<<per giurisprudenza costante, se è vero che le sedute di una commissione di gara devono inspirarsi al principio di concentrazione, e che conseguentemente, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve avvenire senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l’assoluta indipendenza di giudizio dell'organo incaricato della valutazione stessa, è anche vero che tale principio va coniugato con altri concorrenti principi che informano l'azione amministrativa nelle gare di appalto, ed è derogabile in presenza di ragioni oggettive, quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il loro numero, l’indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti che giustificano il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate.In particolare, è anche necessario che la ricorrente offra almeno la prova che l'asserita dilatazione dei tempi di gara abbia alterato i risultati o comportato una manipolazione delle buste contenenti le offerte, anche alla luce del principio generale posto dall'art. 21-octies, L. n. 241/90, per il quale il vizio formale, che non abbia avuto effetti sostanziali sul contenuto dell'atto, non ne può comportare l'annullamento (C.S., Sez. III, 24.10.2017 n. 4903)>>
Commissione di gara e requisito dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto
Separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari in una gara d’appalto
Modalità di nomina della commissione di gara nelle more della istituzione dell'albo dei commissari presso ANAC
Partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti che siano già intervenuti nella procedura concorsuale
Sindacato da parte del giudice sull’attività della commissione giudicatrice e motivazione tautologica della sentenza
Compatibilità delle funzioni del RUP con quelle di commissario di gara
Potere della Commissione di gara di riesaminare il procedimento di gara già espletato
- la regola fissata dall'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
- l'enunciato requisito dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;
- non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 13 del 7 maggio 2013, nell'esaminare una procedura di gara indetta da un comune della Provincia di Como per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale, ha enunciato il seguente principio: "In sede di affidamento di una concessione di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 84, comma 4 (relativo alle incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice) e 10 (relativo ai tempi di nomina della commissione) del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto espressive dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, richiamati dall’art. 30, comma 3, del medesimo d.lgs.”.
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.