Il TAR Milano ribadisce l’orientamento secondo il quale non sono ammesse le note d’udienza entro il giorno precedente, in assenza di una richiesta di discussione della causa (art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 2020, convertito dalla legge n. 70 del 2020, richiamato dall’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, convertito in legge n. 176 del 2020: “In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza”).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1127 del 5 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato precisa che il termine per il deposito di brevi note stabilito dall’art. 84, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 non subisce il dimezzamento disposto dall’art. 87, comma 3, del c.p.a. per i giudizi da trattare in camera di consiglio.
Ribadisce inoltre che il deposito con il processo amministrativo telematico è possibile fino alle ore 24:00, ma, se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dalla legge (art. 73, comma 1, c.p.a. o art. 84 comma 5, del D.L. n. 18 del 2020), ove avvenga oltre le ore 12:00 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del PAT), si considera – ai soli fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3149 del 18 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.