L’inammissibilità derivante dalla mancata notifica dei motivi aggiunti ai procuratori costituiti, così come previsto dagli artt. 43 comma 2 c.p.a. e 170 c.p.c., può essere superata se il contraddittorio sull’intero thema decidendum si sia comunque esplicato in assoluta pienezza, avendo tutte le parti ampiamente contraddetto, nel merito, su tutti gli aspetti della controversia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 864 del 11 marzo 2025


Il TAR Milano accerta che nella fattispecie oggetto di scrutinio il ricorso per motivi aggiunti concerne dei provvedimenti i quali, riguardando la previgente pianificazione estrattiva della Città Metropolitana di Milano, sono del tutto estranei all’oggetto del ricorso principale, che concerne invece il nuovo piano cave metropolitano; non ricorrono pertanto, nella fattispecie, i presupposti di legge per qualificare la nuova iniziativa processuale proposta come ricorso per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.; quest’ultima disposizione riguarda infatti esclusivamente i ricorsi che recano «nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte», ovvero «domande nuove purché connesse a quelle già proposte»; nessuna delle due ipotesi può ravvisarsi, in quanto le domande ivi proposte sono diverse da quelle contenute nel ricorso originario (si chiede l’annullamento di differenti provvedimenti), e non sono ad esse connesse (in quanto relative ad atti reciprocamente del tutto indipendenti, uno attinente alla pianificazione estrattiva in vigore fino al 2019, l’altro a quella vigente dal 2019 in poi). Ricorda, quindi, il TAR che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la connessione rilevante ai fini dell’ammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, pur dovendo essere intesa in termini ampi e non formalistici, deve comunque estrinsecarsi in una pluralità di atti diversi che danno luogo, nei confronti della parte attrice, ad una medesima lesione, ovvero che abbiano comunque presupposti giuridici o fattuali comuni. Cionondimeno, il TAR accerta che l’impugnazione della nuova deliberazione regionale, pur proposta ai sensi dell’art. 43 c.p.a., ha tutte le caratteristiche per costituire un ricorso autonomo e al fine di salvaguardare il diritto di difesa della parte ricorrente e, nel contempo, la speditezza e l’economicità dell’azione processuale, il Collegio stralcia il ricorso per motivi aggiunti da trattarsi autonomamente.


Il TAR Milano precisa che è onere della parte, che ha ritenuto di non avvalersi dell’istituto del ricorso per motivi aggiunti e ha invece rinviato per relationem ad altri atti processuali esterni al giudizio, quantomeno depositare in giudizio gli atti a cui fa riferimento.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 917 del 9 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Brescia: «la connessione apprezzabile al fine di consentire la proposizione dei motivi aggiunti in luogo dell'autonomo ricorso va interpretata in senso lato, dovendosi valutare i profili di connessione alla luce dell'oggetto del processo e, pertanto, i motivi aggiunti sono ammissibili non soltanto se riguardanti atti connessi agli atti precedentemente impugnati, ma anche se concernenti atti connessi all'oggetto del giudizio già instaurato. Con i motivi aggiunti è, pertanto, possibile ampliare il petitum del ricorso estendendolo ad altri diversi provvedimenti, purché l'atto sopravvenuto costituisca episodio della medesima lesione nei confronti dell'interesse della parte (cfr. Cons., Sez. IV, 18 aprile 2012 n. 2289; id., Sez. V, 19 marzo 2007 n. 1307)».

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 587 del 29 luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia, con riferimento al disposto dell’art. 120, comma 7, c.p.a. - a norma del quale “Ad eccezione dei casi previsti al comma 2-bis (che nella fattispecie non rilevava), i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti” - aderisce all’interpretazione offerta dal giudice di appello secondo il quale la citata disposizione di legge ha lo scopo di consentire la sicura trattazione in un unico contesto processuale delle diverse questioni che, in determinate materie, una stessa parte intende far valere avverso diversi atti della stessa procedura di gara, ma la sua violazione non determina, tuttavia, l’inammissibilità del nuovo ricorso eventualmente proposto in modo autonomo, e regolarmente notificato alle controparti, non essendo stata prevista l’automatica applicazione della sanzione dell’inammissibilità del nuovo ricorso, peraltro ben potendosi sanare la violazione attraverso la trattazione congiunta del nuovo ricorso con il ricorso precedentemente proposto (Consiglio di Stato, sez. III, 20 giugno 2012, n. 3597; ripreso anche da TAR Abruzzo 4 aprile 2014, n. 319).

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Seconda, n. 35 del 16 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, sono inammissibili i motivi aggiunti notificati direttamente al Comune, presso la sua sede anziché presso il procuratore costituito del Comune stesso, come prescritto dal comma 2 dell’art. 43 c.p.a., che richiama sul punto l’art. 170 c.p.c.
Per il TAR non v’è dubbio che il disposto dell’art. 43, comma 2, c.p.a., con il richiamo all’art. 170 c.p.c. per le notifiche da effettuarsi, in sede di motivi aggiunti, nei confronti delle “controparti costituite”, addossi alla parte l’onere di notificare il ricorso per motivi aggiunti non presso la sede legale dell’Ente, ma presso il procuratore costituito di quest’ultimo; in presenza di un dettato normativo di indubbio tenore – come dimostrato dall’utilizzo, nel comma 2 dell’art. 43 cit., dell’espressione “le notifiche … avvengono”, anziché “le notifiche … possono avvenire” – non può condividersi, secondo il TAR Milano, il diverso indirizzo giurisprudenziale, che ammette la notificazione dei motivi aggiunti presso la sede legale dell’Ente, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., richiamato dal successivo art. 160 c.p.c. in tema di nullità della notificazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1764 del 24 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo non produce, di per sé, l'effetto di travolgere anche il ricorso per motivi aggiunti, là dove questo sia configurabile come autonomo atto impugnatorio ritualmente proposto avverso un nuovo atto; a tal fine il ricorso per motivi aggiunti deve però essere autosufficiente e conforme al contenuto indicato dall’art. 40 c.p.a.
Per il TAR, il contenuto dei motivi aggiunti da valutarsi quale ricorso autonomo non può essere ritenuto rispondente ai requisiti essenziali di cui all’art. 40 c.p.a. nel caso in cui si componga formalmente solo di un’esposizione in fatto e le deduzioni argomentative ivi contenute consistano nell’esposizione degli atti intervenuti unitamente a una sequenza di commenti e valutazioni personali che non consentono di estrapolare i motivi specifici su cui si fonderebbe il ricorso proposto.
Aggiunge il TAR che lo scopo delle disposizioni è quello di incentivare la redazione di ricorsi dal contenuto chiaro e di porre argine a una prassi in cui i ricorsi, oltre a essere poco sintetici, non contengono una esatta suddivisione tra fatto e motivi, con il conseguente rischio che trovino ingresso i c.d. "motivi intrusi", ossia i motivi inseriti nelle parti del ricorso dedicate al fatto, che, a loro volta, ingenerano il rischio della pronuncia di sentenze che non esaminano tutti i motivi per la difficoltà di individuarli in modo chiaro e univoco e, di conseguenza, incorrano nel rischio di revocazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1753 in data 8 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che:
  • la previsione codicistica vigente ammette i motivi aggiunti in grado d’appello al solo fine di dedurre ulteriori vizi degli atti già censurati in primo grado, evenienza nella quale non ci si trova tanto in presenza di una domanda nuova quanto di un’articolazione della domanda già proposta al T.A.R., e non anche nella diversa ipotesi in cui con essi si intenda impugnare nuovi atti sopravvenuti alla sentenza di prime cure;
  • questa regola vale anche per le impugnative degli atti delle procedure di affidamento contratti pubblici, ove l’art. 120, comma 7, c.p.a. – nella formulazione anteriore al d. lgs. n. 50 del 2016 – prevede che «i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti» solo con riferimento al primo grado di giudizio, ma non già per il grado di appello, per il cui svolgimento l’art. 120, comma 11, c.p.a. non richiama la regola del comma 7 – ma solo quelle dei commi 3, 6, 8 e 10 e, dopo la novella del 2016, anche dei commi 2-bis, 6-bis, 8-bis e 9 – per l’ovvia ragione che, in virtù del generale principio di cui all’art. 104, comma 3, c.p.a., non è possibile impugnare, con motivi aggiunti, un atto sopravvenuto alla sentenza già gravata né, a fortiori, è possibile impugnare la sentenza di prime cure che si sia pronunciata sulla legittimità dell’atto di gara sopravvenuto alla prima sentenza;
  • nel giudizio di appello contro la sentenza che si è pronunciata sulla legittimità del bando, i motivi aggiunti proposti contro la successiva sentenza che si è pronunciata sull’aggiudicazione definitiva, sono inammissibili per violazione dell’art. 104, comma 3, c.p.a. e sono anche insuscettibili di conversione in appello autonomo contro tale sentenza, ostandovi il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, da proporsi nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1633 del 7 aprile 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Secondo il TAR Liguria la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale priva di rilevanza anche la procura a suo tempo conferita per la proposizione di motivi aggiunti e rende conseguentemente inammissibili i motivi aggiunti privi di idonea procura, con i quali sono stati impugnati dei nuovi provvedimenti.


La sentenza del TAR Liguria, Sezione Seconda, n. 5 del 12 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.