Il TAR Milano precisa che il deposito di una memoria a replica alle deduzioni contenute nella memoria conclusiva di controparte non può ritenersi precluso in mancanza della presentazione della memoria illustrativa finale, visto che il deposito di quest’ultima potrebbe essere ritenuto ultroneo dalla difesa della parte interessata, sorgendo l’interesse alla sua presentazione soltanto per replicare alla memoria prodotta successivamente dalla controparte; in tal modo si evita alle parti del giudizio di dover adempiere a oneri superflui e ingiustificati, non rispettosi dei principi di continenza e di sinteticità che devono riguardare tutte le attività processuali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 8 del 2 gennaio 2024


Il TAR Milano, dopo aver verificato che la memoria depositata dalla ricorrente eccede i limiti dimensionali di cui all’art. 3, comma 1°, lett. b), del D.P.C.S. 22.12.2016 n. 167, secondo le specifiche tecniche di cui all’art. 8, senza che sia stata chiesta autorizzazione alla deroga, dispone che di questa memoria e del suo contenuto, per quanto precisato dall’art. 3 ter, u.c., delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, se ne tenga conto solo entro i suddetti limiti dimensionali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 384 del 13 febbraio 2023.


Il TAR Milano, a fronte di una contestazione della legittimazione e dell’interesse a ricorrere sin dalla memoria di costituzione depositata e, quindi, in tempo ampiamente antecedente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 73, co. 1, c.p.a., osserva che nonostante il lungo lasso temporale a disposizione della parte la stessa produce la documentazione che comproverebbe la propria legittimazione ed il proprio interesse solo oltre la scadenza del termine sopra indicato. Tale termine è, tuttavia, considerato - da costante giurisprudenza che il TAR condivide - perentorio “in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice”; il mancato rispetto dello stesso determina, inoltre, “l’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente (v., tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194), essendo ammesso il deposito tardivo di memorie e documenti in via del tutto eccezionale nei soli casi di dimostrazione dell'estrema difficoltà di produrre l'atto nei termini (v., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511)” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 7.1.2020, n. 37).
Declinando tale principio al caso di specie il TAR osserva come la documentazione non sia soltanto prodotta oltre il termine di legge ma neppure siano dedotte circostanze o ragioni che diano contezza dell’estrema difficoltà a produrre tale documentazione entro il termine né sia formulata istanza ex art. 37 c.p.a.; in ragione di quanto esposto il TAR dichiara inutilizzabile la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente a dimostrazione della legittimazione e dell’interesse a ricorrere.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1664 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.





Il TAR Milano ritiene pienamente ammissibile una costituzione in giudizio avvenuta in prossimità dell’udienza di merito (nella fattispecie quattro giorni prima) e quanto alle difese di merito contenute nell’atto di costituzione precisa che le stesse, certamente tardive, essendo state ribadite oralmente in sede di udienza, non hanno determinato alcuna lesione del contraddittorio (considerato peraltro che nessuna contestazione sul punto era stata sollevata dai difensori delle controparti).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1171 in data 11 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ribadisce l’orientamento secondo il quale non sono ammesse le note d’udienza entro il giorno precedente, in assenza di una richiesta di discussione della causa (art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, richiamato dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020: “In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza”).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1127 del 5 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia precisa che ciascuno dei contendenti ha la possibilità di controdedurre liberamente alle prime difese avversarie entro il termine per il deposito della memoria cautelare o della prima memoria ex art. 73 c.p.a., risultando diversamente circoscritti i contenuti della seconda memoria, “di replica”, la cui funzione è solo quella di contraddire ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate da controparte in vista dell’udienza di merito, senza la possibilità di introdurre argomentazioni che già non siano state precedentemente dedotte.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 399 del 27 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano precisa che il legislatore, con l’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, «ha inteso riservare alle parti l’iniziativa del rinvio della trattazione della causa per l’impossibilità di svolgere le loro difese nell’arco temporale considerato dalla normativa emergenziale (“Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo”), sull’evidente presupposto che la disciplina della “sospensione dei termini” in tal modo introdotta risponde soltanto all’esigenza di tutela di quanti sono stati gravemente ostacolati nel loro agire dall’epidemia sanitaria in atto. Pertanto, se tutte le parti costituite sono state in grado di presentare memorie e di replicare a quelle avversarie – anche con le “brevi note” depositabili fino a due giorni liberi prima dell’udienza –, o hanno liberamente scelto di non produrre ulteriori memorie o documenti, senza chiedere la rimessione in termini, ne deriva che la rinuncia a fruire del beneficio della “sospensione dei termini” risulta insita nella loro condotta e, di conseguenza, non sussistono ostacoli giuridici alla regolare celebrazione dell’udienza “sulla base degli atti depositati”».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 928 del 25 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano rigetta una eccezione di tardività con riferimento al deposito di una memoria difensiva avvenuto nella mattinata del sabato e precisa che:
«Come previsto dall’art. 52, co. 5, cod. proc. amm., i termini a ritroso che scadono nella giornata di sabato continuano a scadere in tale giorno e non nel giorno antecedente, non valendo per gli stessi la regola di equiparazione del sabato alla domenica. Va evidenziato che, mentre la proroga del termine scadente in un giorno festivo rappresenta un principio di carattere generale, disciplinato dalla vigente legislazione in molteplici disposizioni, di pari portata non può invece essere considerata la regola di equiparazione del sabato al giorno festivo, prevista dall’art. 155 c.p.c. e dall’art. 52, co. 5, d.lgs. n. 104/2010, “dovendosi alla stessa riconoscere carattere eccezionale, atteso che la sua validità è limitata ai soli atti processuali svolti fuori dall'udienza e solo per i termini che si calcolano in avanti (e non a ritroso)” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2019, n. 6443)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 362 del 24 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Milano la produzione di documenti nel corpo della memoria di replica può (in determinati casi) considerarsi ammissibile in quanto conforme al paradigma di cui all’articolo 73, comma 1, c.p.a. (come modificato dalla previsione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195) che consente alle parti di presentare repliche “ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi”; regola espressione del generale principio che ritiene ammissibili i nova derivanti dallo svolgimento dialettico del processo e, come tale, idonea ad offrire copertura ad una produzione documentale effettuata al fine di dimostrare l’infondatezza dell’eccezione formulata dal comune in memoria conclusiva e volta a contestare l’omessa prova da parte ricorrente della sua legittimazione e del suo interesse ad agire (nella fattispecie i documenti consistevano in certificati di residenza per replicare ad una eccezione formulata in memoria conclusiva di difetto di legittimazione e di interesse ad agire a proporre ricorso avverso un’autorizzazione alla modifica di un impianto di distribuzione di carburanti).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2212 del 22 ottobre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato, con riferimento all’art. 104, comma 2, c.p.a. – ai sensi del quale, nel giudizio amministrativo di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile – precisa che il requisito della indispensabilità ai fini della decisione della causa impone di ammettere in appello tutti quei documenti che non sono semplicemente “rilevanti” ai fini del decidere, bensì appaiono dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, “necessario” della controversia, per cui siffatta nozione di indispensabilità è in armonia con l’orientamento del giudice civile, secondo cui nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1897 del 21 marzo 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il Consiglio di Stato ribadisce che nel processo amministrativo la facoltà di replica discende in via diretta dall'esercizio della correlata facoltà di controparte di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell'udienza di merito, con la conseguenza che ove quest'ultima facoltà non sia stata esercitata, non può consentirsi la produzione di memoria definita di replica dilatando il relativo termine di produzione (pari a trenta giorni e non a quello di venti giorni prima dell'udienza, riservato dall’art. 73 c.p.a. appunto alle repliche).

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 5277 del 7 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano dichiara inammissibile la memoria depositata nel termine stabilito, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, c.p.a., per la presentazione delle repliche, che non controbatte specificamente alle produzioni effettuate dalla parte ricorrente in vista dell’udienza, ma costituisce l’atto processuale mediante il quale l’Amministrazione resistente articola per la prima volta le proprie difese, prendendo posizione su quanto dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, atteso che esorbita palesemente dai limiti di contenuto assegnati dalla legge alle repliche; queste ultime devono essere riferite ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza; si tratta, quindi, di scritti difensivi che – per ragioni di pienezza del diritto alla difesa e, in particolare, di garanzia della parità delle armi tra le parti – non hanno contenuto libero, ma possono soltanto controbattere alle produzioni avversarie (salva la possibilità per il Collegio di accordare la presentazione tardiva di memorie e documenti, pur sempre nel rispetto del contraddittorio, qualora la produzione nel termine di legge sia risultata estremamente difficile, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, c.p.a.).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 718 del 13 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che:

  • i termini di cui all’art. 73 c.p.a., entro cui le parti possono articolare (con documenti, memorie e repliche) le proprie deduzioni, sono da considerarsi perentori, in quanto espressione di un principio di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice;
  • il comma 3 dell’art. 73 c.p.a. stabilisce che qualora il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, rilevi d’ufficio una questione preliminare, assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie;
  • l’armonizzazione e la necessaria coerenza delle disposizioni di cui al comma 1 e 3 dell'art. 73 c.p.a. impongono, alla luce del principio di garanzia del contradditorio e di ragionevole durata del processo, che le memorie di cui all’art. 73, comma 3, possano vertere esclusivamente sulla questione rilevata d’ufficio dal Giudice, dovendosi ritenere inammissibili deduzioni e argomentazioni ulteriori nonché la produzione di nuovi documenti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1768 del 24 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.