Nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l'esclusione dell'offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., potendo consentire ad un'offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull'offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 720 del 3 marzo 2025


La legge di bilancio per l’anno 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207, pubblicata sul supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2024) ha previsto all’art. 1, comma 813, la revisione della disciplina sui limiti dimensionali degli atti del processo amministrativo.
Questo è il testo:
813. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio, il comma 5 dell’articolo 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dai seguenti:
« 5. Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.
5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l’importo di cui al comma 5 tenendo conto dell’entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.
5-ter. Si applica l’articolo 15 »


Il TAR Milano, dopo aver verificato che la memoria depositata dalla ricorrente eccede i limiti dimensionali di cui all’art. 3, comma 1°, lett. b), del D.P.C.S. 22.12.2016 n. 167, secondo le specifiche tecniche di cui all’art. 8, senza che sia stata chiesta autorizzazione alla deroga, dispone che di questa memoria e del suo contenuto, per quanto precisato dall’art. 3 ter, u.c., delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, se ne tenga conto solo entro i suddetti limiti dimensionali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 384 del 13 febbraio 2023.