La Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, la Camera Amministrativa della Lombardia Orientale, la Camera Amministrativa dell’Insubria e la Camera Amministrativa di Monza e della Brianza hanno predisposto l'allegato comunicato congiunto sul decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, con oggetto la mancata proroga della disciplina processuale emergenziale per la giustizia amministrativa.
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Il TAR Milano ribadisce l’orientamento secondo il quale non sono ammesse le note d’udienza entro il giorno precedente, in assenza di una richiesta di discussione della causa (art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, richiamato dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020: “In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza”).
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1127 del 5 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 269 del 28 ottobre 2020 il decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 che reca, all’art. 25, la disciplina sulle udienze da remoto nel processo amministrativo per il periodo temporale dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.
Questo il testo:
Art. 25.
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)
1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.
2. Durante tale periodo, salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegio.
3. Per le udienze pubbliche e le camere di consiglio che si svolgono tra il 9 e il 20 novembre 2020, l'istanza di discussione orale, di cui al quarto periodo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, può essere presentata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale.
Termine per il deposito delle note di udienza in caso di assenza di discussione orale
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Il TAR Milano dichiara tardive e quindi non utilizzabili delle note di udienza depositate dalle parti private nei due giorni che precedono l’udienza di merito, in quanto l’udienza si è svolta senza discussione orale ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in legge n. 27/2020), con la conseguenza che le note di udienza avrebbero dovuto essere presentate almeno due giorni liberi prima dell’udienza.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1489 del 3 agosto 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.
L’edilizia e il diritto amministrativo: le novità del decreto semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76)
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Pubblichiamo le slides del prof. Emanuele Boscolo su "L’edilizia e il diritto amministrativo: le novità del
decreto semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76)"
Sui presupposti per definire il giudizio con sentenza semplificata alla luce della normativa processuale emergenziale
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Il TAR Milano, dopo aver preso atto che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti di cui all’articolo 60 c.p.a. che consente al Giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con “sentenza in forma semplificata”, aggiunge con riferimento alla nuova normativa processuale emergenziale:
- 6.1. Va, inoltre, notato come, nel caso di specie, operino le previsioni di cui agli articoli 84, comma 5, del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020 ed il peculiare regime previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazione, dalla L. n. 70/2020, che consente alle parti di richiedere la discussione orale da remoto, in alternativa al solo contraddittorio cartolare. Ora, la prima delle previsioni richiamate consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata “omesso ogni avviso”. Una deroga che, come osservato dalla Sezione, “non pare potersi ritenere di generale ed automatica applicazione dovendosi, comunque, valutare in relazione alla specifica vicenda processuale se la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata possa determinare una compromissione delle prerogative difensive delle parti” (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 13 maggio 2020, n. 805). E ciò in base all’assunto che, secondo l’incisiva definizione della Corte di Cassazione, il contraddittorio costituisce, “il pilastro del processo” (Cassazione civile, Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7055) e, in quanto tale, impone al Giudice di ricercare nella panoplia degli strumenti processuali i mezzi per la sua realizzazione anche laddove ciò non sia espressamente previsto ma sia, comunque, ritenuto opportuno in ragione della concreta vicenda processuale (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, ordinanza 22 aprile 2020, n. 670). Osserva, inoltre, la Sezione che, come affermato in termini generali dalla Corte di Cassazione, il canone del contraddittorio non è formale, bensì elastico proprio “perché plasmato sulla vicenda processuale concreta” (cfr., ancora, Cassazione civile, Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7055; cfr., inoltre, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, Sez. II, 23 aprile 2020, n. 677; T.A.R. per la Campania – sede di Napoli, Sez. VI, 29 aprile 2020, n. 1593).
- 6.1.1. Nella presente controversia nessuna delle parti evidenzia elementi ostativi alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata negli scritti. Né le parti lo fanno avvalendosi della previsione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazione, dalla L. n. 70/2020, che consente di chiedere la discussione da remoto della controversia. L’ordinamento consente, quindi, alle parti di interloquire dando ad esse una facoltà ulteriore rispetto al mero contraddittorio cartolare. Facoltà di cui le parti non si avvalgono non segnalando circostanze ostative a simile definizione del giudizio. Né il Collegio le intravvede d’ufficio; al contrario, la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata non può, nel caso di specie, ritenersi lesiva delle prerogative difensive delle parti che espongono compiutamente le loro difese sulla “res litigiosa”. Inoltre, la materia del contendere risulta circoscritta a pochi aspetti di censura e privi di peculiari profili di complessità.
- 6.2. Quanto esposto al precedente punto si salda e si avvalora, poi, in ragione della previsione di cui all’articolo 120, comma 6, primo periodo, c.p.a. nel testo modificato dall’articolo 4, comma 4, lettera a), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76. Tale disposizione prevede: “Il giudizio è di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente”. Come osservato dal Servizio Studi del Senato della Repubblica (presso cui è in esame, al momento di decisione della causa, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76/2020), tale disposizione “modifica il primo periodo del comma 6, prevedendo come “regola” la definizione del giudizio in esito all'udienza cautelare (ex art. 60 c.p.a) anche in deroga al primo periodo del comma 1 dell'articolo 74 (che prevede che nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata)”. La scelta di far definire il giudizio con sentenza in forma semplificata è, come visto, la regola “ordinaria” introdotta dal nuovo regime. E’, quindi, lo stesso precetto legale che “informa” le parti di simile modalità di definizione del giudizio invertendo il normale meccanismo della previsione di cui all’articolo 60 c.p.a. che rimette integralmente al Collegio tale scelta. Di conseguenza, nella fattispecie in esame non possono ritenersi sussistenti quelle ragioni che sono, invece, a fondamento delle ordinanze con le quali si dà avviso alle parti, nonostante la previsione di cui all’articolo 84, comma 5, del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. Diversamente opinando, del resto, l’avviso del Collegio non finirebbe che risultare l’annuncio dell’applicazione della regola di cui all’articolo 120, comma 6, c.p.a. che, come evidente, non può condizionarsi in parte qua all’emissione di un preventivo avviso».
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.
Modalità di accesso agli Uffici del TAR Lombardia, Milano, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020
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Si allega il decreto del Presidente del TAR Lombardia n. 21 del 30 luglio 2020 recante la disciplina delle modalità di accesso agli Uffici del TAR Lombardia, Milano, per il periodo dal 1° agosto 2020 al 31 agosto 2020.
Protocollo d'intesa per le udienze da celebrarsi al Consiglio di Stato dal 1° agosto 2020 al 15 settembre 2020
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Si allega il protocollo d'intesa per le udienze da celebrarsi al Consiglio di Stato dal 1° agosto 2020 al 15 settembre 2020
Protocollo d'intesa
Il TAR Milano rileva la tardività del deposito delle note d'udienza da parte del ricorrente, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la discussione orale della causa, seppure da remoto, secondo l’art. 4 del DL 28/2020, convertito con legge 70/2020 e il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020.
Precisa al riguardo il TAR che «Il giudizio attuale si svolge pertanto nel rispetto dell’art. 84 comma 5 del DL 18/2020 già sopra citato, norma in forza della quale le note di udienza (che la legge peraltro qualifica come «brevi»), possono essere prodotte entro due giorni liberi prima dell’udienza stessa.
Preme ancora ricordare che, secondo le linee guida del Presidente del Consiglio di Stato sull’attuazione dell’art. 4 del DL 28/2020, il rito di cui al citato art. 4 ed il rito c.d. cartolare di cui all’art. 84 comma 5 sono alternativi tra loro e che fra gli stessi non può esservi alcuna «ibridazione» (così testualmente il punto 3 delle linee guida)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1427 del 23 luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.
Il TAR Milano dichiara tardivo il deposito di una nota difensiva presentata in vista di un’udienza di merito depositata soltanto il giorno precedente, non rispettando il termine di due giorni liberi antecedenti all’udienza di trattazione della controversia, stabilito dall’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, convertito in legge n. 27 del 2020, che in quanto contenuto in una normativa speciale non può ulteriormente essere assoggettato a dimidiazione, nemmeno nelle materie di cui agli artt. 87, 119 e 120 cod. proc. amm.; ciò appare altresì confermato dalle tempistiche indicate nel punto 3 delle Linee guida sull’applicazione dell’art. 4 del d.l. 28/2020 e sulla discussione da remoto del Presidente del Consiglio di Stato del 25 maggio 2020, laddove si specifica che la disciplina di cui al citato art. 84 continua ad applicarsi in assenza di richieste di discussione ai sensi dell’art. 4 del decreto legge n. 28 del 2020, essendo preferibile una ricostruzione duale dei riti delineati dalla normativa, senza ibridazione alcuna fra gli stessi.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1266 del 1° luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.
Il deposito di note difensive ex art. 4, comma 1, D.L. n. 28/2020 è alternativo alla discussione orale
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Il TAR Milano precisa che stante la previsione dell’art. 4, comma 1, del DL 28/2020, il deposito di note difensive è alternativo alla discussione orale mediante collegamento da remoto, sicché il difensore è posto di fronte alla scelta fra la discussione orale – seppure con collegamento telematico – e il deposito di note difensive, che in ogni caso consentono al difensore stesso di essere considerato presente all’udienza (così il penultimo periodo del comma 1 dell’art. 4 citato, che parla chiaramente di «alternativa alla discussione» nel caso di deposito di note difensive).
Ciò posto, il TAR non prende in considerazione le note difensive depositate dalla parte in vista dell’udienza di discussione, considerato che il difensore della parte medesima ha chiesto la discussione mediante collegamento da remoto, discussione che si è poi effettivamente svolta.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1225 del 29 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.
Deposito di documenti e memorie durante la sospensione dei termini ex art. 84 D.L. 18/2020
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Il TAR Milano precisa che il legislatore, con l’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, «ha inteso riservare alle parti l’iniziativa del rinvio della trattazione della causa per l’impossibilità di svolgere le loro difese nell’arco temporale considerato dalla normativa emergenziale (“Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo”), sull’evidente presupposto che la disciplina della “sospensione dei termini” in tal modo introdotta risponde soltanto all’esigenza di tutela di quanti sono stati gravemente ostacolati nel loro agire dall’epidemia sanitaria in atto. Pertanto, se tutte le parti costituite sono state in grado di presentare memorie e di replicare a quelle avversarie – anche con le “brevi note” depositabili fino a due giorni liberi prima dell’udienza –, o hanno liberamente scelto di non produrre ulteriori memorie o documenti, senza chiedere la rimessione in termini, ne deriva che la rinuncia a fruire del beneficio della “sospensione dei termini” risulta insita nella loro condotta e, di conseguenza, non sussistono ostacoli giuridici alla regolare celebrazione dell’udienza “sulla base degli atti depositati”».
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 928 del 25 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.