Il TAR Milano in materia d sospensione del giudizio osserva che:
«2.1. E, invero, costituisce dato inveterato del diritto vivente quello in forza del quale il campo di applicazione dell’art. 295 c.p.c. è ristretto a quei non comuni casi in cui l’esistenza di una situazione sostanziale sia fatto costitutivo o comunque elemento della fattispecie di altra situazione sostanziale, di modo tale che la diversa decisione su quel fatto o elemento darebbe automaticamente luogo ad un conflitto (non teorico, che il sistema largamente ammette) ma pratico di giudicati. E ciò deve avvenire in un contesto – art. 2909 c.c. – nel quale gli accertamenti siano opponibili alle parti, ai loro eredi o agli aventi causa.
2.1.1. Non solo: atteso che l’applicazione dell’art. 295 c.p.c. si traduce in un temporaneo diniego di giurisdizione, la giurisprudenza ha fissato, anche alla luce della costituzionalizzazione del principio della durata ragionevole dei giudizi (art. 111, comma 2, Cost.) e della stessa effettività del diritto di difesa e del giusto processo (art. 24 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 Carta di Nizza) criteri sempre più rigorosi, in virtù dei quali la sospensione può operare solo allorquando tra due giudizi “esista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico”, altresì precisandosi che se la pregiudizialità tecnico-giuridica è determinata dalla relazione tra “rapporti giuridici sostanziali distinti ed autonomi” tale per cui “la decisione sul primo rapporto si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione del secondo” (per tutte, Cass., SS.UU., 14060/04), la pregiudizialità logica è costituita dalla relazione tra frazioni di un medesimo rapporto giuridico; quando, cioè, si verta su questioni inerenti lo stesso diritto in relazione alle stesse parti.
2.1.2. La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul c.d. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cass., I, 15 maggio 2019, n. 12999).
2.1.3. I principi processualcivilistici sono, naturalmente, applicabili nel giudizio amministrativo, giusta la espressa e speciale –anche rispetto al generale rinvio contenuto all’art. 39 c.p.a.- disposizione foggiata all’art. 79 c.p.a., per cui “la sospensione del processo è disciplinata dal codice di procedura civile, dalle altre leggi e dal diritto dell’Unione europea”.
2.1.4. Di talchè, si è reiteratamente affermato che ai fini della sospensione del giudizio amministrativo è necessario che il rapporto giuridico della causa “pregiudicante” rappresenti un elemento costitutivo della situazione sostanziale dedotta nel giudizio “pregiudicato”, per cui l’accertamento effettuato nella prima si imporrà nei confronti di quest'ultima con efficacia di giudicato, al fine di assicurare uniformità di decisioni; la pregiudizialità necessaria si pone quindi fra rapporti giuridici diversi, collegati in modo tale che la situazione giuridica della causa pregiudiziale si pone come elemento costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del distinto rapporto dedotto nella causa dipendente, la cui esistenza è dunque necessariamente presupposta dalla prima; di guisa che “il rapporto di pregiudizialità in senso tecnico è pertanto configurabile quando il petitum della domanda pregiudiziale costituisce al contempo la causa petendi o, per converso fatto paralizzante (impeditivo, modificativo, estintivo), della domanda dedotta nella causa dipendente medesimo titolo); in estrema sintesi, il nesso di pregiudizialità-dipendenza intercorre tra distinti rapporti giuridici quando l'esistenza di uno dipende dall'esistenza o inesistenza dell'altro ed in base a ciò il fondamentale principio di unità dell'ordinamento giuridico impone la conformità tra giudicati” (CdS, VI, 12 novembre 2019, n. 7773;  Id., id., 1 settembre 2017, n. 4156)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 546 del 24 marzo 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Milano, non è configurabile, in base al quadro normativo di riferimento complessivamente considerato, un principio che obblighi la stazione appaltante a non assumere, in generale, statuizioni incidenti su un rapporto in relazione al quale sia stato disposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, poiché il rinvio, di per sé, non determina alcuna sospensione dell’esercizio degli ordinari poteri amministrativi, compresi quelli di secondo grado, espressivi della funzione di riesame in autotutela di cui è titolare l’amministrazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1634 del 2 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che in caso di sospensione c.d. “impropria” - che trova ingresso nel processo amministrativo allorquando sia pendente avanti alla Corte costituzionale questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile al giudizio sospeso, ma sollevata in una diversa causa - il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso:
- è quello sancito dall’art. 80, comma 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo, vale a dire 90 giorni, ovvero, nel caso di dimidiazione dei termini 45 giorni (artt. 119 e 120 c.p.a.);
- decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce l’incidente di costituzionalità posto a fondamento del provvedimento di sospensione “impropria” e non già dalla notificazione operata dal soggetto interessato alle controparti a fini sollecitatori, in quanto tale meccanismo, rimesso alla mera volontà delle parti, colliderebbe con il principio di ragionevole durata del processo, essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo.
Aggiunge il TAR che l’applicazione dei principi elaborati in tema di sospensione “impropria” in pendenza di questioni di costituzionalità, va estesa, in via analogica e per ragioni di ordine sistematico, anche all'ipotesi di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE operato in giudizio pendente tra altre parti; in questo caso il dies a quo di tale termine è da rinvenire nella data di pubblicazione del dispositivo della decisione della CGUE, ai sensi dell’art. 92 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, sistema di pubblicità legale equiparabile a quello contemplato per le pronunzie della Corte costituzionale (pubblicate all’interno della Gazzetta Ufficiale), idoneo a garantire la conoscenza/conoscibilità generale delle sorti del giudizio di rimessione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1589 del 26 giugno 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.