Il TAR Brescia, in tema di irregolarità processuali, aveva rilevato che la copia del ricorso prodotta in giudizio non era firmata digitalmente, così come l’istanza di fissazione di udienza. Inoltre, era stato rilevato che la procura alle liti consisteva in una copia digitale per immagine di un originale analogico con sottoscrizione autografa, priva tuttavia dell’asseverazione di conformità all’originale analogico sottoscritta digitalmente dal difensore, come previsto dall’articolo 136, comma 2 ter c.p.a. e dalle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. Ciò premesso, il TAR, considerato che gli atti depositati presentavano irregolarità, sotto il profilo del rispetto delle regole del processo amministrativo telematico, che necessitavano di essere sanate prima di procedere all’esame del merito delle domande proposte, ha concesso a tale proposito un termine perentorio, con la precisazione che la mancata regolarizzazione determina l’improcedibilità del ricorso.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, Ordinanza n. 751 del 23 settembre 2024


Il TAR Brescia, constatato che la copia digitale della procura alle liti (della parte resistente) era stata depositata in giudizio priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico (necessaria ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.), ha ritenuto possibile (arg. da C.d.S., a.p., 21 aprile 2022, n. 6 sulla mera irregolarità del ricorso privo di firma digitale) procedere alla regolarizzazione della procura ex art. 44, comma 2, c.p.a., assegnando a tale proposito un termine perentorio (di 90 giorni).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, ordinanza n. 556 del 28 giugno 2023


Il TAR Brescia ha esaminato una eccezione di inammissibilità del ricorso perché l’atto notificato (con firma Cades) sarebbe stato diverso da quello poi depositato (in formato Pades).
L’eccezione viene considerata infondata.
Infatti, gli artt. 6, comma 5, e 12, comma 6, dell'Allegato A al d.P.C.M. n. 40 del 16 febbraio 2016 prescrivono, infatti, l'utilizzo della firma digitale secondo lo standard Pades senza, però, imporre espressamente l’utilizzo di tale formato per la notifica alle altre parti. Inoltre, il regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015 hanno imposto agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte sia in formato Cades sia in quello Pades, equiparando, così, quoad effectum, le due tipologie di firma. Ne consegue che, come del resto precisato dalla giurisprudenza maggioritaria, la sottoscrizione della copia del ricorso introduttivo utilizzato per la notifica «in formato Cades, anziché Pades, non integra un'ipotesi di inesistenza o di nullità del ricorso per omessa sottoscrizione dell'atto ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., né integra un'ipotesi di nullità della notificazione dell'atto introduttivo» (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 1° luglio 2020, n. 2726) ma costituisce una mera irregolarità (nel caso di specie, ritenuta sanata dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 499 del 8 giugno 2023


Il TAR Brescia, dopo aver premesso:
<<- che il ricorso in esame non è stato firmato digitalmente (mediante l’utilizzo del formato PAdES) e, dunque, viola l’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. (a tenore del quale «[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale») e l’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico) (in base al quale gli atti processuali «sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD»), norme il cui combinato disposto vuole che l’atto processuale introduttivo del giudizio abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES;
- che, pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 – la predisposizione e il deposito del ricorso in formato non digitale non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.), anche in considerazione del fatto che esso ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’atto era indirizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 24/11/2017, n. 5490; Sez. IV, 4/4/2017 n. 1541);
- che, in conformità a tale orientamento della giurisprudenza (di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4286/2017 e all’ordinanza dello stesso giudice d’appello n. 56/2018), che ha qualificato il vizio del ricorso che sia stato depositato pur privo di firma digitale - come un’ipotesi di mera irregolarità sanabile, deve ritenersi applicabile l’art. 44 comma 2 c.p.a.;>>.
concede un termine perentorio entro il quale la parte deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso di mancata osservanza del termine.


TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 364 del 22 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano respinge un’eccezione di nullità del ricorso per mancata sottoscrizione digitale del medesimo, atteso che, in caso di ricorso sottoscritto mediante firma autografa, anziché mediante firma digitale, così come prescritto dall'art. 136, comma 2 bis, c.p.a., e successivamente notificato a mezzo del servizio postale, l'atto notificato è comunque inequivocabilmente riferibile al difensore munito di apposito mandato laddove rechi la sottoscrizione della procura in calce e delle relazioni di notifica, dovendosi pertanto, in applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo, escludere la nullità assoluta del ricorso, ex art. 40 c.p.a.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1485 del 12 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Lazio, pur rilevando l’assenza della sottoscrizione digitale in formato PAdES al momento della notifica dell’atto e dell’iniziale deposito e che la copia notificata ai fini dell’instaurazione del giudizio risulta sottoscritta con firma digitale CAdES, ritiene ammissibile il ricorso e non ravvisa alcuna necessità di procedere a una regolarizzazione, ancorché l’amministrazione non si sia costituita in giudizio.

La sentenza del TAR Lazio, Roma, Sezione Prima bis, n. 5912 del 25 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Precisa il TAR Milano che la gestione interamente informatizzata della procedura ben può implicare l’esclusione dalla gara della domanda che risulti illeggibile per un difetto non dei comandi di trasmissione, ma dell’originale del relativo file, con la conseguenza che l’amministrazione, per verificare tale firma e visualizzare la domanda, avrebbe dovuto utilizzare un programma che non aveva a disposizione al momento della seduta di gara (nella fattispecie la domanda di partecipazione era stata presentata dall’istante in formato .doc, seppure con la firma digitale valida in formato CADES, e non in formato .pdf, firmato digitalmente, come prescritto dalla lex specialis).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 412 del 12 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.