Il TAR Milano ricorda il consolidato indirizzo giurisprudenziale in merito alla possibilità di rettificare l’errore materiale, secondo il quale, nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque; la correzione dell’errore materiale postula la concreta possibilità per la stazione appaltante di sostituire la volontà erroneamente estrinsecata attraverso l’offerta con una diversa volontà, rimasta inespressa, ma agevolmente desumibile dal documento. In sostanza la volontà inespressa, o non correttamente espressa, ma specificamente e funzionalmente diretta a correggere il profilo investito dall’errore materiale, dovrebbe essere già presente nel contesto dell’offerta e agevolmente ritraibile dalla stazione appaltante.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3210 del 15 novembre 2024


Il TAR Milano precisa che l’errore materiale può essere ravvisato solo in quelle fattispecie di errore ostativo desumibili ictu oculi dall’esame complessivo dell’offerta e non da fonti di conoscenza estranee.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2006 del 14 settembre 2022.


Secondo il TAR Milano:
<<il concetto di “refuso” è quello di un mero errore materiale dovuto alla svista di un compilatore (in analogia con l’art. 1430 del codice civile sull’errore di calcolo), ma non può sostenersi che la scelta di una precisa formula matematica di attribuzione di punteggio costituisca un semplice errore materiale, come tale facilmente riconoscibile con l’ordinaria diligenza ed emendabile da chiunque (sulla rilevanza e sui limiti degli errori materiali nelle gare pubbliche si veda, fra le più recenti, TAR Lazio, Sezione II-bis, sentenza n. 9448/2021).
In conclusione, deve ribadirsi che, anche in caso di eventuali errori nella legge di gara, la commissione non ha alcun potere di modifica o di disapplicazione della stessa, dovendo semmai sospendere la procedura per porre la questione al Responsabile del Procedimento, per l’esercizio dei poteri riconosciutigli dalla legge (cfr. l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2205 del 11 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia precisa che la circostanza che siano note le offerte economiche non costituisce un ostacolo per la commissione per correggere i propri errori, in quanto la stazione appaltante può correggere i propri errori fino al momento dell’aggiudicazione (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 settembre 2020 n. 5711); occorre naturalmente evitare che nella correzione si insinuino elementi discrezionali sospettabili di avere finalità ulteriori, come, ad esempio, l’alterazione dei rapporti tra le offerte tecniche o il ridimensionamento del peso delle offerte economiche; la condizione che garantisce dal rischio e dal sospetto di manipolazioni è costituita dal fatto che la commissione giudicatrice operi per addizione o sottrazione di punteggio nel rispetto dello schema decisorio stabilito in precedenza; l’intervento correttivo deve quindi svolgersi secondo parametri oggettivi che abbiano un sicuro ancoraggio nella lex specialis e nelle scelte di metodo adottate ex ante dalla commissione giudicatrice, oltre che nelle regole della materia note a tutti gli operatori economici.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II , n. 302 del 29 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano ricorda, in ordine alle modalità di presentazione delle offerte, che “è regola generale che grava sul concorrente l’obbligo di presentare un’offerta certa, seria, completa e immodificabile, che lo stesso deve attenersi all’obbligo di diligenza ex art. 1176 cod.civ. e che opera nei suoi confronti il principio di autoresponsabilità, non potendo l’offerente liberamente modificare ex post, per asseriti errori, quanto ha dichiarato in sede di gara, posto che, al momento della sua presentazione, l’offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata; in ragione di ciò – si è detto – la rettifica di eventuali errori è ammissibile a condizione che si tratti di correzione di “errore materiale”, necessariamente riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, per risultare altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza, tanto più che, intese come atto negoziale, le offerte vanno interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, e a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, cosicché alla rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo si può pervenire a condizione che ciò avvenga con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 739 del 6 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano precisa che le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto; tale attività interpretativa può, quindi, anche consistere nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente; va, allora, ribadita, per il TAR, la legittimità del potere di rettifica di errori materiali o refusi da circoscrivere nelle ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale è stata comunque espressa nell’offerta e risulta palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 cod. civ.


TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2684 del 17 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato ritiene che l’art. 86 c.p.a. – ai sensi del quale «ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione» -  deve essere interpretato, in coerenza con la natura del procedimento di correzione, nel senso che sia possibile correggere soltanto gli errori commessi dal giudice, sia perché in tal senso univocamente depone il tenore del cit. art. 86 c.p.a. e dell’art. 287 c.p.c. , sia anche perché con riguardo agli scritti delle parti non è possibile svolgere attività volta ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di un errore materiale, venendo in rilievo elementi nella disponibilità della parte.

Il decreto collegiale della Sezione Sesta del Consiglio di Stato n. 5404 del 21 novembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.