L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha formulato il seguente principio di diritto:
Qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall’art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell’art. 155, primo comma, c.p.c.
Consiglio di Stato, Ad. Pl., n. 11 del 3 settembre 2022.
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Anche il TAR Brescia, dopo il TAR Milano, ritiene che il termine di perenzione ultraquinquennale di cui all’articolo 82, comma 1, c.p.a., non essendo correlato al compimento di specifiche attività processuali delle parti, non è soggetto alla sospensione straordinaria dei termini processuali di cui alla normativa emergenziale per l’epidemia da Covid 19, laddove invece resta soggetto a tale sospensione straordinaria il diverso termine di 180 giorni dalla comunicazione dell’avviso di perenzione ultraquinquennale, previsto dallo stesso articolo 82, comma 1, c.p.a., per la presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza da parte delle parti interessate, trattandosi per l’appunto di un termine a cui è correlato il compimento di una specifica attività processuale.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 698 del 27 luglio 2021.
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Il TAR Milano ritiene che la sospensione straordinaria dell’art. 84 c. 1 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 15 aprile 2020 non si applica al termine quinquennale di cui all’art. 82 c.p.a.; precisa il TAR che l’art. 84 c. 1 d.l. n. 18/2020, nel disporre che “tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi”, rinvia espressamente, quanto alla disciplina, all’articolo 54, comma 2 c.p.a., il quale a sua volta dispone la sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno; sospensione quest’ultima che, secondo orientamento condiviso dal collegio, non si applica al termine quinquennale di cui all’art. 82 c.p.a., stante la sua natura sostanziale.
Aggiunge che quanto ai motivi aggiunti impropri, gli stessi, oltre a costituire una domanda nuova, integrano un nuovo atto di impulso processuale, dal quale deve computarsi un nuovo termine quinquennale ai fini della perenzione onde occorre distinguere tra la perenzione del ricorso originario e quella del ricorso per motivi aggiunti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1787 del 22 luglio 2021.
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Il TAR Milano precisa che il legislatore, con l’art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020, «ha inteso riservare alle parti l’iniziativa del rinvio della trattazione della causa per l’impossibilità di svolgere le loro difese nell’arco temporale considerato dalla normativa emergenziale (“Il giudice, su istanza proposta entro lo stesso termine dalla parte che non si sia avvalsa della facoltà di presentare le note, dispone la rimessione in termini in relazione a quelli che, per effetto del secondo periodo del comma 1, non sia stato possibile osservare e adotta ogni conseguente provvedimento per l’ulteriore e più sollecito svolgimento del processo”), sull’evidente presupposto che la disciplina della “sospensione dei termini” in tal modo introdotta risponde soltanto all’esigenza di tutela di quanti sono stati gravemente ostacolati nel loro agire dall’epidemia sanitaria in atto. Pertanto, se tutte le parti costituite sono state in grado di presentare memorie e di replicare a quelle avversarie – anche con le “brevi note” depositabili fino a due giorni liberi prima dell’udienza –, o hanno liberamente scelto di non produrre ulteriori memorie o documenti, senza chiedere la rimessione in termini, ne deriva che la rinuncia a fruire del beneficio della “sospensione dei termini” risulta insita nella loro condotta e, di conseguenza, non sussistono ostacoli giuridici alla regolare celebrazione dell’udienza “sulla base degli atti depositati”».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 928 del 25 maggio 2020.
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Pubblichiamo le slides predisposte dal prof. avv. Emanuele Boscolo su "IL DIRITTO AMMINISTRATIVO DELL’EMERGENZA. La decretazione d’urgenza. La sospensione dei termini".