L’inammissibilità derivante dalla mancata notifica dei motivi aggiunti ai procuratori costituiti, così come previsto dagli artt. 43 comma 2 c.p.a. e 170 c.p.c., può essere superata se il contraddittorio sull’intero thema decidendum si sia comunque esplicato in assoluta pienezza, avendo tutte le parti ampiamente contraddetto, nel merito, su tutti gli aspetti della controversia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 864 del 11 marzo 2025


Il TAR Brescia si è pronunciato sulla prova dell’avvenuta notifica a mezzo pec del ricorso (nella fattispecie risultava depositato il file “pdf” delle ricevute di avvenuta consegna del ricorso all’Amministrazione resistente e ai controinteressati). Ebbene, osserva il TAR Brescia, a tale riguardo la giurisprudenza ha chiarito che, in base all’art. 14, c. 3 e 4, Decreto 28 luglio 2021 (“Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico”), la prova della notifica del ricorso deve essere fornita “…non mediante deposito della scansione della ricevuta in formato PDF, ancorché munita di asseverazione ai sensi dell’art. 22 CAD (come effettuato nel caso di specie da parte ricorrente a seguito della citata ordinanza 1005/2023), ma mediante deposito del file in formato EML (sul punto, TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 2 marzo 2023, n. 302, e Cass. civ., Sez. III, ord. 8 giugno 2023, n. 16189)” (Tar Sicilia – Catania, sent. n. 2019/2023, cfr. C.G.A., sent. n. 271/2023), in quanto “…solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf")” (Cass. Sez. 3, Ord. n. 16189 del 08/06/2023). In questo quadro, il TAR Brescia ha  concesso un termine perentorio per il deposito da parte del ricorrente della prova della notificazione del ricorso introduttivo secondo quanto previsto dalla normativa sul processo amministrativo telematico e dalla giurisprudenza che si è pronunciata in materia.


Il TAR Milano osserva che la notificazione del provvedimento amministrativo non è un requisito di giuridica esistenza dell’atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia, con la conseguenza che il principio di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l’atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell’atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso, ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare.
Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce, quindi, in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato, il quale dimostra di aver raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell’atto che è l’unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I, n. 597/2022).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 396 del 14 febbraio 2023.


Il TAR Milano osserva che normalmente la notificazione mediante posta elettronica certificata si perfeziona, anche per il destinatario, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella sua casella di posta elettronica, determinandosi da tale momento una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 cod. civ. Spetta infatti al destinatario, in un’ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle eventuali difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente; sicché all'inerzia consegue appunto il perfezionamento della notifica (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 21 febbraio 2020, n. 4624; id., 21 agosto 2019, n. 21560; id. sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25819).
Ciò premesso, il TAR precisa che la stessa ricorrente non nega di aver ricevuto l’atto di cui si discute nella casella di posta elettronica, ma rileva di non aver potuto prendere tempestiva visione del suddetto atto in quanto contenuto in un allegato non leggibile.
Rileva però il Collegio che tale circostanza è del tutto ininfluente posto che l’interessata, per le ragioni sopra illustrate, avrebbe dovuto sin da subito far presente alla Amministrazione procedente di aver ricevuto una PEC con allegato illeggibile, onde permettere a quest’ultima di rimediare all’inconveniente. La ricorrente è rimasta invece del tutto inerte, provvedendo addirittura, come essa stessa riferisce, a spostare il messaggio nel cestino del p.c.
Per il TAR deve pertanto ritenersi, in tale quadro, che la comunicazione si sia perfezionata nel giorno di consegna del messaggio PEC nella casella di posta elettronica della ricorrente e tale data costituisce il dies a quo per la decorrenza del termine di impugnazione dell'atto contenuto nell'allegato alla p.e.c.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 136 del 24 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, dell’Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,».

Corte Costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte Costituzionale.


Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso notificato alla Questura a indirizzo p.e.c. non corrispondente al domicilio legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano e precisa:
«Invero, la notificazione del ricorso alla Questura di Milano non è stata effettuata all’indirizzo pec corrispondente al domicilio legale presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it), come prescritto dall’art. 11 del RD 30 ottobre 1933 n. 1611, ai sensi del quale tutti gli atti di chiamata in giudizio proposti nei confronti di Amministrazioni statali devono essere notificati alle Amministrazioni resistenti presso l'ufficio della Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6502).
La cogenza della disposizione è stata confermata dal codice del processo amministrativo.
L'art. 39, comma 2 c.p.a. prevede che “le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”, mentre l'art. 41, comma 3, conferma che “la notificazione dei ricorsi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse”.
Va osservato che l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico non ha inciso sulle disposizioni sopra richiamate. Dispone infatti l’art. 14 comma 2 dell’allegato A al DPCM n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecniche operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) che, anche in ordine alla domiciliazione delle pubbliche amministrazioni, resta fermo quanto previsto dal regio decreto n. 1611/1933 in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 393 del 28 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri. 



Il TAR Milano ritiene rituale la notificazione eseguita dal ricorrente effettuata a mezzo posta elettronica certificata e diretto all’indirizzo:
- tratto dall’indice PA, in assenza di altro indirizzo PEC della amministrazione resistente inserito nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia;
- indicato peraltro nello stesso bando di gara e sul sito web della amministrazione.
Osserva al riguardo che:
«2.2.3. Come già affermato da questo TAR (TAR Lombardia, I, 8 agosto 2019, n. 1868) la notificazione a mezzo posta elettronica certificata effettuata all’indirizzo tratto dall’elenco presso l’Indice PA “è pienamente valida ed efficace; l’Indice PA è, infatti, un pubblico elenco e in via generale è utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se l’amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all’obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia” (CdS, III, 27 febbraio 2019, n. 1379; Id., V, 12 dicembre 2018, n. 7026).
2.2.4. E’ evidente alla luce dei generali canoni di autoresponsabilità e di legittimo affidamento che nessuna conseguenza perniciosa può aver a soffrire il notificante –men che meno in punto di lesione e/o compressione delle indefettibili guarentigie difensive presidiate dai principi supremi dell’ordinamento, nazionale e sopranazionale (art. 6 CEDU; art. 47 Carta di Nizza; artt. 24 e 113 Cost.)- a cagione del colpevole contegno inadempiente della Amministrazione che, mancando di comunicare l’indirizzo PEC da inserire nel ReGIndE, in concreto svuota di significanza e di effettività il precetto che impone l’utilizzo di quell’elenco per le notifiche in via telematica (TAR Lombardia, I, 1868/19, cit.).
2.2.5. Di guisa che - rilevato che “l’Indice PA è un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A.” (CdS, III, 70216/18), e che la stessa Amministrazione ha pacificamente reso noto alle imprese concorrenti, nelle prescrizioni che governano la procedura di gara, e a tutti consociati, anche sul proprio sito web, l’indirizzo pec cui effettuare le comunicazioni e le notificazioni – nulla quaestio:
- sulla piena validità del procedimento notificatorio seguito dal ricorrente, in quanto indirizzato proprio all’unico indirizzo che la stessa Amministrazione ha reso noto;
- sulla rituale evocazione in giudizio dell’Autorità anche in tale forma elettronica, oltre che con la tempestiva notificazione avvenuta a mezzo del servizio postale, siccome sopra esposto».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 545 del 24 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato, in materia di rinnovazione dell'attività notificatoria non andata a buon fine e relativa ad un ricorso in appello, precisa che il termine ragionevole entro il quale l'appellante notificante deve riattivare l'attività notificatoria ove la prima notificazione, proposta nel termine decadenziale, non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante stesso (nella specie per irreperibilità del destinatario) è da individuarsi nella metà del termine concesso dall'art. 92, comma 1, c.p.a. per la proposizione dell'impugnazione; in questo caso la successiva rinotificazione retroagisce e impedisce ogni decadenza.

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1690 del 9 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato precisa che: «Ai sensi dell’art. 44 comma 4 c.p.a., “Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza”. Per la costante giurisprudenza si tratta di ipotesi in cui la notifica non sia andata buon fine per fatti non addebitabili al notificante, ovvero la non imputabilità sussiste solo laddove la mancata notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non anche alla omissione od alla erroneità di adempimenti spettanti al notificante (Cons. Stato Sez. III, 24 aprile 2018, n. 2462). La rinnovazione della notifica può essere dunque concessa solo se l’esito negativo dipenda da causa che risulta non imputabile al notificante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6207; id, 12 gennaio 2011, n. 107)».

Consiglio di Stato, Sez. II, n. 396 del 16 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano afferma che:
- secondo il più recente orientamento espresso dal Consiglio di Stato, la casella di p.e.c. da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche è soltanto quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’articolo 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012; al contrario, l’indirizzo p.e.c. risultante dal registro IPA (di cui all’articolo 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2 del 2009 e non più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari) non può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A. (Consiglio di Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170);
-  l’interpretazione della normativa di riferimento rinviene esiti non univoci in giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 febbraio 2019, n. 1379; Id., Sez. V, sentenza 12 dicembre 2018 n. 7026) e in tali evenienze (“contraddistinte dalla evidenziata oscillazione giurisprudenziale”, come evidenziato da Consiglio di Stato, Sez. III, 22 ottobre 2019, n. 7170) non può che accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 81 del 13 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il Consiglio di Stato, è inefficace la notifica dell’avviso di perenzione ultraquinquennale effettuata all’indirizzo PEC del domiciliatario non avvocato non inserito in alcun pubblico elenco, atteso che, ai sensi dell’art. 136 c.p.a., tale avviso può produrre efficacia solo se inviato ad un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi.

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8877 del 27 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il Consiglio di Stato, la PEC da utilizzare per la rituale notificazione del ricorso alle Amministrazioni pubbliche è quella tratta dall’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia, di cui all’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 del 2012; nemmeno l’indirizzo PEC risultante dal registro IPA, di cui all’art. 16, comma 8, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. in L. n. 2 del 2009 e non più espressamente menzionato tra i pubblici elenchi dai quali estrarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, può ritenersi valido ai fini della notifica degli atti giudiziari alle P.A.; stessa conclusione di inidoneità va replicata, per le medesime ragioni suesposte, per gli indirizzi internet indicati nei siti dell’amministrazione, che non trovano autonoma legittimazione normativa ai fini delle notifiche degli atti giudiziari.
Ciò nondimeno, aggiunge il Consiglio di Stato, nemmeno può essere obliterato come l’esegesi della suddetta disciplina abbia avuto approdi non sempre univoci in giurisprudenza, rinvenendosi anche indirizzi inclini a riconoscere validità della notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso effettuata all'amministrazione all'indirizzo tratto dall'elenco presso l'Indice PA vieppiù se l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica sia rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia; in siffatte evenienze, contraddistinte dalla evidenziata oscillazione giurisprudenziale, non può che accordarsi il beneficio della rimessione in termini ex articolo 37 del c.p.a., registrandosi, in definitiva, pur nel rigore valutativo qui esigibile, oggettive ragioni di incertezza sulla questione di diritto suesposta.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 7170 del 22 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Lazio, Roma, precisa che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza Corte di Cassazione, la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l’invio telematico dell’atto, ma si perfeziona soltanto a seguito della consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario; la prova della consegna al destinatario è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna e, dunque, la mancata produzione in giudizio della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. determina l’inesistenza della notificazione; aggiunge poi che nel sistema del processo amministrativo telematico l’art. 14, comma 4, del D.P.C.M. n. 40 del 2016 stabilisce che: “Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19”; ne consegue che la mancata produzione sotto forma di documenti informatici in via telematica delle suddette ricevute determina l’inammissibilità del ricorso.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda bis, n. 6482 del 24 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile un ricorso notificato via p.e.c. con messaggio privo, non solo della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, ma pure della c.d. relata; si è quindi osservato che la mancanza della relata di notifica si risolve nell’inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale, atteso che la relazione è un documento autonomo, con uno specifico e pregnante contenuto ed è, quindi, elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonché la legittimazione del mittente; mancando la relata, manca altresì l’indicazione, da parte del difensore, dell'elenco da cui l’indirizzo p.e.c. del destinatario è stato estratto, indicazione prevista dalla lett. f) del comma 5 dell’art. 3 bis della legge 53 del 1994 e conseguentemente non è dato conoscere neppure se l’indirizzo p.e.c. utilizzato sia stato tratto da un pubblico elenco.

La sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 224 dell'11 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 9 aprile 2019 è consultabile sul sito della Corte Costituzionale.


La Corte di cassazione ritiene nulla, in assenza della costituzione del Ministero evocato in giudizio, la notifica dell'atto di citazione effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo pec non presente nel Reginde perchè effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo diverso da quello previsto per il processo telematico civile.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Prima civile, n. 287 del 9 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.

Sulle notificazioni in via telematica alle Pubbliche Amministrazioni nel processo amministrativo telematico si veda, da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 7026 del 12 dicembre 2018 di cui al precedente post.


La Corte di Cassazione ribadisce che in tema di notificazione con modalità telematica l'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, si interpreta nel senso che la notificazione richiesta, con rilascio della ricevuta di accettazione dopo le ore 21:00, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 3, legge n. 53 del 1994, si perfeziona alle ore 7:00 del giorno successivo, secondo la chiara disposizione normativa, intesa a tutelare il diritto di difesa del destinatario della notifica senza condizionare irragionevolmente quello del mittente; ne consegue che la notifica del ricorso per cassazione che reca un orario successivo alle ore 21:00 del giorno di scadenza del termine per l'impugnazione, deve ritenersi tardiva.

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Sesta civile, n. 32762 del 19 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb.


Il TAR Brescia chiarisce nuovamente che:
«0.3a Laddove la notificazione venga eseguita, come nel caso di specie, per mezzo del servizio postale, trova pacifica applicazione la disposizione di cui all’art. 149 comma 3 del c.p.c. (“La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario …”), e anche la data di perfezionamento della notifica effettuata dall'avvocato per mezzo del servizio postale coincide con quella della consegna del plico all'Ufficio postale ai sensi dell'art. 3 della L. 53/94 (T.A.R. Lazio Roma, sez. II – 22/3/2016 n. 3580).
0.3b Il Consiglio di Stato (cfr. sentenza sez. IV – 12/2/2014 n. 672) ha, sul punto, sostenuto che “secondo l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, dal quale questa Sezione non ravvisa motivo per discostarsi, gli effetti della citata sentenza della Corte costituzionale nr. 477 del 2002 si estendono anche alle notifiche effettuate direttamente dall’avvocato, ai sensi dell’art. 3 della legge nr. 53 del 2004 (cfr. Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2002, nr. 13922; Cons. Stato, sez. VI, 13 aprile 2010, nr. 2055; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2009, nr. 1365)”. E’ stato osservato che l’estensione della regola alla notificazione postale effettuata direttamente dagli Avvocati si rinviene nella legge n. 53 del 1994, in quanto l’art. 3 comma 3 della norma citata prevede che “Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890”, ovvero proprio le disposizioni su cui ha inciso direttamente la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 (T.A.R. Lazio Roma, sez. III – 13/7/2017 n. 8371) ».

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 1251 del 27 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato respinge un’eccezione di nullità della notifica via p.e.c. di una sentenza in formato digitale e fondata sui seguenti rilievi: a) l’attestazione di conformità sul documento informatico separato è avvenuta in violazione dell’art. 19 ter delle specifiche tecniche del Ministero di Giustizia 16 luglio 2014; b) manca l’indicazione del riferimento temporale e dell’impronta “hash” nel documento autenticato in adempimento dell’art. 23 bis, comma 2, del CAD e delle regole tecniche prescritte (art. 6, comma 3); c) è stata omessa l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e dell’elenco da cui è stato tratto.
Al riguardo, il Consiglio di Stato osserva che l’insieme degli elementi dedotti quali sintomi di invalidità della notifica della sentenza in realtà si appalesano quali mere irregolarità che risultano sanabili nella fattispecie dal riconoscimento della conformità della sentenza di primo grado notificata a quella effettivamente pubblicata e dalla conseguente conoscenza di tutti i punti della decisione ai fini della formulazione dell’appello e dello svolgimento delle complete difese e del contraddittorio nell’introduzione del secondo grado di giudizio.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5970 del 18 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



La Corte di Cassazione, Sezione Unite, ha affermato il seguente principio di diritto in materia di notificazioni da parte dell’ufficiale giudiziario in violazione dei criteri di ripartizione territoriale
"In tema di notificazione, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e quindi non può essere configurata come causa di nullità della notificazione. In particolare, la suddetta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione".

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 17533 del 4 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Cassazione, Sezione SentenzeWeb .