Il TAR Brescia, in sede cautelare, constatato che mancava l’asseverazione della copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti conferita dal ricorrente su supporto cartaceo, in violazione dell’art. 8, II comma, delle Regole tecnico-operative e relative specifiche tecniche allegate al D.P.C.S. 28 luglio 2021, precisato che è possibile procedere alla regolarizzazione, ex art. 44, II comma, c.p.a., ha assegnato a tale proposito un termine perentorio di 10 giorni (fissando una nuova udienza camerale per la prosecuzione dell’esame dell’istanza cautelare).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, Ordinanza n. 858 del 23 novembre 2023


Il TAR Brescia ricorda che le copie digitali delle procure alle liti devono essere necessariamente munite (ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.) dell’attestazione di conformità agli originali analogici; in caso di mancanza di tale attestazione è tuttavia possibile (arg. da C.d.S., a.p., 21 aprile 2022, n. 6 sulla mera irregolarità del ricorso privo di firma digitale) procedere alla regolarizzazione delle procure ex art. 44, comma 2, c.p.a.


Il TAR Brescia, dopo aver constatato che la procura alle liti, rilasciata dal ricorrente, era stata prodotta in copia informatica di originale cartaceo, priva dell’asseverazione di conformità all’originale analogico, prevista dall’articolo 136, comma 2-ter c.p.a. e dalle regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico (da ultimo d.P.C.S. 28 luglio 2021); considerato che tale irregolarità è sanabile ai sensi dell’articolo 44, comma 2, codice di rito, ha ritenuto di assegnare al ricorrente un termine perentorio (nella specie di 15 giorni), per provvedere alla regolarizzazione della rilevata irregolarità (peraltro rinviando la trattazione dell’istanza cautelare).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, Ordinanza n. 271 del 13 luglio 2023


Il TAR Brescia, constatato che la copia digitale della procura alle liti (della parte resistente) era stata depositata in giudizio priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico (necessaria ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.), ha ritenuto possibile (arg. da C.d.S., a.p., 21 aprile 2022, n. 6 sulla mera irregolarità del ricorso privo di firma digitale) procedere alla regolarizzazione della procura ex art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando a tale proposito un termine perentorio (di 90 giorni).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ordinanza n. 556 del 28 giugno 2023



- il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 che approva le nuove regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico;

- il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 che adotta le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa.


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2021 è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 dicembre 2020. Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti.



Il TAR Lazio, Roma, precisa che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza Corte di Cassazione, la notifica a mezzo posta elettronica certificata non si esaurisce con l’invio telematico dell’atto, ma si perfeziona soltanto a seguito della consegna del plico informatico nella casella di posta elettronica del destinatario; la prova della consegna al destinatario è costituita dalla ricevuta di avvenuta consegna e, dunque, la mancata produzione in giudizio della ricevuta di avvenuta consegna della notifica a mezzo p.e.c. determina l’inesistenza della notificazione; aggiunge poi che nel sistema del processo amministrativo telematico l’art. 14, comma 4, del D.P.C.M. n. 40 del 2016 stabilisce che: “Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19”; ne consegue che la mancata produzione sotto forma di documenti informatici in via telematica delle suddette ricevute determina l’inammissibilità del ricorso.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda bis, n. 6482 del 24 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, in ordine alla possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito, preso atto che l’interpretazione dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al c.p.a. non è univoca nella giurisprudenza, ritiene di aderire all’orientamento secondo il quale la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo; questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3419 del 24 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, un ricorso firmato in formato CAdES non può considerarsi nel processo amministrativo come mancante di sottoscrizione, e dunque nullo, ma soltanto irregolare e dunque rinnovabile entro un termine a tal fine fissato, ex art. 44, secondo comma, c.p.a.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 970 del 30 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Vedi anche i precedenti post del 20 luglio 2018 e 6 luglio 2018


Il TAR Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile un ricorso notificato via p.e.c. con messaggio privo, non solo della dicitura “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”, ma pure della c.d. relata; si è quindi osservato che la mancanza della relata di notifica si risolve nell’inesistenza della prova dello stesso rapporto processuale, atteso che la relazione è un documento autonomo, con uno specifico e pregnante contenuto ed è, quindi, elemento imprescindibile affinché sia percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformità all’originale, nonché la legittimazione del mittente; mancando la relata, manca altresì l’indicazione, da parte del difensore, dell'elenco da cui l’indirizzo p.e.c. del destinatario è stato estratto, indicazione prevista dalla lett. f) del comma 5 dell’art. 3 bis della legge 53 del 1994 e conseguentemente non è dato conoscere neppure se l’indirizzo p.e.c. utilizzato sia stato tratto da un pubblico elenco.

La sentenza del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 224 dell'11 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, in riforma di una sentenza del TAR Emilia Romagna, ribadisce che il ricorso redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla controparte è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’atto era indirizzato.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 2126 del 1 aprile 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Milano, preso atto che:
- il ricorso introduttivo è stato redatto nel formato PDF - PDF/A testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti, solo in alcune pagine, mentre in altre è stato redatto in formato PDF immagine, senza possibile utilizzo per selezione e copia;
- il ricorso non rispetta dunque per oltre un terzo la specifica tecnica di cui all'allegato A del d.p.c.m. n. 40/2016; oltre a ciò, si verifica una concreta lesione dell’obbligo di chiarezza, di cui all’art. 3, II comma, c.p.a., per l’alternanza di caratteri, stili e interlinee, e per la frammentarietà della composizione dell’atto, in cui sono inseriti stralci evidentemente tratti da più documenti; né si può trascurare che l’innesto di tali frammenti in formato immagine rende particolarmente complesso verificare se siano rispettati i limiti dimensionali degli atti, di cui all’art. 13 ter delle n.t.a. del processo amministrativo, ciò che può invece essere facilmente accertato per gli atti omogeneamente composti in formato testo, il quale permette di utilizzare la funzione di conteggio parole, presente nei programmi di videoscrittura;
- il ricorso è dunque irregolare, per cui, impregiudicata ogni definitiva valutazione sulla sua efficacia attuale, anche in riferimento allo stand still processuale, di cui all’art. 32, XI comma, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ne va ordinata la rinnovazione in un termine perentorio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 44, II comma, c.p.a.;
ha disposto che il ricorso debba essere integralmente trasfuso in uno dei formati accettati e notificato alle parti entro il termine fissato dall’ordinanza e successivamente depositato presso la segreteria della Sezione, nei termini di cui agli artt. 45 e 119 c.p.a.

L’ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 285 del 11 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si segnala che l’art. 15, comma 1 bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 231 del 4 ottobre 2018), coordinato con la legge di conversione 1º dicembre 2018, n. 132 (in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 281 del 3 dicembre 2018), recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità», così dispone:
All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «e sino al 1º gennaio 2019» sono soppresse”.
Per effetto di tale soppressione l'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, così oggi recita:
4. A decorrere dal 1° gennaio 2017 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico".
L'obbligo di depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, è ora senza limiti temporali.


Il Consiglio di Stato afferma che la sottoscrizione dell’atto con firma digitale del difensore con il sistema CAdES (che si caratterizza per un’estensione *pdf.p7m) e non con il formato PAdES- Bes (che si caratterizza per un’estensione *pdf) non può essere inquadrabile tra le cause di nullità dell’atto, né dà luogo a mancanza di sottoscrizione, ma costituisce una mera irregolarità sanabile previa concessione alla parte di un apposito termine.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4193 del 9 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, il ricorso notificato e depositato con sottoscrizione in formato CAdES, anziché PAdES, è ammissibile e l’unica esigenza di regolarizzazione riguarda il deposito di un atto in nativo digitale sottoscritto in formato PAdES.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1626 del 29 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Toscana dichiara la nullità della notificazione dei motivi aggiunti che la società ricorrente ha eseguito nei confronti dei controinteressati e del resistente presso la segreteria del T.A.R., anziché agli indirizzi P.E.C. dei difensori e ciò vale anche per il caso in cui la parte abbia eletto domicilio volontariamente presso la segreteria dell’ufficio giudiziario.

La sentenza del TAR Toscana, Sezione Terza, n. 925 del 25 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dall’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo.
Aggiunge il Consiglio di Stato che questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo; deve dunque ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno) e il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3309 del 1° giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Cfr. in argomento i precedenti post pubblicati con etichetta "orario di deposito degli atti".

Si veda anche: TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 1291 del 29 giugno 2018 (consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo) che afferma che il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, dopo l’entrata in vigore del p.a.t., come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.


Il TAR Milano respinge un’eccezione di nullità del ricorso per mancata sottoscrizione digitale del medesimo, atteso che, in caso di ricorso sottoscritto mediante firma autografa, anziché mediante firma digitale, così come prescritto dall'art. 136, comma 2 bis, c.p.a., e successivamente notificato a mezzo del servizio postale, l'atto notificato è comunque inequivocabilmente riferibile al difensore munito di apposito mandato laddove rechi la sottoscrizione della procura in calce e delle relazioni di notifica, dovendosi pertanto, in applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, escludere la nullità assoluta del ricorso, ex art. 40 c.p.a.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1485 del 12 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato afferma che il comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al c.p.a. va interpretato nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo ed è dunque tardivo.
Concretizzando tale principio nella pratica il Consiglio di Stato precisa: a) se è depositata una memoria alle ore 13:00 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12:00 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15:00 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 3136 del 24 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si veda anche Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 344 del 7 giugno 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo e TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1446 dell'8 giugno 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.