La mera richiesta volta ad ottenere delucidazioni sulla interpretazione dell'offerta tecnica non comporta che i chiarimenti resi costituiscano una modifica dell'offerta presentata in gara, se essi sono limitati a specificare la portata di elementi già interamente contenuti nella stessa offerta. La facoltà di cui all’art. 101, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, definita come “soccorso procedimentale”, consente alla stazione appaltante di sollecitare chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica, al fine di dirimere le eventuali ambiguità riscontrate sulla portata dell’impegno negoziale assunto dal concorrente e di evitare, nel rispetto della par condicio competitorum, eccessivi formalismi nell’applicazione delle regole della gara.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1 del 4 gennaio 2025


Nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore. Pertanto, una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo, comporta l'esclusione dell'offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., potendo consentire ad un'offerta qualitativamente peggiore o maggiormente onerosa di prevalere sull'offerta migliore per motivi che nulla hanno a che fare con l'interesse pubblico

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 720 del 3 marzo 2025


Il TAR Milano ricorda la consolidata giurisprudenza, secondo la quale il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica risponde alla finalità di garantire la segretezza dell’offerta economica, dovendosi perciò evitare che l’offerta tecnica contenga elementi che consentano di ricostruire, nel caso concreto, l’entità dell’offerta economica. Coerente con detta finalità è l’affermazione giurisprudenziale secondo cui il divieto non va inteso in senso assoluto, impedendo cioè l’indicazione di qualsivoglia elemento a contenuto economico, bensì relativo, in modo da consentire l’inclusione di singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché non facenti parte dell’offerta economica o comunque aventi portata marginale, con indagine da condurre in concreto, verificando l’attitudine dello specifico elemento divulgato a rendere effettivamente percepibile il contenuto dell’offerta economica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2551 del 2 novembre 2023


Il TAR Milano, ricorda che (cfr. C.d.S., Sez. V, 14 gennaio 2019, n. 291) ove la lex specialis preveda (e potrebbe anche non farlo), unitamente ai criteri "generali" di valutazione dell'offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, tale scelta refluisce sulla motivazione del giudizio nel senso che l'idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; osserva quindi che nel caso scrutinato i criteri di valutazione della qualità tecnica dell’offerta (la qualità e completezza della documentazione, la congruenza, efficacia e affidabilità delle soluzioni e delle proposte formulate nonché la chiarezza nell'esposizione) sono troppo generici, non omogenei e sono utilizzabili in modo sia cumulativo che alternativo dai membri della Commissione, senza una precisa attribuzione di punteggio; non sono quindi idonei a dare adeguata indicazione del giudizio tecnico oggettivo espresso, in quanto non è possibile ricostruire l’iter logico seguito dai componenti della Commissione di gara, finendo quindi per escludere dal sindacato giurisdizionale il contenuto stesso dell’offerta; in mancanza di un preciso criterio di valutazione è infatti impossibile effettuare un confronto tra le offerte.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1550 del 19 giugno 2023


Il TAR Milano ricorda che la possibilità che l’offerta tecnica sia accompagnata da dati economici, in conformità a costante orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cons.St., III, 9 gennaio 2020 n. 167), deve ritenersi ammessa laddove il dato economico trovi la sua giustificazione nel contenuto della proposta tecnica in quanto indispensabile al fine di esporre la proposta e di consentire la valutazione della stessa da parte della Commissione (ove si tratti di dati inscindibili dagli aspetti di carattere qualitativo da enunciare in sede di offerta tecnica), e comunque gli elementi esposti abbiano carattere del tutto marginale rispetto alla base d’asta ribassabile e non siano di portata tale da consentire la ricostruzione dell’offerta economica nel suo complesso prima dell’apertura della busta relativa (ex multis, Cons.St., III, 3 dicembre 2021 n. 8047)

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1446 del 12 giugno 2023.



Il TAR Milano, con riferimento all’attribuzione del punteggio tecnico con criteri on/off, osserva quanto segue:
<<- l’art. 95 del d.l.vo 2016 n. 50 affronta il rapporto tra il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso, evidenziando la residualità di quest’ultimo – in particolare commi 3 e 4 – nonché prevedendo un tetto massimo alla rilevanza attribuibile al criterio economico, che non può eccedere il 30%, in base al comma 10 bis (cfr. in argomento T.A.R. Liguria, sez. II, 27 dicembre 2019, n. 1024);
- ne deriva, in generale, che, quando sia prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la concreta articolazione dei criteri e dei relativi punteggi deve essere tale da conservare la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, senza neutralizzarla con parametri esclusivamente tabellari;
- in tale contesto si inseriscono i criteri c.d. on/off, che introducono un’alternativa secca tra attribuzione del punteggio pieno, in caso di offerta di un particolare elemento e punteggio pari a zero in caso di mancanza di detto elemento;
- il criterio on/off si caratterizza, quindi, per il fatto di escludere qualunque graduazione del punteggio tra il minimo e il massimo;
- si tratta di una metodologia che di per sé non è illegittima, perché l’art. 95 cit. stabilisce che la ponderazione relativa a ciascuno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica avvenga “anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”;
- nondimeno, il problema è quello di stabilire il limite all’utilizzabilità del criterio on/off che, se impiegato in modo preponderante, potrebbe rendere irrilevanti i profili qualitativi dell’offerta, contraddicendo la previsione del bando che fissa il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del minor prezzo;
- nel caso di specie, il bando articola i criteri di valutazione dell’offerta tecnica in subcriteri, prevedendo nel complesso l’attribuzione di 70 punti;
- nell’ambito dell’articolazione in subcriteri solo 15 punti complessivi sono assegnabili sulla base di un’alternativa secca di tipo on/off;
- gli ulteriori 55 punti sono distribuiti sulla base di una articolata graduazione dei punteggi tra un minimo e un massimo, con previsione di valori intermedi, correlati a specifici profili tecnici;
- tale modus procedendi non contrasta con la scelta effettuata per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto non si sostanza nella previsione di criteri rigidi di tipo quantitativo, ma nell’articolazione di subpunteggi predeterminati, che valorizzano i diversi profili tecnici delle offerte e consentono di premiare quelle che presentano un maggior pregio tecnico;
- del resto la giurisprudenza ha precisato che “il metodo di attribuzione si/no, pur ridimensionando in parte il margine di apprezzamento del merito tecnico dell’offerta, non lo esclude, anticipando, piuttosto, la valutazione dei requisiti tecnici che devono essere offerti, con la conseguenza che si ha poi un controllo finalizzato a comprovarne il possesso. Ciò significa che comunque la valutazione dell’offerta ha tenuto conto della componente tecnica” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094);
- non solo, in relazione a taluni dei criteri previsti, il bando prevede la produzione di una descrizione esaustiva a corredo dell’offerta tecnica, correlando ad essa e al suo contenuto il punteggio attribuibile;
- si tratta di un profilo che valorizza la discrezionalità tecnica della stazione appaltante, cui è attribuito il compito di valutare le offerte a partire dal contenuto delle descrizioni richieste, apprezzandone la completezza;
- ne deriva che i criteri e i sub criteri previsti dal bando e le connesse modalità di attribuzione del punteggio non contraddicono la scelta effettuata per il parametro dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma introducono graduazioni di punteggi compatibili con tale scelta e riservano espressamente spazi valutativi adeguati alla stazione appaltante.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 364 del 10 febbraio 2023.


Il TAR Milano osserva che i criteri ambientali minimi rappresentano gli strumenti per il perseguimento degli obiettivi ambientali di cui al Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione e devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. Consiglio di Stato, V, 5 agosto 2022, n. 6934).
Tali disposizioni non hanno natura meramente programmatica, ma costituiscono obblighi immediatamente cogenti per le Stazioni appaltanti, come emerge con evidenza dal comma 3 dell’art. 34, il quale stabilisce che “l’obbligo di cui ai commi 1 e 2 [in precedenza richiamati] si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione” (cfr. Consiglio di Stato, V, 3 febbraio 2021, n. 972).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2178 del 4 ottobre 2022.


Il TAR Milano precisa che:
<<Il divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica è un corollario dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa e di par condicio dei concorrenti ed è finalizzato alla tutela della segretezza dell’offerta economica, in modo che la conoscenza anche di alcuni degli elementi che la compongono non possa condizionare la valutazione degli elementi discrezionali che compongono l’offerta tecnica.
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale che il Collegio condivide, perché sia violato il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, è sufficiente l’astratta possibilità, per la commissione giudicatrice, di conoscere il contenuto di alcune componenti dell’offerta economica contestualmente alla valutazione dell’offerta tecnica (Consiglio di Stato, Sezione III, 7 aprile 2021, n. 2819; Sezione V, 19 ottobre 2020, n. 6308; 29 aprile 2020, n. 2732; 24 gennaio 2019, n. 612).
Tale interpretazione possibilista è l’unica compatibile con la tutela avanzata che postula il principio di segretezza dell’offerta economica negli appalti da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, posto a presidio dell’imparzialità di giudizio della commissione giudicatrice>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 752 del 4 aprile 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano con riguardo all’articolo 32, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta, precisa che:
<<Il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco, è posto a presidio – da un lato – del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e – dall’altro – a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione. La presentazione di un’unica offerta capace di conseguire l'aggiudicazione, infatti, è il frutto di un’attività di elaborazione nella quale ogni impresa affronta il rischio di una scelta di ordine tecnico, che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione delle possibilità di vittoria (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6695; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 25 maggio 2020, n. 928; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 11 febbraio 2019, n. 193).
Alla luce di quanto sopra, dunque, la possibilità di presentare una pluralità di offerte o offerte alternative, comportando l’opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non potrebbe mai essere accordata o riservata ad una sola impresa concorrente, ma dovrebbe comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio e, pertanto, prevista e regolata nella lex specialis (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 928/2020 cit.)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 836 del 30 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato precisa che l’art. 83, comma 8, del codice degli appalti si riferisce alle “prescrizioni” a pena di esclusione che le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara, ma che non possono essere ulteriori a quelle previste dal codice e dalle altre leggi a pena di nullità, ma che sono ben diverse dai “requisiti” della fornitura; pertanto, deve essere esclusa dalla gara un’impresa che abbia offerto un prodotto privo dei requisiti minimi di carattere tecnico richiesti per la partecipazione alla gara.

Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5464 del 15 settembre 2020.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



A fronte di una richiesta di esclusione da una gara per la violazione del disposto di cui all’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 (“I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto”), il TAR Milano ritiene la pretesa infondata, atteso che l’oggetto della procedura di gara è la fornitura di macchinari, risultando viceversa del tutto irrilevante, a tal fine, l’individuazione del soggetto che li fabbrica o li produce.
Precisa il TAR al riguardo che «secondo una condivisibile giurisprudenza, in assenza di una specifica clausola contenuta nel bando di gara, non può ritenersi illegittima l’ammissione alla gara di un concorrente non produttore di un bene oggetto della fornitura pubblica, né può ipotizzarsi la realizzazione di un sostanziale subappalto in favore del medesimo produttore da parte dell’aggiudicatario, considerato che è sufficiente che il partecipante abbia la materiale e giuridica disponibilità del prodotto, restando estraneo alle relative obbligazioni contrattuali il produttore dei beni (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 27 ottobre 2016, n. 1977; altresì T.A.R. Lazio, Roma, I bis, 20 febbraio 2018, n. 1956; per un caso in cui anche il prodotto realizzato e brevettato da un operatore può far parte della fornitura offerta da altro soggetto concorrente nella medesima gara, Consiglio di Stato, III, 7 marzo 2019, n. 1577)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1266 del 1° luglio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.




Il TAR Milano precisa che quando è prescelto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la concreta articolazione dei criteri e dei relativi punteggi deve essere tale da conservare la discrezionalità tecnica dell’amministrazione, senza neutralizzarla con parametri esclusivamente tabellari; in tale contesto si inseriscono i criteri c.d. on/off che introducono un’alternativa secca tra attribuzione del punteggio pieno, in caso di offerta di un particolare elemento e punteggio pari a zero in caso di mancanza di detto elemento; il criterio on/off si caratterizza, quindi, per il fatto di escludere qualunque graduazione del punteggio tra il minimo e il massimo; si tratta di una metodologia che di per sé non è illegittima, perché l’art. 95 cit. stabilisce che la ponderazione relativa a ciascuno dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica avvenga “anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato”; nondimeno, il problema è quello di stabilire il limite all’utilizzabilità del criterio on/off che, se impiegato in modo preponderante, potrebbe rendere irrilevanti i profili qualitativi dell’offerta, contraddicendo la previsione del bando che fissa il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del minor prezzo (nella fattispecie è stato ritenuto non contrastante con la scelta effettuata per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando che articola i criteri di valutazione dell’offerta tecnica in subcriteri, prevedendo nel complesso l’attribuzione di 70 punti e che prevede che nell’ambito dell’articolazione in subcriteri solo 15 punti complessivi siano assegnabili sulla base di un’alternativa secca di tipo on/off, mentre gli ulteriori 55 punti siano distribuiti sulla base di una articolata graduazione dei punteggi tra un minimo e un massimo, con previsione di valori intermedi, correlati a specifici profili tecnici).

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1010 del 8 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



Il TAR Milano precisa che in materia di gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa un consolidato indirizzo giurisprudenziale distingue tra soluzioni migliorative e varianti vere e proprie; le prime possono applicarsi a tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara, salva l’immodificabilità delle caratteristiche progettuali stabilite nel bando e nel capitolato; le varianti, invece, si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi, che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 971 del 1 giugno 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano ricorda, in ordine alle modalità di presentazione delle offerte, che “è regola generale che grava sul concorrente l’obbligo di presentare un’offerta certa, seria, completa e immodificabile, che lo stesso deve attenersi all’obbligo di diligenza ex art. 1176 cod.civ. e che opera nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non potendo l’offerente liberamente modificare ex post, per asseriti errori, quanto ha dichiarato in sede di gara, posto che, al momento della sua presentazione, l’offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata; in ragione di ciò – si è detto – la rettifica di eventuali errori è ammissibile a condizione che si tratti di correzione di “errore materiale”, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, per risultare altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, tanto più che, intese come atto negoziale, le offerte vanno interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, cosicché alla rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo si può pervenire a condizione che ciò avvenga con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 739 del 6 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri



Secondo il TAR Milano, appare rispondente ad un’appropriata gestione delle modalità di scelta del contraente privato pretendere che un bene abbia già in sede di offerta tutte le caratteristiche essenziali per il suo utilizzo (nella fattispecie il requisito della registrazione nel «Repertorio dei dispositivi medici» di determinate protesi), posto che, da un lato, i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e di libertà di iniziativa economica e di concorrenza impongono la parità di trattamento fra i concorrenti in gara, e quindi la necessità che tutti i prodotti offerti siano contestualmente valutati secondo le caratteristiche e i requisiti posseduti e attestati dall’offerente al medesimo momento di presentazione dell’offerta, e che, dall’altro lato, è financo legittimo dubitare che l’immissione in commercio di un prodotto coincida con la sottoscrizione del contratto per la fornitura dello stesso, per potersi invece ragionevolmente sostenere che l’offerta di un prodotto in una pubblica gara costituisca un’ipotesi di commercializzazione, intesa come presentazione al mercato di un bene avente tutte le caratteristiche essenziali per il suo utilizzo.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2191 del 18 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato precisa che in sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 1097 del 18 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che l’errore materiale nell’offerta direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque; il principio appena riferito è strettamente correlato a quello dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta, posto a tutela sia della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, sia del valore della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1 del 3 gennaio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano è indubbio che nella scelta dell’oggetto dell’appalto, nella determinazione cioè delle prestazioni che devono essere rese dall’appaltatore, in relazione alle esigenze di pubblico interesse che il contratto deve soddisfare, la stazione appaltante goda di ampia discrezionalità; cionondimeno, la discrezionalità non può trasmodare in una ingiustificata restrizione della concorrenza; questo non significa che la stazione appaltante non possa pretendere che il prodotto della fornitura presenti determinate caratteristiche tecniche, anche a costo di ridurre grandemente la platea dei possibili offerenti; è tuttavia necessario che la decisione sia assunta all’esito di una approfondita istruttoria che enuclei i fabbisogni da soddisfare, individui le possibili soluzioni tecniche, valuti l’eventuale equipollenze tra prodotti rispetto ai risultati che si intende raggiungere; gli esiti di tale istruttoria devono poi evincersi dai documenti di gara, quale corredo motivazionale della scelta discrezionale adottata dalla stazione appaltante.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2897 del 31 dicembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



La Corte di Giustizia UE in ordine alla questione relativa alla fissazione dei requisiti minimi per la valutazione tecnica di un’offerta in una gara d’appalto statuisce i seguenti principi:

«1) La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad imporre, nel capitolato d’oneri di una gara d’appalto con procedura aperta, requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicché le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalla successiva valutazione fondata sia su criteri tecnici sia sul prezzo.
2) L’articolo 66 della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che autorizza le amministrazioni aggiudicatrici ad imporre, nel capitolato d’oneri di una gara d’appalto con procedura aperta, requisiti minimi per la valutazione tecnica, cosicché le offerte presentate che, al termine di tale valutazione, non raggiungono una soglia di punteggio minima prestabilita sono escluse dalle fasi successive dell’aggiudicazione dell’appalto, e ciò a prescindere dal numero di offerenti restanti».

La sentenza della Quarta Sezione del 20 settembre 2018 (causa C-546/16) della Corte di Giustizia UE è consultabile sul sito della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.


Il TAR Milano precisa che il divieto di commistione fra offerta tecnica ed economica deve essere valutato in concreto, alla luce anche dei principi di proporzionalità ed economicità dell’azione amministrativa, per cui non può ritenersi vietato in senso assoluto l’inserimento nell’offerta tecnica di elementi di carattere economico; il divieto citato può reputarsi violato qualora dalla lettura dell’offerta tecnica la stazione appaltante possa agevolmente desumere il contenuto dell’offerta economica, considerato che la “ratio” del principio di cui sopra è quello di mantenere la segretezza dell’offerta economica prima dell’attribuzione del punteggio tecnico.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1649 del 4 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.