La memoria depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a. va espunta dal fascicolo, il che esclude la possibilità di esaminare l’eccezione di incompetenza per la dedotta operatività della clausola arbitrale, attesa peraltro la non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di compromesso.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 757 dell’11 agosto 2025


È tardiva la memoria depositata alle ore 12:14 dell'ultimo giorno consentito, ovverosia oltre le ore 12.00, cui fa riferimento l’art. 4, comma 4, all. 2 c.p.a., per cui tale memoria che non può essere esaminata. Infatti, l’apparente antinomia, rilevabile tra il primo ed il terzo periodo dell'art. 4, comma 4, delle disposizioni di attuazione al c.p.a., va risolta nel senso che il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data. Invece, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile è inammissibile.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 657 dell'11 luglio 2025



Il TAR Milano ritiene che il termine per la costituzione in giudizio di cui all’art. 36, comma 4, D.Lgs. 36/2023 corrisponda al termine per la costituzione in giudizio prevista per il rito ordinario dall’art. 46 c.p.a., il quale ha pacificamente natura ordinatoria (con la conseguenza che è consentito alle parti costituirsi anche oltre il predetto termine - cfr. l’utilizzo anche nell’art. 36, comma 4 in esame, così come nell’art. 46 c.p.a., del verbo “possono” anziché “devono”) e che per individuare il termine per il deposito di memorie e documenti sia necessario riferirsi ai termini processuali previsti dall’art. 55, comma 5, c.p.a., dimidiati ai sensi dell’art. 36, comma 7, D.Lgs. 36/2023, con la conseguenza che le parti possono depositare memorie e documenti fino a un giorno libero prima della camera di consiglio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3225 del 18 novembre 2024


Il TAR Milano ricorda che la violazione dei termini perentori sanciti dall’art. 73, co.1, c.p.a. deve essere verificata in relazione all’udienza in cui effettivamente l’affare viene trattenuto in decisione, sicché il differimento dell’udienza impone di computare i termini a ritroso sanciti dal menzionato art. 73 in relazione alla nuova data.


Il TAR Milano rileva che la memoria finale è stata depositata della difesa della ricorrente in violazione del termine di trenta giorni liberi per le memorie finali prima dell’udienza di trattazione della controversia stabilito dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.; secondo la giurisprudenza, che il Collegio condivide, la memoria finale non può essere convertita in una memoria di replica – che beneficia del termine abbreviato di venti giorni liberi – e quindi la sua tardiva presentazione ne determina l’inutilizzabilità (cfr. Consiglio di Stato, VI, 15 novembre 2021, n. 7591; II, 30 settembre 2019, n. 6534; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 8 maggio 2023, n. 1084; IV, 11 luglio 2022, n. 1162).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1571 del 23 giugno 2023.


Il TAR Milano precisa che nel caso in cui il termine perentorio fissato dall’art. 73 c.p.a., pari a trenta giorni liberi (nei quali dunque non vanno conteggiati il dies a quo e il dies ad quem) prima dell’udienza pubblica scada di domenica il deposito va anticipato (trattandosi di termini a ritroso) al venerdì antecedente ai sensi dell’art. 155 commi 4 e 5 c.p.c. (Cassazione Civile, VI, 14 settembre 2017 n. 21335), operanti nel processo amministrativo per effetto del rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1792 del 26 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, in una controversia concernente la debenza o meno del contributo di costruzione, ritiene tempestiva l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune resistente nella memoria ex art. 73 c.p.a.
Al riguardo il TAR osserva che “Secondo l’orientamento consolidato, infatti, nel processo amministrativo non trovano applicazione le preclusioni processuali di cui all’art. 167 cod. proc. civ.; pertanto, l’eccezione di prescrizione può essere proposta anche dopo la scadenza del termine di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate in primo grado (in tal senso, da ultimo, TRGA Trento n. 103 del 22.6.2021)”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2634 del 29 novembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ritiene tempestivo il deposito della memoria di replica intervenuto nella giornata di sabato, in quanto tale giorno (sabato) è da considerarsi lavorativo ai fini del calcolo dei termini a ritroso stabilito dall’art. 52, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. Consiglio di Stato, III, 17 novembre 2020, n. 7142; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 febbraio 2020, n. 362).
Aggiunge il TAR Milano che le note d’udienza sono inammissibili in assenza di una richiesta di discussione orale della causa che sola può giustificarne il deposito a ridosso dell’udienza (cfr. sui presupposti per il deposito delle “note di udienza” ex art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020 e sulla loro ammissibilità, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 12 marzo 2021, n. 653; ord. 2 aprile 2021, n. 335).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II n. 915 del 9 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato precisa che il termine per il deposito di brevi note stabilito dall’art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 non subisce il dimezzamento disposto dall’art. 87, comma 3, del c.p.a. per i giudizi da trattare in camera di consiglio.
Ribadisce inoltre che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 2020), ove avvenga oltre le ore 12:00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera – ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3149 del 18 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano rigetta una eccezione di tardività con riferimento al deposito di una memoria difensiva avvenuto nella mattinata del sabato e precisa che:
«Come previsto dall’art. 52, co. 5, cod. proc. amm., i termini a ritroso che scadono nella giornata di sabato continuano a scadere in tale giorno e non nel giorno antecedente, non valendo per gli stessi la regola di equiparazione del sabato alla domenica. Va evidenziato che, mentre la proroga del termine scadente in un giorno festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione in molteplici disposizioni, di pari portata non può invece essere considerata la regola di equiparazione del sabato al giorno festivo, prevista dall’art. 155 c.p.c. e dall’art. 52, co. 5, d.lgs. n. 104/2010, “dovendosi alla stessa riconoscere carattere eccezionale, atteso che la sua validità è limitata ai soli atti processuali svolti fuori dall'udienza e solo per i termini che si calcolano in avanti (e non a ritroso)” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2019, n. 6443)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 362 del 24 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano ritiene tardivo il deposito della memoria da parte della ricorrente, effettuato il giorno di scadenza oltre il termine perentorio delle ore 12:00.
Precisa il TAR che l’art. 4, comma 4, dell’Allegato 2 al c.p.a., infatti, prevede che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.
Tale norma va interpretata, per il TAR, nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24:00, ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12:00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del Pat), si considera effettuato – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – il giorno successivo, ed è dunque tardivo; in altre parole, il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.
Concretizzando tale principio nella pratica per il TAR: a) se è depositata alle ore 13:00 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., una memoria, la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12:00 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15:00 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2193 del 21 ottobre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Secondo il Consiglio di Stato va annullata, con rinvio al giudice di primo grado, una sentenza resa in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare che si fonda su un documento acquisito agli atti nonostante il superamento del termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio (previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a.), e nonostante la controparte non abbia consentito il deposito tardivo, atteso che il mancato consenso della controparte al deposito tardivo di documenti si risolve in un vizio del contraddittorio e in violazione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 5075 del 18 luglio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri, al seguente indirizzo.



In base all’interpretazione più restrittiva alla quale aderisce il TAR Piemonte se un termine calcolato a ritroso cade di sabato, il termine ultimo è il venerdì precedente (se è un giorno lavorativo).

La sentenza del TAR Piemonte, Sezione Prima, n. 354 del 28 marzo 2019 (Pres. Giordano, Est. Risso) è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell’ultimo giorno consentito dall’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell’ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell’ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo.
Aggiunge il Consiglio di Stato che questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo; deve dunque ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno) e il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 3309 del 1° giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Cfr. in argomento i precedenti post pubblicati con etichetta "orario di deposito degli atti".

Si veda anche: TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Seconda, 1291 del 29 giugno 2018 (consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo) che afferma che il termine ultimo di deposito alle ore 12:00 permane, dopo l’entrata in vigore del p.a.t., come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.


Il Consiglio di Stato afferma che il comma 4 dell’art. 4 dell’allegato 2 al c.p.a. va interpretato nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12:00, si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo ed è dunque tardivo.
Concretizzando tale principio nella pratica il Consiglio di Stato precisa: a) se è depositata una memoria alle ore 13:00 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12:00 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15:00 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 3136 del 24 maggio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si veda anche Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 344 del 7 giugno 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo e TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1446 dell'8 giugno 2018, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano ritiene fondata l’opposizione alla produzione di memorie e documenti depositati, in violazione dei termini liberi di cui all’art. 73 c.p.a., dopo le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito, essendo indubbia sia la perentorietà dei termini di cui all’art. 73 citato, sia la tassatività del disposto dell’art. 4, ultimo comma, all. 2 al c.p.a., laddove considera, ai fini del computo dei termini a difesa, il deposito dopo le ore 12:00 equiparato al deposito effettuato il giorno successivo; ne consegue la inutilizzabilità dei predetti documenti ai fini della decisione della causa.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 29 dell’8 gennaio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

IL TRGA di Trento ritiene, invece, utilizzabile una memoria depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito, secondo i termini perentori previsti dall'art. 73 c.p.a., in quanto “ai sensi dell’art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, come introdotto dal d.l. 168/2016, la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito e, quindi, coerentemente, fino allo spirare dell’ultimo giorno. Il deposito telematico si considera, quindi, perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno, senza rilevanza preclusiva con riguardo all’ora. Ed è appena il caso di rilevare che una diversa interpretazione mal si concilierebbe con la ratio stessa del sistema di deposito telematico degli atti che ha fatto venir meno i vincoli orari dell’apertura delle cancellerie, nonché con i connessi vantaggi che ne costituiscono la stessa ratio. Tale considerazione non è incisa da quanto dispone l’ultimo periodo di tale comma 4 secondo cui, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo. Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa che per contrastare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo: successivo: trattasi quindi di regola del tutto ragionevole e coerente con i principi presidiati dalla Costituzione”.

La sentenza del TRGA di Trento, Sezione Unica, n. 31 del 13 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

Si veda in argomento anche il seguente post


Il TAR Milano precisa che i termini di cui all’art. 73 c.p.a. per la produzione di documenti e memorie sono perentori e, in quanto tali, non possono essere superati, neanche in presenza di un accordo delle parti, essendo il deposito tardivo di memorie e documenti ammesso in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini di legge, come previsto dall'art. 54, comma 1, c.p.a.; in assenza della suesposta situazione di eccezionalità, il giudice non può tenere conto di documenti tardivamente prodotti, in violazione del termine di legge.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2392 del 19 dicembre 2016 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.