Il Consiglio di Stato precisa che l'omessa o erronea indicazione, nel provvedimento impugnato, del termine o dell’Autorità cui ricorrere, richiesta dall'art. 3, comma 4 della l. 241/1990, non è di per sé sola causa autonoma d’illegittimità di esso, rappresentando soltanto una mera irregolarità e non giustifica, quindi, alcun automatismo nella concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, occorrendo a tal fine verificare, caso per caso, che siffatta mancanza o l’erronea indicazione abbiano determinato un'obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela approntati dalla legge a favore dell'interessato; tale omissione può determinare il riconoscimento dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini, solo quando lo stato d’incertezza sia giustificato dall'oscurità e ambiguità della normativa applicabile, dal cambiamento del quadro legislativo, da contrasti in giurisprudenza o ancora da attività ictu oculi equivoche o contraddittorie poste in essere dalla P.A., in caso contrario risolvendosi detto vizio procedimentale nell’eversione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 81 del 3 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano aderisce alla giurisprudenza (C.g.a. 12 aprile 2018, n. 216) secondo la quale nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia, deve essere riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. se la notifica del ricorso - proposto dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico – è stata effettuata a un’Amministrazione all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA e non con le tradizionali modalità cartacee.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1251 del 10 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana ritiene che nel caso in cui l’Amministrazione non abbia inserito un indirizzo PEC nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia deve essere riconosciuto l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a. se la notifica per via telematica del ricorso - proposto dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico - è stata effettuata ad un’Amministrazione all’indirizzo PEC tratto dall’elenco pubblico IPA, e per l’effetto va ordinato il rinnovo della notificazione.
Aggiunge il Collegio che la condotta colpevole dalla pubblica amministrazione, che omette di comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della giustizia, così rendendo più difficoltosa la notifica, se non determina, per la controparte, nullità insanabile della notifica e ne giustifica la rinnovazione, va tuttavia stigmatizzata, con la segnalazione della condotta agli organi tutori e agli organi preposti al PCT e al PAT (nella fattispecie la decisione è stata comunicata al Ministero della giustizia, Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, al Servizio per l’informatica della giustizia amministrativa, alla Procura regionale della Corte dei conti, al Prefetto, ciascuno per quanto di propria competenza per por fine alla condotta dell’amministrazione appellata di inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012).
La sentenza del Consiglio di Giustizia per la Regione Siciliana n. 216 del 12 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.