Effetti della mancata notifica del ricorso in materia elettorale al Comune
Notifica effettuata all’Amministrazione statale via pec alla rispettiva sede reale e non già all’Avvocatura dello Stato
Notifica via p.e.c. non andata a buon fine per casella del ricevente piena
Prova dell’avvenuta notifica del ricorso: necessità del file in formato EML
Notifica del ricorso effettuata presso la sede dell’Amministrazione statale e non presso l’Avvocatura dello Stato
<<Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 luglio 2021, n. 148 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 44, comma 4 cod. proc. amm., nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla del ricorso alla sussistenza di una causa non imputabile al notificante, in quanto la notificazione non integra “un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto”, e dunque la norma non risultava “proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza (…) con grave compromissione del diritto di agire in giudizio”;Considerato che, in tal senso, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile la pronuncia al caso di notifica eseguita presso la sede reale dell’amministrazione e non presso l’Avvocatura dello Stato, anche per fatti verificatisi prima della sentenza della Corte Costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 8303);Ritenuto pertanto che:- nel caso di specie la notificazione del ricorso debba considerarsi nulla, non essendo effettuata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;- in seguito alla citata decisione della Corte Cost., l’art. 44, comma 4 impone al giudice amministrativo di accordare sempre la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso, eccettuandosi solo i casi di inesistenza della stessa;>>;
Rinnovazione di notificazione nulla anche per causa imputabile al notificante
Deposito delle cartoline comprovanti la notifica dopo il passaggio in decisione del ricorso
<<Alla stregua di quanto dispone l'art. 45, comma 3, c.p.a., l'adempimento dell'onere dell'esibizione della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata, posto che la parte che si avvale della facoltà di depositare il ricorso senza la prova dell'avvenuta notificazione è in ogni caso tenuta a produrre la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. Come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 1 giugno 2018, n. 3651), pur mancando nel comma 3 dell'art. 45 una formulazione quale “a pena di decadenza” o “a pena di inammissibilità”, in presenza di un divieto esplicito per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione, si deve ritenere che, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, entro il momento ultimo suddetto, l'omessa produzione della prova della notificazione comporti l'inesaminabilità - e quindi l'inammissibilità - del ricorso>>.
Effetti della costituzione spontanea del controinteressato al quale non è stato notificato il ricorso
Modalità di notifica del ricorso in caso di una gara di appalto svolta in forma aggregata
Mancato deposito della cartolina di ricevimento della raccomandata nelle notifiche effettuate a mezzo posta
Notifica all’amministrazione statale nella sede propria e non presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato
Notifica al controinteressato presso l'ufficio pubblico dove presta servizio
Il TAR Milano precisa che "è inammissibile la notifica al controinteressato del ricorso, in modo diretto o a mezzo del servizio postale, presso l'ufficio pubblico dove presta servizio … non a mani proprie, ma con consegna dell'atto ad altra persona, anche addetta all'ufficio stesso, atteso che la possibilità prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di persona addetta all'ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici dove l'interessato tratta i propri affari e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato (ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 15 giugno 2016, n.2638).
Tali principi sono applicabili anche ove la notifica avvenga tramite invio alla casella di posta certificata dell'ufficio pubblico dove il controinteressato presta servizio, stante l'equivalenza dei mezzi di notificazione legislativamente prevista.
Non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio dell'errore scusabile previsto dall'art. 37 c.p.a.: è infatti principio consolidato che tale istituto rivesta carattere eccezionale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., nn. 33 del 2014, 32 del 2012, 10 del 2011, 3 del 2010), nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione, poiché i termini processuali sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva. In definitiva, i presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono individuabili esclusivamente nell'oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'Amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore, tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie e che comunque neppure sono state allegate".
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1700 del 25 settembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.
Notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata a indirizzo tratto dall’indice PA