Si allega la circolare del 10 gennaio 2022 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa con oggetto “Uso dei DPI del tipo FFP2 in occasione delle celebrazioni delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio”.





- il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 che approva le nuove regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico;

- il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 che adotta le linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa.


La Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti, la Camera Amministrativa della Lombardia Orientale, la Camera Amministrativa dell’Insubria e la Camera Amministrativa di Monza e della Brianza hanno predisposto l'allegato comunicato congiunto sul decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, con oggetto la mancata proroga della disciplina processuale emergenziale per la giustizia amministrativa.



Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 133 del 27 maggio 2020 è pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 maggio 2020 recante “Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”.




Sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 30 aprile 2020 è pubblicato il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 “Misure urgenti per la funzionalita' dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”.
L’art. 4 reca disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa.




Il Consiglio di Stato ritiene che «l’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, va interpretato nel senso che: ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale (e ciò in particolare nella fase cautelare, mentre la pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che andrebbero per quanto possibile evitati, stante la necessaria temporaneità e proporzionalità delle misure processuali semplificate legate alla situazione pandemica “acuta” );».

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2538 del 21 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



Il TAR Milano in materia d sospensione del giudizio osserva che:
«2.1. E, invero, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale il campo di applicazione dell’art. 295 c.p.c. è ristretto a quei non comuni casi in cui l’esistenza di una situazione sostanziale sia fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di altra situazione sostanziale, di modo tale che la diversa decisione su quel fatto o elemento darebbe automaticamente luogo ad un conflitto (non teorico, che il sistema largamente ammette) ma pratico di giudicati. E ciò deve avvenire in un contesto – art. 2909 c.c. – nel quale gli accertamenti siano opponibili alle parti, ai loro eredi o agli aventi causa.
2.1.1. Non solo: atteso che l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. si traduce in un temporaneo diniego di giurisdizione, la giurisprudenza ha fissato, anche alla luce della costituzionalizzazione del principio della durata ragionevole dei giudizi (art. 111, comma 2, Cost.) e della stessa effettività del diritto di difesa e del giusto processo (art. 24 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 Carta di Nizza) criteri sempre più rigorosi, in virtù dei quali la sospensione può operare solo allorquando tra due giudizi “esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico”, altresì precisandosi che se la pregiudizialità tecnico-giuridica è determinata dalla relazione tra “rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi” tale per cui “la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo” (per tutte, Cass., SS.UU., 14060/04), la pregiudizialità logica è costituita dalla relazione tra frazioni di un medesimo rapporto giuridico; quando, cioè, si verta su questioni inerenti lo stesso diritto in relazione alle stesse parti.
2.1.2. La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cass., I, 15 maggio 2019, n. 12999).
2.1.3. I principi processualcivilistici sono, naturalmente, applicabili nel giudizio amministrativo, giusta la espressa e speciale –anche rispetto al generale rinvio contenuto all’art. 39 c.p.a.- disposizione foggiata all’art. 79 c.p.a., per cui “la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea”.
2.1.4. Di talchè, si è reiteratamente affermato che ai fini della sospensione del giudizio amministrativo è necessario che il rapporto giuridico della causa “pregiudicante” rappresenti un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nel giudizio “pregiudicato”, per cui l’accertamento effettuato nella prima si imporrà nei confronti di quest'ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare uniformità di decisioni; la pregiudizialità necessaria si pone quindi fra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale che la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima; di guisa che “il rapporto di pregiudizialità in senso tecnico è pertanto configurabile quando il petitum della domanda pregiudiziale costituisce al contempo la causa petendi o, per converso fatto paralizzante (impeditivo, modificativo, estintivo), della domanda dedotta nella causa dipendente medesimo titolo); in estrema sintesi, il nesso di pregiudizialità-dipendenza intercorre tra distinti rapporti giuridici quando l'esistenza di uno dipende dall'esistenza o inesistenza dell'altro ed in base a ciò il fondamentale principio di unità dell'ordinamento giuridico impone la conformità tra giudicati” (CdS, VI, 12 novembre 2019, n. 7773;  Id., id., 1 settembre 2017, n. 4156)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 546 del 24 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Si allegano le prime note esplicative del Presidente del Consiglio di Stato sulle disposizioni introdotte dall'art. 84 del D.L. 18/2020 e riferite alla giustizia amministrativa.

Link alle note pubblicate sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Si allega il nuovo decreto del Presidente del TAR Lombardia emesso il 19 marzo 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dà attuazione alle misure disposte dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020.




Si allega il nuovo decreto del Presidente del TAR Lombardia emesso il 9 marzo 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dà attuazione alle misure disposte dal decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020.


Si allega il comunicato dell'ufficio stampa e comunicazione istituzionale della Giustizia Amministrativa sul Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.

Comunicato


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'8 marzo 2020 il decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020 ,recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale.
L'art. 3 del decreto legge reca misure urgenti in materia di giustizia amministrativa.


Si allegano le Linee guida condivise tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale Forense per contribuire al corretto funzionamento degli uffici giudiziari in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19