Il TAR Milano, appurato che la notifica del ricorso è stata effettuata a casella p.e.c. riportata nel registro INIPEC, ma non è andata a buon fine in quanto è stato generato l'avviso di mancata consegna per esaurimento dello spazio della casella di posta del ricevente, considera la notifica irrituale. Ritiene, quindi, che valorizzando sia le preminenti esigenze di tutela del diritto di difesa connesse all’effettiva conoscibilità degli atti, sia la sussistenza di uno specifico obbligo di diligenza in capo al mittente/notificante (che, con la ricezione della comunicazione di “casella piena”, ben potrebbe, e anzi dovrebbe, attivarsi per provvedere a notificare l’atto con le “modalità ordinarie”), sussista, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. come rimodulato dalla sent. C. cost. n. 148/21, il dovere del Giudice di fissare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notifica con salvezza di ogni decadenza. Assegna, di conseguenza, un termine al ricorrente per l’esecuzione della rinnovazione della notifica (che potrà essere effettuata nuovamente via p.e.c. qualora vada a buon fine e dovrà, invece, essere rinnovata nelle modalità ordinarie, qualora si generi ancora l'avviso di mancata consegna per esaurimento dello spazio della casella di posta).

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 691 del 11 marzo 2024


Il TAR Milano osserva che normalmente la notificazione mediante posta elettronica certificata si perfeziona, anche per il destinatario, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella sua casella di posta elettronica, determinandosi da tale momento una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 cod. civ. Spetta infatti al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle eventuali difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente; sicché all'inerzia consegue appunto il perfezionamento della notifica (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; id., 21 agosto 2019, n. 21560; id. sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25819).
Ciò premesso, il TAR precisa che la stessa ricorrente non nega di aver ricevuto l’atto di cui si discute nella casella di posta elettronica, ma rileva di non aver potuto prendere tempestiva visione del suddetto atto in quanto contenuto in un allegato non leggibile.
Rileva però il Collegio che tale circostanza è del tutto ininfluente posto che l’interessata, per le ragioni sopra illustrate, avrebbe dovuto sin da subito far presente alla Amministrazione procedente di aver ricevuto una PEC con allegato illeggibile, onde permettere a quest’ultima di rimediare all’inconveniente. La ricorrente è rimasta invece del tutto inerte, provvedendo addirittura, come essa stessa riferisce, a spostare il messaggio nel cestino del p.c.
Per il TAR deve pertanto ritenersi, in tale quadro, che la comunicazione si sia perfezionata nel giorno di consegna del messaggio PEC nella casella di posta elettronica della ricorrente e tale data costituisce il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto contenuto nell'allegato alla p.e.c.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 136 del 24 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano osserva che ai sensi dell’art. 14 del DPCM 16 febbraio 2016, n. 40 nonché dell’art. 14 del successivo decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 “I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53”. A sua volta l’art. 3 bis della legge n. 53/1994 dispone, al comma 3, che “La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”.
Il dato positivo sopra richiamato fornisce la regola da applicare, con la conseguenza che occorre avere riguardo al “momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione” fornita dal gestore di posta elettronica certificata.
Nella fattispecie il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso in presenza di una ricevuta di accettazione che è stata generata alle ore 00:00:38 del giorno successivo al giorno di scadenza del termine.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2893 del 22 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ritiene ritualmente notificato un ricorso all’indirizzo p.e.c. estratto dal pubblico registro IPA in quanto non presente alcun indirizzo nel registro PP.AA., ai sensi dell’art. 16 ter DL 18/10/2012, n. 179, come modificato dall’art. 28, DL 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2382 del 3 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso notificato alla Questura a indirizzo p.e.c. non corrispondente al domicilio legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e precisa:
«Invero, la notificazione del ricorso alla Questura di Milano non è stata effettuata all’indirizzo pec corrispondente al domicilio legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it), come prescritto dall’art. 11 del RD 30 ottobre 1933 n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti di chiamata in giudizio proposti nei confronti di Amministrazioni statali devono essere notificati alle Amministrazioni resistenti presso l'ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6502).
La cogenza della disposizione è stata confermata dal codice del processo amministrativo.
L'art. 39, comma 2 c.p.a. prevede che “le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”, mentre l'art. 41, comma 3, conferma che “la notificazione dei ricorsi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”.
Va osservato che l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico non ha inciso sulle disposizioni sopra richiamate. Dispone infatti l’art. 14 comma 2 dell’allegato A al DPCM n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecniche operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) che, anche in ordine alla domiciliazione delle pubbliche amministrazioni, resta fermo quanto previsto dal regio decreto n. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 393 del 28 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri. 



Il TAR Milano ritiene rituale la notificazione eseguita dal ricorrente effettuata a mezzo posta elettronica certificata e diretto all’indirizzo:
- tratto dall’indice PA, in assenza di altro indirizzo PEC della amministrazione resistente inserito nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia;
- indicato peraltro nello stesso bando di gara e sul sito web della amministrazione.
Osserva al riguardo che:
«2.2.3. Come già affermato da questo TAR (TAR Lombardia, I, 8 agosto 2019, n. 1868) la notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA “è pienamente valida ed efficace; l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia” (CdS, III, 27 febbraio 2019, n. 1379; Id., V, 12 dicembre 2018, n. 7026).
2.2.4. E’ evidente alla luce dei generali canoni di autoresponsabilità e di legittimo affidamento che nessuna conseguenza perniciosa può aver a soffrire il notificante –men che meno in punto di lesione e/o compressione delle indefettibili guarentigie difensive presidiate dai principi supremi dell’ordinamento, nazionale e sopranazionale (art. 6 CEDU; art. 47 Carta di Nizza; artt. 24 e 113 Cost.)- a cagione del colpevole contegno inadempiente della Amministrazione che, mancando di comunicare l’indirizzo PEC da inserire nel ReGIndE, in concreto svuota di significanza e di effettività il precetto che impone l’utilizzo di quell’elenco per le notifiche in via telematica (TAR Lombardia, I, 1868/19, cit.).
2.2.5. Di guisa che - rilevato che “l’Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A.” (CdS, III, 70216/18), e che la stessa Amministrazione ha pacificamente reso noto alle imprese concorrenti, nelle prescrizioni che governano la procedura di gara, e a tutti consociati, anche sul proprio sito web, l’indirizzo pec cui effettuare le comunicazioni e le notificazioni – nulla quaestio:
- sulla piena validità del procedimento notificatorio seguito dal ricorrente, in quanto indirizzato proprio all’unico indirizzo che la stessa Amministrazione ha reso noto;
- sulla rituale evocazione in giudizio dell’Autorità anche in tale forma elettronica, oltre che con la tempestiva notificazione avvenuta a mezzo del servizio postale, siccome sopra esposto».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 545 del 24 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano afferma che:
- secondo il più recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato, la casella di p.e.c. da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche è soltanto quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’articolo 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012; al contrario, l’indirizzo p.e.c. risultante dal registro IPA (di cui all’articolo 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2 del 2009 e non più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari) non può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170);
-  l’interpretazione della normativa di riferimento rinviene esiti non univoci in giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 1379; Id., Sez. V, sentenza 12 dicembre 2018 n. 7026) e in tali evenienze (“contraddistinte dalla evidenziata oscillazione giurisprudenziale”, come evidenziato da Consiglio di Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170) non può che accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 81 del 13 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il Consiglio di Stato, è inefficace la notifica dell’avviso di perenzione ultraquinquennale effettuata all’indirizzo PEC del domiciliatario non avvocato non inserito in alcun pubblico elenco, atteso che, ai sensi dell’art. 136 c.p.a., tale avviso può produrre efficacia solo se inviato ad un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8877 del 27 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il Consiglio di Stato, la PEC da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche è quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012; nemmeno l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009 e non più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A.; stessa conclusione di inidoneità va replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Ciò nondimeno, aggiunge il Consiglio di Stato, nemmeno può essere obliterato come l’esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche indirizzi inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all'amministrazione all'indirizzo tratto dall'elenco presso l'Indice PA vieppiù se l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia; in siffatte evenienze, contraddistinte dalla evidenziata oscillazione giurisprudenziale, non può che accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 del c.p.a., registrandosi, in definitiva, pur nel rigore valutativo qui esigibile, oggettive ragioni di incertezza sulla questione di diritto suesposta.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 7170 del 22 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Lazio, Roma, precisa che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza Corte di Cassazione, la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l’invio telematico dell’atto, ma si perfeziona soltanto a seguito della consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario; la prova della consegna al destinatario è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna e, dunque, la mancata produzione in giudizio della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. determina l’inesistenza della notificazione; aggiunge poi che nel sistema del processo amministrativo telematico l’art. 14, comma 4, del D.P.C.M. n. 40 del 2016 stabilisce che: “Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19”; ne consegue che la mancata produzione sotto forma di documenti informatici in via telematica delle suddette ricevute determina l’inammissibilità del ricorso.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda bis, n. 6482 del 24 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile un ricorso notificato via p.e.c. con messaggio privo, non solo della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, ma pure della c.d. relata; si è quindi osservato che la mancanza della relata di notifica si risolve nell’inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale, atteso che la relazione è un documento autonomo, con uno specifico e pregnante contenuto ed è, quindi, elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonché la legittimazione del mittente; mancando la relata, manca altresì l’indicazione, da parte del difensore, dell'elenco da cui l’indirizzo p.e.c. del destinatario è stato estratto, indicazione prevista dalla lett. f) del comma 5 dell’art. 3 bis della legge 53 del 1994 e conseguentemente non è dato conoscere neppure se l’indirizzo p.e.c. utilizzato sia stato tratto da un pubblico elenco.

La sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 224 dell'11 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 9 aprile 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.


La Corte di cassazione ritiene nulla, in assenza della costituzione del Ministero evocato in giudizio, la notifica dell'atto di citazione effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec non presente nel Reginde perchè effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico civile.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Prima civile, n. 287 del 9 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.

Sulle notificazioni in via telematica alle Pubbliche Amministrazioni nel processo amministrativo telematico si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7026 del 12 dicembre 2018 di cui al precedente post.


La Corte di Cassazione ribadisce che in tema di notificazione con modalità telematica l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21:00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, legge n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7:00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente; ne consegue che la notifica del ricorso per cassazione che reca un orario successivo alle ore 21:00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione, deve ritenersi tardiva.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Sesta civile, n. 32762 del 19 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.


Il Consiglio di Stato ritiene che l’indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.
Il Consiglio di Stato chiarisce che il comma 1-bis dell’art. 16-ter del D.L. n. 179 (comma aggiunto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114) ha reso applicabile alla giustizia amministrativa il comma 1 dello stesso art. 16-ter, ai sensi del quale (secondo l’attuale formulazione) ai fini della notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia; d’altra parte, l’amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7026 del 12 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso di notifica ad un indirizzo PEC diverso da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012, va fatta applicazione dell’istituto dell’errore scusabile, rimettendo in termini il ricorrente.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 2837 del 22 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato respinge un’eccezione di nullità della notifica via p.e.c. di una sentenza in formato digitale e fondata sui seguenti rilievi: a) l’attestazione di conformità sul documento informatico separato è avvenuta in violazione dell’art. 19 ter delle specifiche tecniche del Ministero di Giustizia 16 luglio 2014; b) manca l’indicazione del riferimento temporale e dell’impronta “hash” nel documento autenticato in adempimento dell’art. 23 bis, comma 2, del CAD e delle regole tecniche prescritte (art. 6, comma 3); c) è stata omessa l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e dell’elenco da cui è stato tratto.
Al riguardo, il Consiglio di Stato osserva che l’insieme degli elementi dedotti quali sintomi di invalidità della notifica della sentenza in realtà si appalesano quali mere irregolarità che risultano sanabili nella fattispecie dal riconoscimento della conformità della sentenza di primo grado notificata a quella effettivamente pubblicata e dalla conseguente conoscenza di tutti i punti della decisione ai fini della formulazione dell’appello e dello svolgimento delle complete difese e del contraddittorio nell’introduzione del secondo grado di giudizio.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5970 del 18 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Secondo il TRGA, Sezione di Bolzano, ai fini della validità della notifica per via telematica di un atto processuale a un’amministrazione pubblica nel processo amministrativo deve utilizzarsi in via esclusiva, a pena di inammissibilità, l’indirizzo PEC inserito nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012.

La sentenza del TRGA, Sezione di Bolzano, n. 204 del 13 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si vedano i precedenti post contrassegnati con l'etichetta “notifica ricorso” oppure "p.e.c."



Il TAR Napoli, preso atto che in caso di notifica a indirizzo p.e.c. differente da quello indicato nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia si è fatta applicazione dell’istituto dell’errore scusabile rimettendo in termini il ricorrente per la notifica (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1653/2018; T.A.R. Molise, n. 420/2017), considera tale soluzione condivisibile, in ragione dell’operatività relativamente recente delle norme del processo amministrativo telematico, della circostanza che diverse amministrazioni pubbliche non hanno ottemperato all’obbligo - loro imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 - di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo p.e.c. valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, tenuto anche conto della particolare situazione di cui si controverte, poiché la parte istante ha fatto affidamento sulla validità dell’indirizzo p.e.c. tratto dal sito internet della Amministrazione resistente.

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, n. 3639 in data 1 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento veda anche il precedente post relativo alla sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1251 del 10 maggio 2018.


Il TAR Milano aderisce alla giurisprudenza (C.g.a. 12 aprile 2018, n. 216) secondo la quale nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, deve essere riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. se la notifica del ricorso - proposto dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico – è stata effettuata a un’Amministrazione all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA e non con le tradizionali modalità cartacee.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1251 del 10 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.