Il TAR Brescia dà seguito all’orientamento espresso anche di recente dal Consiglio di Stato secondo il quale “il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte, previsto dell’art. 4, comma 4, primo periodo, disp. att. c.p.a., vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre il termine delle ore 12.00 (previsto dal terzo periodo dello stesso comma 4 dell’art. 4 disp. att. c.p.a.) dell’ultimo giorno utile è inammissibile (Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2022, n. 538; id., sez. V, 2 febbraio 2021, n. 961; id., sez. IV, 13 febbraio 2020, n. 1137; id., sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3149 e 7 maggio 2019, n. 2921; Cons. giust. amm. sic. 7 giugno 2018, n. 344 e Cons. Stato, sez. III, 24 maggio 2018, n. 3136)” (Cons. Stato. Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 573 del 8 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato, con riferimento all’orario da rispettare nel giorno di scadenza, osserva che l'apparente antinomia, rilevabile tra il primo e il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24:00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un'udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un'udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile.

Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1137 del 13 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Quarta Sezione del Consiglio di Stato dà continuità all’orientamento della Sezione secondo cui la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo; questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.
Deve dunque ritenersi, per la Sezione, che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall’art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno); il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4955 del 15 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, in ordine alla possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito, preso atto che l’interpretazione dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al c.p.a. non è univoca nella giurisprudenza, ritiene di aderire all’orientamento secondo il quale la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo; questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3419 del 24 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dall’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo.
Aggiunge il Consiglio di Stato che questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo; deve dunque ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno) e il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3309 del 1° giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Cfr. in argomento i precedenti post pubblicati con etichetta "orario di deposito degli atti".

Si veda anche: TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 1291 del 29 giugno 2018 (consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo) che afferma che il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, dopo l’entrata in vigore del p.a.t., come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.


Il Consiglio di Stato afferma che il comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al c.p.a. va interpretato nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo ed è dunque tardivo.
Concretizzando tale principio nella pratica il Consiglio di Stato precisa: a) se è depositata una memoria alle ore 13:00 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12:00 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15:00 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 3136 del 24 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si veda anche Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 344 del 7 giugno 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo e TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1446 dell'8 giugno 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ritiene fondata l’opposizione alla produzione di memorie e documenti depositati, in violazione dei termini liberi di cui all’art. 73 c.p.a., dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito, essendo indubbia sia la perentorietà dei termini di cui all’art. 73 citato, sia la tassatività del disposto dell’art. 4, ultimo comma, all. 2 al c.p.a., laddove considera, ai fini del computo dei termini a difesa, il deposito dopo le ore 12:00 equiparato al deposito effettuato il giorno successivo; ne consegue la inutilizzabilità dei predetti documenti ai fini della decisione della causa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 29 dell’8 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

IL TRGA di Trento ritiene, invece, utilizzabile una memoria depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito, secondo i termini perentori previsti dall'art. 73 c.p.a., in quanto “ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, come introdotto dal d.l. 168/2016, la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito e, quindi, coerentemente, fino allo spirare dell’ultimo giorno. Il deposito telematico si considera, quindi, perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora. Ed è appena il caso di rilevare che una diversa interpretazione mal si concilierebbe con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti che ha fatto venir meno i vincoli orari dell’apertura delle cancellerie, nonché con i connessi vantaggi che ne costituiscono la stessa ratio. Tale considerazione non è incisa da quanto dispone l’ultimo periodo di tale comma 4 secondo cui, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa che per contrastare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo: successivo: trattasi quindi di regola del tutto ragionevole e coerente con i principi presidiati dalla Costituzione”.

La sentenza del TRGA di Trento, Sezione Unica, n. 31 del 13 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Si veda in argomento anche il seguente post


Il TAR Milano precisa che i termini di cui all’art. 73 c.p.a. per la produzione di documenti e memorie sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati, neanche in presenza di un accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, come previsto dall'art. 54, comma 1, c.p.a.; in assenza della suesposta situazione di eccezionalità, il giudice non può tenere conto di documenti tardivamente prodotti, in violazione del termine di legge.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2392 del 19 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.