Il TAR Brescia, in sede cautelare, constatato che mancava l’asseverazione della copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti conferita dal ricorrente su supporto cartaceo, in violazione dell’art. 8, II comma, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021, precisato che è possibile procedere alla regolarizzazione, ex art. 44, II comma, c.p.a., ha assegnato a tale proposito un termine perentorio di 10 giorni (fissando una nuova udienza camerale per la prosecuzione dell’esame dell’istanza cautelare).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, Ordinanza n. 858 del 23 novembre 2023


Il TAR Brescia ricorda che le copie digitali delle procure alle liti devono essere necessariamente munite (ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.) dell’attestazione di conformità agli originali analogici; in caso di mancanza di tale attestazione è tuttavia possibile (arg. da C.d.S., a.p., 21 aprile 2022, n. 6 sulla mera irregolarità del ricorso privo di firma digitale) procedere alla regolarizzazione delle procure ex art. 44, comma 2, c.p.a.


Il TAR Brescia, dopo aver constatato che la procura alle liti, rilasciata dal ricorrente, era stata prodotta in copia informatica di originale cartaceo, priva dell’asseverazione di conformità all’originale analogico, prevista dall’articolo 136, comma 2-ter c.p.a. e dalle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico (da ultimo d.P.C.S. 28 luglio 2021); considerato che tale irregolarità è sanabile ai sensi dell’articolo 44, comma 2, codice di rito, ha ritenuto di assegnare al ricorrente un termine perentorio (nella specie di 15 giorni), per provvedere alla regolarizzazione della rilevata irregolarità (peraltro rinviando la trattazione dell’istanza cautelare).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, Ordinanza n. 271 del 13 luglio 2023


Il TAR Brescia, a fronte di una eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto la procura alle liti è antecedente alla predisposizione del ricorso e quindi, secondo la prospettazione di parte resistente, il ricorrente, dopo aver firmato la procura, sarebbe rimasto nell’ignoranza circa il contenuto del ricorso, il quale, per questo motivo, non sarebbe collegabile alla sua volontà, osserva;
<<(a) relativamente all’eccezione di inammissibilità, si osserva che l’art. 40 comma 1-g cpa non richiede la sottoscrizione contestuale del ricorso e della procura alle liti. Un simile adempimento non è imposto neppure dall’art. 8 del DPCM 16 febbraio 2016 n. 40, con riferimento al processo amministrativo telematico. Parimenti, nessuna contestualità è richiesta dalla nuova disciplina del processo amministrativo telematico, raccolta dapprima nel DPCS 28 dicembre 2020 e ora nel DPCS 28 luglio 2021 (v. art. 8);
(b) in effetti, non vi è alcuna esigenza processuale che imponga la contestualità dei due atti. La procura alle liti può essere indifferentemente anteriore o contestuale alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, perché in entrambi i casi è possibile stabilire un collegamento tra la volontà del ricorrente e quanto esposto nel ricorso. Il collegamento non deve riguardare necessariamente ogni dettaglio della difesa tecnica, essendo quest’ultima di esclusiva competenza del professionista. Non occorre quindi che il ricorrente abbia letto e approvato il contenuto del ricorso, o che si possa presumere che lo abbia letto e approvato, ma è sufficiente che abbia dato preventivamente un incarico riferibile al ricorso. Al resto provvedono altri strumenti, tradizionali o telematici. La certezza della provenienza della procura dal ricorrente è garantita dal potere di certificazione riconosciuto al difensore, che autentica la sottoscrizione. L’apposizione virtuale della procura in calce al ricorso è determinata ex lege dal deposito della stessa con modalità telematiche, come documento informatico o come copia asseverata, unitamente all'atto a cui si riferisce (v. art. 8 comma 3 del DPCS 28 luglio 2021)>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1147 del 30 dicembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri;


Il TAR Milano, con riguardo alla possibilità del rinnovo o del rilascio della procura alle liti, ribadisce che l’art. 182, comma 2, c.p.c. non può essere ritenuto applicabile al processo amministrativo. In primo luogo, l’art. 182, comma 2, c.p.c. non è espressione di un principio generale, in quanto il processo amministrativo, a differenza di quello civile – che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti – impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato come prevalentemente di impugnazione; inoltre il predetto art. 182, comma 2, c.p.c. non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione. Detta disposizione implicherebbe la sanatoria di una decadenza specificamente comminata dal codice – quale è quella correlata al rispetto del termine per la proposizione dell’azione di annullamento – sicché si tratta di norma incompatibile con controversie di tale tipo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2253 del 15 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, in ordine alla possibilità che la mancanza della procura speciale possa essere sanata, osserva che:
<<7) Ai sensi dell’art. 40 c.p.a.: «1. Il ricorso deve contenere distintamente: ... g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale» (così, il comma 1, citato).
La “procura speciale” deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018, n. 5723).
L’indicazione della procura speciale, inoltre, secondo la giurisprudenza amministrativa «è elemento essenziale del ricorso (arg. ex Cons. Stato, sez. III, 20 maggio 2014, n. 2603), la cui mancanza conduce all'inammissibilità dell'impugnazione (arg. ex Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2006, n. 4868)» (così, C.G.A.R.S., Sent. 14.12.2018, n. 1006).
Tale orientamento è stato recentemente ribadito sia dallo stesso C.G.A.R.S. (cfr. l’Adunanza delle sezioni riunite del 15.12.2020, n. 20/21, spedizione del 5/01/2021) che dal Consiglio di Stato, il quale ha anche escluso la possibilità che la mancanza della procura speciale possa essere sanata, affermando, fra l’altro, che:
- «la vigente disciplina, esigendo che il ricorso sottoscritto dal solo difensore indichi l'esistenza della procura speciale, palesa che essa deve esistere prima del ricorso stesso, così contraddicendo l'idea che la medesima possa essere rilasciata in un momento successivo (salvo il caso di sostituzione dell'originario difensore); - la previsione a pena di inammissibilità ricollegata alla proposizione del ricorso, d'altro canto, comportando che il relativo requisito debba sussistere al momento di detta proposizione, impedisce la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non quella distinta delle inammissibilità (C.d.S., Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424; Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2018, n. 1255; Sez. un., 13 giugno 2014, n. 13431; Sez. II, 11 giugno 2012, n. 9464; C.d.S., Sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2922); - il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva, salvi i diritti dei terzi, non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l'atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 22 settembre 2015, n. 4424, e Cassazione civile, sez. III, 20 aprile 2020, n. 7965);(…)» (così, da ultimo, Cons. Stato, V, 15.03.2021, sentenze nn. da 2160 a 2166)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2022 del 24 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano ribadisce che la procura che non indica gli atti da impugnare con il ricorso, né le parti, né altri elementi utili all’identificazione della controversia, ma unicamente l’autorità innanzi alla quale il giudizio sarà proposto è priva dei requisiti di specialità.
Ritiene il Collegio che l’indicazione, nella procura alle liti, della società ricorrente e del soggetto munito dei necessari poteri per conferire la rappresentanza alla lite in questione non valga a conferire carattere di specialità alla procura, attenendo al diverso aspetto relativo all’identità soggettiva del mandante. Allo stesso modo, la mera indicazione dell’autorità adita è inidonea a conferire alla procura quei tratti di specialità imposti dalla previsione di cui all’articolo 40, comma 1, lettera g), c.p.a. Né a diversa conclusione può giungersi tenendo conto della data, nella specie anteriore a quella di sottoscrizione del ricorso e, pertanto, nemmeno univocamente riferibile allo stesso.
Il TAR è, tuttavia, dell’avviso che sussistano le “oggettive ragioni di incertezza” sulla questione di diritto esaminata considerato: a) la novità della stessa stante l’assenza di precedenti giurisprudenziali puntuali; b) la non agevole interpretazione del quadro normativo vigente, anche in considerazione del tenore della regola tecnica la quale può indurre la parte a ritenere che integri una procura speciale, indipendentemente dal suo contenuto, la procura alle liti che “si considera apposta in calce” pur quando non inserita nello stesso documento informatico del ricorso o allo stesso congiunta materialmente; c) la sussistenza di soluzioni giurisprudenziali nient’affatto univoche anche con riferimento ai precedenti delle varie Sezioni del Tribunale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1207 del 26 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri




Il TAR Milano ritiene  priva dei requisiti di specialità previsti dalla disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, lettera g), c.p.a. la procura che conferisce ai difensori il potere di rappresentanza e difesa “dinanzi al Tar Lombardia” senza, tuttavia, indicate l’oggetto del ricorso, le parti contendenti o altri elementi utili all’identificazione della controversia.
Il TAR procede quindi a verificare la possibile applicazione del combinato disposto delle previsioni di cui agli articoli 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. sulla possibilità di regolarizzare un difetto di rappresentanza di assistenza o di autorizzazione.
Il TAR, preso atto che «sussistano le “oggettive ragioni di incertezza” sulla questione di diritto esaminata considerato: a) la novità della stessa stante l’assenza di precedenti giurisprudenziali puntuali; b) la non agevole interpretazione del quadro normativo vigente anche in considerazione del tenore della regola tecnica la quale può indurre la parte a ritenere che integri una procura speciale, indipendentemente dal suo contenuto, la procura alle liti che “si considera apposta in calce” pur quando priva di congiunzione materiale perché riferita ad atto informatico; c) la sussistenza di soluzioni giurisprudenziali nient’affatto univoche anche con riferimento ai precedenti delle varie Sezioni del Tribunale», concede l’errore scusabile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 805 del 13 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri




Il TAR Milano precisa che:
- l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. dispone che, in caso di ricorso sottoscritto dal solo difensore, quest’ultimo sia munito di procura speciale, la quale si caratterizza, rispetto alla procura generale, per avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati, il che presuppone che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo conferito (v., ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 18 ottobre 2018 n. 2335);
- la “procura speciale” deve indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti, l’autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto ed ogni altro elemento utile alla individuazione della controversia (v. Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2018 n. 5723);
- circa poi la sanabilità del vizio derivante dalla “procura speciale” carente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., la giurisprudenza si è espressa negativamente, posto che la disciplina del processo amministrativo qualifica l’esistenza della procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso e tale previsione comporta che il relativo requisito si rinvenga inderogabilmente al momento della proposizione del ricorso, impedendo quindi la configurabilità del potere di rinnovazione, che in generale concerne la categoria delle nullità sanabili e non già quella distinta delle inammissibilità (v. Cons. Stato, Sez. VI, 7 maggio 2019 n. 2922).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 144 del 23 gennaio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso in quanto è stata depositata in atti soltanto una procura generale alle liti del legale rappresentante della società ricorrente, in violazione del disposto dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. che esige che, per il caso di ricorso sottoscritto dal solo difensore, quest’ultimo sia munito di procura speciale, non essendo evidentemente la procura generale sufficiente per l’attribuzione della rappresentanza tecnica nel processo amministrativo.
A diverse conclusioni, secondo il TAR, non può giungersi neppure richiamando la disciplina dell’art. 182, secondo comma, c.p.c., atteso che l’art. 39 c.p.a. rinvia alle norme del c.p.c. soltanto “in quanto compatibili o espressione di principi generali”, per cui l’art. 182, comma 2, c.p.c. non può essere ritenuto applicabile al processo amministrativo; tale norma, infatti, in primo luogo non è espressione di un principio generale, in quanto il processo amministrativo, a differenza di quello civile – che ammette anche il conferimento di un mandato generale alle liti – impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore, trattandosi di processo strutturato come prevalentemente di impugnazione; inoltre, il predetto art. 182, comma 2, c.p.c. non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1578 del 25 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Si veda, in senso conforme, la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1091 del 26 aprile 2018 e il relativo post qui pubblicato.

Per l'applicabilità al processo amministrativo dell'art. 182, comma 2, c.p.c. si veda l’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 979 del 2 maggio 2017 e il relativo post qui pubblicato.


Il TAR Milano dichiara inammissibile un ricorso presentato dal difensore munito di procura generale e non speciale; osserva, al riguardo, il TAR Milano che la procura speciale si caratterizza, rispetto alla procura generale, per avere ad oggetto uno o più atti giuridici singolarmente determinati, il che presuppone che il soggetto il quale rilascia la procura abbia contezza del contenuto dell'atto oggetto del potere rappresentativo conferito, il quale, quindi, deve essere formato prima o contestualmente al rilascio della procura; a diverse conclusioni non potrebbe giungersi neppure richiamando l’art. 182, comma 2, c.p.c., atteso che l’art. 39 c.p.a. rinvia alle norme del c.p.c. soltanto in quanto compatibili o espressione di principi generali e detta disposizione non è espressione di un principio generale e comunque non può ritenersi compatibile con i principi propri del processo amministrativo, atteso che la previsione di un termine decadenziale per la notifica del ricorso presuppone necessariamente il previo conferimento del mandato speciale, con riferimento allo specifico atto oggetto di impugnazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1091 del 26 aprile 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Milano, in presenza di una procura alle liti nulla, in quanto rilasciata da soggetto privo dei poteri di amministrazione e della rappresentanza  della società nell’interesse della quale la procura era stata rilasciata, visto l’art. 182 c.2 del c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ai sensi dell’art. 39 del c.p.a. - secondo il quale “quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”  - ha assegnato un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza e per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione III, n. 979 del 2 maggio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Liguria la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale priva di rilevanza anche la procura a suo tempo conferita per la proposizione di motivi aggiunti e rende conseguentemente inammissibili i motivi aggiunti privi di idonea procura, con i quali sono stati impugnati dei nuovi provvedimenti.


La sentenza del TAR Liguria, Sezione Seconda, n. 5 del 12 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.