogazione del suddetto principio di fungibilità dei commissari di esame contenuto sub art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/1933 e non riprodotto nel vigente art. 47 della legge n. 247/2012 consegue quindi che è viziato l'operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti ed alla celebrazione dell'esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012» (Ad. Plen., 18/2018, cit.).>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2586 del 21 novembre 2022.


Il TAR Milano precisa che
<<la revoca del mandato ad entrambi i difensori, effettuata dalla parte ricorrente …, non seguita dalla nomina e dalla costituzione in giudizio di un nuovo difensore, non incide sul rapporto processuale, il quale, a differenza del rapporto di prestazione d’opera, resta validamente costituito ai fini della prosecuzione del giudizio>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2774 del 9 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano, esaminando nel merito un ricorso contro una procedura indetta da un comune lombardo per l’affidamento dei servizi legali, pur dichiarando cessata materia del contendere a seguito della revoca in autotutela della procedura di gara, si pronuncia sulla fondatezza del ricorso ai fini della liquidazione delle spese e rileva:
«In relazione alla necessità di pronunciarsi sulla richiesta di condanna del Comune resistente al pagamento delle spese processuali, il Collegio accerta la fondatezza del ricorso, per le motivazioni già evidenziate in sede cautelare, e pertanto, in ragione della natura discriminatoria ed irragionevole della clausola della lex specialis che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i loro clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo aver maturato l’esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi, dell’indeterminatezza ed eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un’offerta ponderata, e della contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che viola il principio dell’equo compenso, e nella parte in cui prevede l’assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1084 del 17 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La disciplina dell'emergenza in Regione Lombardia può spingersi sino a obbligare alla chiusura gli studi professionali degli avvocati amministrativisti che, a differenza dei civilisti e dei penalisti, non vedono sospeso il loro processo di riferimento? Ed è possibile imporre modalità di lavoro da remoto che ignorano sia le peculiarità della professione dell'avvocato amministrativista che il fatto che le modalità di accesso alla rete non sono uniformi su tutto il territorio regionale? E ancora, è corretto discriminare tra processo civile e penale da un lato e processo amministrativo dall'altro, come se chi si occupa del secondo fosse indenne dai rischi sanitari?

Di queste questioni si occupa il comunicato congiunto della Camera Amministrativa dell’Insubria, della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale e della Camera Amministrativa di Monza e Brianza sulla funzione difensiva in Lombardia ai tempi dell’emergenza epidemiologica.




 
Il TAR Milano sospende un bando di un Comune lombardo per l’affidamento di servizi legali, sulla base del seguente percorso motivazionale:
«considerata la natura discriminatoria e irragionevole della clausola che preclude la partecipazione agli avvocati che non abbiano avuto in passato tra i lori clienti Pubbliche Amministrazioni, ben potendo questi ultimi aver maturato l’esperienza necessaria a divenire affidatari della procedura impugnata, anche difendendo soggetti privati nei giudizi amministrativi;
l’indeterminatezza e l’eterogeneità delle prestazioni richieste, ciò che preclude la possibilità di formulare un’offerta ponderata;
la contrarietà della lex specialis alla legge professionale, nella parte in cui prevede la corresponsione di un corrispettivo fisso indipendentemente dal numero dei contenziosi, ciò che pare violare il principio dell’equo compenso, e nella parte in cui prevede l’assegnazione di un punteggio preferenziale in favore degli avvocati che hanno patrocinato giudizi conclusi con un esito positivo per le amministrazioni, considerato che la loro attività non ha ad oggetto obbligazioni di risultato».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1720 del 20 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di decreto ministeriale che introduce modifiche alla disciplina regolamentare delle specializzazioni forensi prevista dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017, depositata il 28 novembre 2017, con la quale sono state confermate le sentenze del T.A.R. Lazio che avevano parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e alla disciplina del colloquio diretto ad accertare la comprovata esperienza necessaria per ottenere il titolo di specialista anche in assenza del compimento dei previsti percorsi formativi specialistici.
La Sezione Consultiva ha ravvisato rilevanti criticità nella scelta dei settori per i quali sono stati definiti gli ambiti e per alcune omissioni nella identificazione di tali ambiti e ha ritenuto necessario procedere alla audizione delle amministrazioni interessate (Ministero della Giustizia e Consiglio Nazionale Forense) in una apposita adunanza della Sezione.

Il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi, n. 1347 del 2 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.


La Corte di Giustizia UE ritiene che non via sia alcun elemento che possa inficiare la validità delle disposizioni dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e che recano specifiche esclusioni dal campo di applicazione della suddetta direttiva, alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.
La questione pregiudiziale sollevata dalla Corte costituzionale belga era la seguente: «Se l’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva [2014/24] sia conforme al principio di parità di trattamento, eventualmente in combinato disposto con il principio di sussidiarietà e con gli articoli 49 e 56 [TFUE], atteso che i servizi ivi menzionati sono esclusi dall’applicazione delle norme di aggiudicazione di cui alla citata direttiva, che garantiscono peraltro la piena concorrenza e la libera circolazione nell’acquisto di servizi ad opera della pubblica amministrazione».
Nella motivazione la Corte UE con riferimento ai servizi forniti dagli avvocati osserva che:
«34. Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda i servizi forniti da avvocati, di cui all’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, dal considerando 25 di tale direttiva risulta che il legislatore dell’Unione ha tenuto conto del fatto che tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone designati o selezionati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in determinati Stati membri, cosicché occorreva escludere tali servizi legali dall’ambito di applicazione della direttiva in parola.
35. A tale riguardo, occorre rilevare che l’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24 non esclude dall’ambito di applicazione di detta direttiva tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un’amministrazione aggiudicatrice, ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell’ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell’ambito della preparazione o dell’eventualità di un siffatto procedimento. Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell’ambito di un rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.
36. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare.
37. Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni.
38. Ne consegue che, alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi di cui all’articolo 10, lettera d), i) e ii), della direttiva 2014/24, non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è altresì senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell’Unione ha potuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall’ambito di applicazione di detta direttiva.
39. Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda i servizi legali rientranti nelle attività che partecipano, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri, di cui all’articolo 10, lettera d), v), della direttiva 2014/24, tali attività, e pertanto tali servizi, sono escluse, ai sensi dell’articolo 51 TFUE, dall’ambito di applicazione delle disposizioni di detto Trattato relative alla libertà di stabilimento e di quelle relative alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 TFUE. Siffatti servizi si distinguono da quelli che rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva poiché partecipano direttamente o indirettamente all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche.
40. Ne risulta che, per loro stessa natura, i servizi legali connessi, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri non sono comparabili, per le loro caratteristiche oggettive, agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/24. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è, ancora una volta, senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell’Unione ha potuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, escluderli dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/24».

La sentenza della Quinta Sezione del 6 giugno 2019 (causa C-264/18) della Corte di Giustizia UE è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.



Il TAR Piemonte ritiene ammissibile l’intervento di associazioni rappresentative degli interessi della categoria degli avvocati amministrativisti in un giudizio sospeso in attesa di una pronuncia della Corte di Giustizia, alla quale era stata rimessa la questione di compatibilità della disciplina dell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. che impone l’immediata impugnazione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara, con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela.

L’ordinanza del TAR Piemonte, Sezione Prima, n. 77 del 24 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Vedi in argomento il precedente post


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 12 del 15 gennaio 2019, è pubblicata la delibera del Garante per la protezione dei dati personali, recante le regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 



La Corte di Cassazione chiarisce che il D.M. n. 140 emanato il 20 luglio 2012 - il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che "In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa" - risulta essere stato emanato (D.L. n. 1 del 2012, conv. nella L. n. 27 del 2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l'avvocato e il suo assistito) libere di pattuire il compenso per l'incarico professionale; per contro, il giudice resta tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, il quale non prevale sul D.M. n. 140/2012, per ragioni non di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il D.M. n. 140/2012 - evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti, l'intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso o fosse successivamente insorto conflitto) - a prevalere, ma il D.M. n. 55/2014, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda civile, n. 32576 del 17 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb



L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato enuncia i seguenti principi in materia di esame di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi:
«a) l’art. 47 della legge 31.12.2012 n. 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima: esso è pertanto immediatamente operativo e da ciò discende che questa è ratione temporis la disposizione applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d’esame;
b) il bando di esame ed il d.m. di nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni, che hanno fatto applicazione dell’art. 47 l. n. 247/2012 (invece che della disposizione di cui all’art. 22, r.d.l. n. 1578/1933), sono immuni da qualsivoglia vizio in tal senso;
c) dalla immediata applicazione dell’art. 47 della legge n. 247/2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22 comma V del r.d.l. n. 1578/1933;
d) è viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti, ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012».

L'ordinanza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 18 del 14 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Brescia chiarisce nuovamente che:
«0.3a Laddove la notificazione venga eseguita, come nel caso di specie, per mezzo del servizio postale, trova pacifica applicazione la disposizione di cui all’art. 149 comma 3 del c.p.c. (“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario …”), e anche la data di perfezionamento della notifica effettuata dall'avvocato per mezzo del servizio postale coincide con quella della consegna del plico all'Ufficio postale ai sensi dell'art. 3 della L. 53/94 (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 22/3/2016 n. 3580).
0.3b Il Consiglio di Stato (cfr. sentenza sez. IV – 12/2/2014 n. 672) ha, sul punto, sostenuto che “secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, dal quale questa Sezione non ravvisa motivo per discostarsi, gli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale nr. 477 del 2002 si estendono anche alle notifiche effettuate direttamente dall’avvocato, ai sensi dell’art. 3 della legge nr. 53 del 2004 (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2002, nr. 13922; Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, nr. 2055; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2009, nr. 1365)”. E’ stato osservato che l’estensione della regola alla notificazione postale effettuata direttamente dagli Avvocati si rinviene nella legge n. 53 del 1994, in quanto l’art. 3 comma 3 della norma citata prevede che “Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”, ovvero proprio le disposizioni su cui ha inciso direttamente la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 (T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 13/7/2017 n. 8371) ».

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1251 del 27 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 264 del 13 novembre 2018 la delibera del Consiglio dell’Autorità di ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018, con la quale sono state approvate le Linee guida n. 12 sull'affidamento dei servizi legali.

Per il testo si rinvia al precedente post






Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale - Concorsi ed esami n. 52 del 3-7-2018, è pubblicato il bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'anno 2018.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96 del 26 aprile 2018 è pubblicato il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.