Il TAR Milano dichiara un ricorso inammissibile per mancato tempestivo deposito della prova dell’avvenuta notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio. La prova dell’avvenuta notifica del ricorso effettuata attraverso il servizio postale può essere data esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o munito dell’attestazione dell'agente postale in ordine all’assenza di quest'ultimo. Il documento di prova dell’avvenuta notifica del ricorso deve essere depositato in giudizio dall’interessato prima del passaggio in decisione della causa. Per valutare l’integrità del contraddittorio, è necessario che il giudice sia messo nella condizione di esaminare il contenuto e la regolarità del documento che comprova l’avvenuta notifica del ricorso nei confronti del destinatario non costituito, incombente questo che può evidentemente essere svolto solo se lo stesso giudice, al più tardi nel momento in cui la causa passa in decisione, ha a disposizione quel documento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 46 del 9 gennaio 2025



Il TAR Brescia disattende una eccezione secondo la quale il ricorso sarebbe inammissibile - a termini degli articoli gli artt. 358 e 387 del c.p.c. - perché il ricorrente ha notificato due ricorsi e depositato solo il secondo, sulla base della seguente motivazione:
«anche con riferimento al processo civile, da cui l’invocato principio è mutuato nell’ambito del processo amministrativo, l’orientamento giurisprudenziale consolidato afferma che “l'impugnazione non può intendersi consumata e preclusa ove il gravame sia stato rinnovato in termini (come avvenuto nel caso di specie) prima della dichiarazione d'improcedibilità e vi sia stata regolare contraddittorio tra le parti (Cass. n. 9569/2000; n. 23220/2005). Tale interpretazione è conforme ai principi del giusto processo, diretti a rimuovere, anche nel campo delle impugnazioni, gli ostacoli alla compiuta realizzazione del diritto di difesa, evitando formalismi e rigori interpretativi, dovendosi ravvisare la consumazione dell'impugnazione solo ove sia intervenuta una declaratoria d'inammissibilità” (Cass. civ., Sez. II, 9 ottobre 2013, n. 22984; id. Cass. civ., Sez. II, 26 maggio 2010, n. 12898)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 83 del 31 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.