Il TAR Milano dichiara un ricorso inammissibile per mancato tempestivo deposito della prova dell’avvenuta notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio. La prova dell’avvenuta notifica del ricorso effettuata attraverso il servizio postale può essere data esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o munito dell’attestazione dell'agente postale in ordine all’assenza di quest'ultimo. Il documento di prova dell’avvenuta notifica del ricorso deve essere depositato in giudizio dall’interessato prima del passaggio in decisione della causa. Per valutare l’integrità del contraddittorio, è necessario che il giudice sia messo nella condizione di esaminare il contenuto e la regolarità del documento che comprova l’avvenuta notifica del ricorso nei confronti del destinatario non costituito, incombente questo che può evidentemente essere svolto solo se lo stesso giudice, al più tardi nel momento in cui la causa passa in decisione, ha a disposizione quel documento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 46 del 9 gennaio 2025


Il TAR Milano dichiara un ricorso contro l’atto di proclamazione degli eletti inammissibile, in quanto non notificato al Comune che è l'unica parte pubblica necessaria del processo, in quanto ente che si appropria del risultato elettorale e sul quale si riverberano gli effetti dell'annullamento o della conferma della proclamazione degli eletti, e che deve essere, pertanto, evocato in giudizio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, a norma dell'art. 130, co. 3, lett. a), c.p.a. Nel caso di specie, il ricorso è stato notificato al Comune presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, ove si è ritenuto domiciliato l'ente. Siffatta notifica, precisa il TAR, è inesistente, poiché il difensore erariale non ha alcun legame con l'ente locale. L'inesistenza giuridica della notificazione sussiste non solo quando questa manchi del tutto, ma anche laddove sia effettuata in modo tale da non consentirne la sussunzione nell'atto tipico di notificazione delineato dalla legge, come nel caso in cui sia esperita in un luogo, diverso da quello previsto dalla legge, che non presenti alcun riferimento o attinenza al destinatario della notificazione stessa. Pertanto, il vizio non è sanabile attraverso la rinnovazione della notificazione o la costituzione in giudizio della parte ex art. 44, co. 4, c.p.a. poiché la sanatoria è riservata agli atti nulli e non anche a quelli inesistenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2504 del 9 ottobre 2024


Il TAR Brescia premette che nei procedimenti di natura concorsuale l'insussistenza di controinteressati si verifica solo allorquando l'impugnazione sia proposta anteriormente all'approvazione della graduatoria; diversamente, nei casi in cui l'impugnazione avvenga successivamente all'emanazione dell'atto conclusivo del procedimento, il ricorso deve essere notificato - ai fini della sua ammissibilità - ad almeno un controinteressato ex art. 41, comma 2, c.p.a. Ciò premesso il TAR dichiara inammissibile un ricorso in quanto notificato al candidato collocato in graduatoria in posizione non utile e che, al momento della proposizione del ricorso, non vantava una posizione giuridica qualificata alla conservazione del decreto di nomina impugnato; il semplice collocamento in graduatoria come idoneo non conferisce un attuale interesse sostanziale alla conservazione della procedura e così della relativa graduatoria: ciò sussiste solo in caso di collocamento in una posizione utile per l’assunzione; il soggetto collocato come idoneo ha una semplice aspettativa di fatto non tutelabile e, paradossalmente, potrebbe avere un interesse, sempre di fatto, alla rinnovazione dell’intera procedura, da cui potrebbe scaturire un esito per lui più vantaggioso.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 695 del 5 agosto 2024


Il TAR Milano ritiene nulla e non inesistente la notifica effettuata all’Amministrazione statale intimata via pec alla rispettiva sede reale e non già all’Avvocatura dello Stato; rilevato che l’Amministrazione non si è costituita in giudizio e tenuto conto che a seguito della declaratoria di incostituzionalità parziale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. pronunciata con sentenza n. 148 del 2021 – nella parte in cui limitava la possibilità di concedere al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso alla sola evenienza in cui, a fronte della relativa nullità e della mancata costituzione in giudizio del destinatario, il giudice “ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante” – il TAR assegna al ricorrente un termine perentorio per provvedere alla rinnovazione della notifica nulla, con impedimento di ogni decadenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 1086 del 12 aprile 2024


Il TAR Milano, appurato che la notifica del ricorso è stata effettuata a casella p.e.c. riportata nel registro INIPEC, ma non è andata a buon fine in quanto è stato generato l'avviso di mancata consegna per esaurimento dello spazio della casella di posta del ricevente, considera la notifica irrituale. Ritiene, quindi, che valorizzando sia le preminenti esigenze di tutela del diritto di difesa connesse all’effettiva conoscibilità degli atti, sia la sussistenza di uno specifico obbligo di diligenza in capo al mittente/notificante (che, con la ricezione della comunicazione di “casella piena”, ben potrebbe, e anzi dovrebbe, attivarsi per provvedere a notificare l’atto con le “modalità ordinarie”), sussista, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. come rimodulato dalla sent. C. cost. n. 148/21, il dovere del Giudice di fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica con salvezza di ogni decadenza. Assegna, di conseguenza, un termine al ricorrente per l’esecuzione della rinnovazione della notifica (che potrà essere effettuata nuovamente via p.e.c. qualora vada a buon fine e dovrà, invece, essere rinnovata nelle modalità ordinarie, qualora si generi ancora l'avviso di mancata consegna per esaurimento dello spazio della casella di posta).

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 691 del 11 marzo 2024


Il TAR Brescia si è pronunciato sulla prova dell’avvenuta notifica a mezzo pec del ricorso (nella fattispecie risultava depositato il file “pdf” delle ricevute di avvenuta consegna del ricorso all’Amministrazione resistente e ai controinteressati). Ebbene, osserva il TAR Brescia, a tale riguardo la giurisprudenza ha chiarito che, in base all’art. 14, c. 3 e 4, Decreto 28 luglio 2021 (“Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”), la prova della notifica del ricorso deve essere fornita “…non mediante deposito della scansione della ricevuta in formato PDF, ancorché munita di asseverazione ai sensi dell’art. 22 CAD (come effettuato nel caso di specie da parte ricorrente a seguito della citata ordinanza 1005/2023), ma mediante deposito del file in formato EML (sul punto, TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 2 marzo 2023, n. 302, e Cass. civ., Sez. III, ord. 8 giugno 2023, n. 16189)” (Tar Sicilia – Catania, sent. n. 2019/2023, cfr. C.G.A., sent. n. 271/2023), in quanto “…solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf")” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 16189 del 08/06/2023). In questo quadro, il TAR Brescia ha  concesso un termine perentorio per il deposito da parte del ricorrente della prova della notificazione del ricorso introduttivo secondo quanto previsto dalla normativa sul processo amministrativo telematico e dalla giurisprudenza che si è pronunciata in materia.


Il TAR Milano,
<<Considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza 9 luglio 2021, n. 148 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 44, comma 4 cod. proc. amm., nella parte in cui subordinava la rinnovazione della notifica nulla del ricorso alla sussistenza di una causa non imputabile al notificante, in quanto la notificazione non integra “un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto”, e dunque la norma non risultava “proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza (…) con grave compromissione del diritto di agire in giudizio”;
Considerato che, in tal senso, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile la pronuncia al caso di notifica eseguita presso la sede reale dell’amministrazione e non presso l’Avvocatura dello Stato, anche per fatti verificatisi prima della sentenza della Corte Costituzionale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 dicembre 2021, n. 8303);
Ritenuto pertanto che:
- nel caso di specie la notificazione del ricorso debba considerarsi nulla, non essendo effettuata all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- in seguito alla citata decisione della Corte Cost., l’art. 44, comma 4 impone al giudice amministrativo di accordare sempre la rinnovazione della notificazione nulla del ricorso, eccettuandosi solo i casi di inesistenza della stessa;>>;
dispone la rinnovazione della notifica del ricorso eseguita presso la sede reale dell’amministrazione e non presso l’Avvocatura dello Stato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 775 del 6 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano osserva che ai sensi dell’art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 nonché dell’art. 14 del successivo decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 “I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53”. A sua volta l’art. 3 bis della legge n. 53/1994 dispone, al comma 3, che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.
Il dato positivo sopra richiamato fornisce la regola da applicare, con la conseguenza che occorre avere riguardo al “momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione” fornita dal gestore di posta elettronica certificata.
Nella fattispecie il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso in presenza di una ricevuta di accettazione che è stata generata alle ore 00:00:38 del giorno successivo al giorno di scadenza del termine.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2893 del 22 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, vista la sentenza della Corte Costituzionale 9.7.2021 n. 148, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, co. 4, c.p.a., limitatamente alle parole «se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante», dichiara nulla ma nel contempo ordina il rinnovo della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio eseguita presso la casella p.e.c. dell’Avvocatura Generale dello Stato e non presso la casella p.e.c. della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano in violazione dell’art. 11, co. 1, del R.D. 1611/1933 che trova applicazione diretta anche in caso di notificazione a mezzo p.e.c.


TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1853 del 30 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano precisa che il deposito delle cartoline comprovanti la notifica dopo che la causa è già stata trattenuta in decisione è tardivo e inammissibile.
Osserva al riguardo il TAR che:
 <<Alla stregua di quanto dispone l'art. 45, comma 3, c.p.a., l'adempimento dell'onere dell'esibizione della prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata, posto che la parte che si avvale della facoltà di depositare il ricorso senza la prova dell'avvenuta notificazione è in ogni caso tenuta a produrre la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. Come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 1 giugno 2018, n. 3651), pur mancando nel comma 3 dell'art. 45 una formulazione quale “a pena di decadenza” o “a pena di inammissibilità”, in presenza di un divieto esplicito per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione, si deve ritenere che, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, entro il momento ultimo suddetto, l'omessa produzione della prova della notificazione comporti l'inesaminabilità - e quindi l'inammissibilità - del ricorso>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 889 del 7 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che l’omessa notifica non resta sanata dalla spontanea costituzione del controinteressato effettuata al fine di contestare, in via principale, l’omessa notificazione ad almeno uno dei controinteressati; resta fermo, inoltre, che la sanatoria per spontanea costituzione si configura in presenza di una notifica nulla, perché viziata, ma non in presenza di una notificazione radicalmente mancante, ex art. 44, comma 3, cpa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 199 del 21 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ritiene ritualmente notificato un ricorso all’indirizzo p.e.c. estratto dal pubblico registro IPA in quanto non presente alcun indirizzo nel registro PP.AA., ai sensi dell’art. 16 ter DL 18/10/2012, n. 179, come modificato dall’art. 28, DL 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2382 del 3 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Ricorda il TAR Milano che «La giurisprudenza (Cons. St., Ad. Plen., 18.5.2018, n. 8; da ultimo TAR Trento, 29/09/2020 n. 166) ha chiarito che ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1972 del 21 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri








Il TAR Milano afferma che «Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale dal quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, nelle notifiche effettuate a mezzo posta, è richiesta dalla legge in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione. In difetto di produzione e in mancanza di costituzione della parte intimata, il ricorso è inammissibile non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678; id, sez. IV, 22 dicembre 2009, n. 8627; T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 19 maggio 2020, n. 906; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 21 giugno 2019, n. 1669).
La stessa giurisprudenza ha peraltro chiarito che, nell'ipotesi di omessa produzione, all'udienza di discussione, dell'avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., non può essere accolta l'istanza di mero rinvio, formulata dalla parte ricorrente al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d'udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall'art. 111 Cost., salva la possibilità di concedere la rimessione in termini alla parte che ne faccia richiesta purché questa dimostri “che l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento non gli è addebitabile in alcun modo e che è conseguenza di un fatto incolpevole al di fuori della sua sfera di controllo, in tal modo correttamente temperandosi le esigenze del diritto di difesa (ex art. 24 Cost.) e del giusto processo (ex art. 111 Cost.)”. (cfr. Cass. Civ., S.U., 14 gennaio 2008, n. 627; id., sez. III, 28 aprile 2011, n. 95453; T.A.R. Calabria Catanzaro, sent. n. 906 del 2020 cit.)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1781 del 2 ottobre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, dopo aver accertato che il ricorso è stato notificato all’amministrazione statale nella sede propria e non presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e che la notifica nulla non è stata sanata, non essendosi costituita in giudizio l’amministrazione intimata, dichiara l’inammissibilità del ricorso e precisa quanto segue:
«l’art. 44, comma quarto, c.p.a. attualmente vigente consente di disporre la rinnovazione della notifica nulla soltanto qualora “l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”;
detto presupposto certamente non si verifica nel caso in esame, tenuto conto dell’errore in cui è incorsa la parte ricorrente (cfr. TAR Lazio, sez. III, 3 novembre 2010 n. 33139);
il Collegio non ignora che la quinta sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza del 20 aprile 2020, n. 2489, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 44, comma 4, del codice del processo amministrativo, limitatamente alle parole “se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante”, in relazione agli articoli 3, 24, 76, 111, 113 e 117, comma 1, della Costituzione, con riferimento all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo;
il Collegio ritiene tuttavia di non dover sospendere il presente giudizio in attesa della conclusione del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in quanto giudica manifestamene infondata la questione;
la specialità della disciplina contenuta nell’articolo 44, comma 4, del codice del processo amministrativo preclude, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, l’applicazione al giudizio amministrativo della disciplina di segno contrario che l’articolo 291, comma 1, del codice di procedura civile prevede per la sanatoria della notificazione nulla nel processo civile;
la Corte costituzionale, con la sentenza del 31 gennaio 2014, n. 18, ha già affermato che l’articolo 291, comma 1, del codice di procedura civile, in base al quale il giudice è in ogni caso tenuto a fissare all’attore un termine perentorio per la rinnovazione della citazione, la quale, ove successivamente perfezionatasi per il destinatario, determina la sanatoria con efficacia ex tunc della notificazione nulla, non è espressione di un principio generale del processo civile e non è ontologicamente compatibile con la peculiare struttura del processo amministrativo, la cui snellezza giustifica in capo al ricorrente la previsione di un onere di diligenza più elevato nella notificazione dell’atto introduttivo (Consiglio di Stato, sez. III, 28 novembre 2018, n. 6744; 24 settembre 2018, n. 5503);
il Collegio ritiene che l’articolo 11 del r.d. 1611 del 1933 non sanzioni con la nullità una violazione meramente formale, in quanto l’effettività della tutela delle situazioni soggettive dedotte in giudizio, che si concretizza nella possibilità di accedere al merito senza filtri preventivi, deve essere contemperata con le esigenze di speditezza, di certezza e di stabilità dell’azione amministrativa, le quali trovano un ragionevole punto di equilibrio nell’autoresponsabilità del soggetto che invoca tutela;
anche il rimedio della rimessione in termini, ora disciplinato dall’art. 37 c.p.a., presuppone il riconoscimento di un errore scusabile, cui è equiparabile l’esistenza di gravi impedimenti di fatto, da considerare applicazione settoriale processuale del generale principio giuridico ad impossibilia nemo tenetur (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5342);
ai fini della configurabilità dell’errore scusabile, che consente la remissione in termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, è tuttavia necessario che l’errore abbia origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme ovvero della novità della questione da decidere, ovvero ancora da oscillazioni giurisprudenziali, presupposti questi non ricorrenti nella fattispecie, stante la chiarezza del quadro normativo di riferimento che risulta di agevole comprensione ed interpretazione;
nel processo amministrativo, in base al combinato disposto degli articoli 39, comma 2, e 41, comma 3, del codice del processo amministrativo e dell’articolo 11, commi 1 e 3, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, così come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1958, n. 260, tutti gli atti devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato, a pena di nullità, presso l’ufficio ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede l’Autorità giudiziaria adita».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1728 del 30 settembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano precisa che "è inammissibile la notifica al controinteressato del ricorso, in modo diretto o a mezzo del servizio postale, presso l'ufficio pubblico dove presta servizio … non a mani proprie, ma con consegna dell'atto ad altra persona, anche addetta all'ufficio stesso, atteso che la possibilità prevista dall'art. 139, comma 2, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di persona addetta all'ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici dove l'interessato tratta i propri affari e non anche quello presso il quale il dipendente pubblico controinteressato presti lavoro subordinato (ex plurimis Consiglio di Stato sez. IV, 15 giugno 2016, n.2638).

Tali principi sono applicabili anche ove la notifica avvenga tramite invio alla casella di posta certificata dell'ufficio pubblico dove il controinteressato presta servizio, stante l'equivalenza dei mezzi di notificazione legislativamente prevista.

Non sussistono le condizioni per la concessione del beneficio dell'errore scusabile previsto dall'art. 37 c.p.a.: è infatti principio consolidato che tale istituto rivesta carattere eccezionale (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., nn. 33 del 2014, 32 del 2012, 10 del 2011, 3 del 2010), nella misura in cui si risolve in una deroga al principio fondamentale di perentorietà dei termini processuali, ed è soggetto a regole di stretta interpretazione, poiché i termini processuali sono stabiliti dal legislatore per ragioni di interesse generale e hanno applicazione oggettiva. In definitiva, i presupposti per la concessione dell'errore scusabile sono individuabili esclusivamente nell'oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui dell'Amministrazione, nell'ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore, tutte circostanze che non ricorrono nel caso di specie e che comunque neppure sono state allegate".

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1700 del 25 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso notificato alla Questura a indirizzo p.e.c. non corrispondente al domicilio legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e precisa:
«Invero, la notificazione del ricorso alla Questura di Milano non è stata effettuata all’indirizzo pec corrispondente al domicilio legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it), come prescritto dall’art. 11 del RD 30 ottobre 1933 n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti di chiamata in giudizio proposti nei confronti di Amministrazioni statali devono essere notificati alle Amministrazioni resistenti presso l'ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6502).
La cogenza della disposizione è stata confermata dal codice del processo amministrativo.
L'art. 39, comma 2 c.p.a. prevede che “le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”, mentre l'art. 41, comma 3, conferma che “la notificazione dei ricorsi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”.
Va osservato che l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico non ha inciso sulle disposizioni sopra richiamate. Dispone infatti l’art. 14 comma 2 dell’allegato A al DPCM n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecniche operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) che, anche in ordine alla domiciliazione delle pubbliche amministrazioni, resta fermo quanto previsto dal regio decreto n. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 393 del 28 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri. 



Il TAR Milano ritiene rituale la notificazione eseguita dal ricorrente effettuata a mezzo posta elettronica certificata e diretto all’indirizzo:
- tratto dall’indice PA, in assenza di altro indirizzo PEC della amministrazione resistente inserito nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia;
- indicato peraltro nello stesso bando di gara e sul sito web della amministrazione.
Osserva al riguardo che:
«2.2.3. Come già affermato da questo TAR (TAR Lombardia, I, 8 agosto 2019, n. 1868) la notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA “è pienamente valida ed efficace; l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia” (CdS, III, 27 febbraio 2019, n. 1379; Id., V, 12 dicembre 2018, n. 7026).
2.2.4. E’ evidente alla luce dei generali canoni di autoresponsabilità e di legittimo affidamento che nessuna conseguenza perniciosa può aver a soffrire il notificante –men che meno in punto di lesione e/o compressione delle indefettibili guarentigie difensive presidiate dai principi supremi dell’ordinamento, nazionale e sopranazionale (art. 6 CEDU; art. 47 Carta di Nizza; artt. 24 e 113 Cost.)- a cagione del colpevole contegno inadempiente della Amministrazione che, mancando di comunicare l’indirizzo PEC da inserire nel ReGIndE, in concreto svuota di significanza e di effettività il precetto che impone l’utilizzo di quell’elenco per le notifiche in via telematica (TAR Lombardia, I, 1868/19, cit.).
2.2.5. Di guisa che - rilevato che “l’Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A.” (CdS, III, 70216/18), e che la stessa Amministrazione ha pacificamente reso noto alle imprese concorrenti, nelle prescrizioni che governano la procedura di gara, e a tutti consociati, anche sul proprio sito web, l’indirizzo pec cui effettuare le comunicazioni e le notificazioni – nulla quaestio:
- sulla piena validità del procedimento notificatorio seguito dal ricorrente, in quanto indirizzato proprio all’unico indirizzo che la stessa Amministrazione ha reso noto;
- sulla rituale evocazione in giudizio dell’Autorità anche in tale forma elettronica, oltre che con la tempestiva notificazione avvenuta a mezzo del servizio postale, siccome sopra esposto».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 545 del 24 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia disattende una eccezione secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile - a termini degli articoli gli artt. 358 e 387 del c.p.c. - perché il ricorrente ha notificato due ricorsi e depositato solo il secondo, sulla base della seguente motivazione:
«anche con riferimento al processo civile, da cui l’invocato principio è mutuato nell’ambito del processo amministrativo, l’orientamento giurisprudenziale consolidato afferma che “l'impugnazione non può intendersi consumata e preclusa ove il gravame sia stato rinnovato in termini (come avvenuto nel caso di specie) prima della dichiarazione d'improcedibilità e vi sia stata regolare contraddittorio tra le parti (Cass. n. 9569/2000; n. 23220/2005). Tale interpretazione è conforme ai principi del giusto processo, diretti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, evitando formalismi e rigori interpretativi, dovendosi ravvisare la consumazione dell'impugnazione solo ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità” (Cass. civ., Sez. II, 9 ottobre 2013, n. 22984; id. Cass. civ., Sez. II, 26 maggio 2010, n. 12898)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 83 del 31 gennaio 2020.
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Il Consiglio di Stato precisa che: «Ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a., “Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”. Per la costante giurisprudenza si tratta di ipotesi in cui la notifica non sia andata buon fine per fatti non addebitabili al notificante, ovvero la non imputabilità sussiste solo laddove la mancata notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non anche alla omissione od alla erroneità di adempimenti spettanti al notificante (Cons. Stato Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2462). La rinnovazione della notifica può essere dunque concessa solo se l’esito negativo dipenda da causa che risulta non imputabile al notificante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6207; id, 12 gennaio 2011, n. 107)».

Consiglio di Stato, Sez. II, n. 396 del 16 gennaio 2020.
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