I vizi che inficiano la nomina o la composizione della commissione di gara non si trasmettono in via automatica ai lotti diversi rispetti a quello oggetto di impugnativa poiché tale effetto viene precluso dall’autonomia delle singole procedure di gara relative ai diversi lotti attinenti al medesimo bando. A differenza della pubblicazione del bando di gara, la nomina commissione, sebbene costituisca un segmento o tronco procedimentale unitario per tutti i lotti, non ha rispetto alle singole aggiudicazioni natura di atto presupposto tale per cui l’illegittimità che la colpisce si trasmette in via derivata, con effetto caducante, verso le aggiudicazioni diverse rispetto a quella oggetto di impugnazione. Il vizio che colpisce la commissione di una gara ad oggetto plurimo rimane un vizio di quella specifica procedura di gara che inficia in via derivata, con effetto viziante, tutte le aggiudicazioni, ma che potrà essere fatto valere, attesa l’autonomia delle gare relativa ai vari lotti, mediante apposita impugnativa o ricorso cumulativo. Nonostante l’annullamento dell’aggiudicazione di un lotto, in mancanza di specifico gravame le altre aggiudicazioni continuano a rimanere in piedi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1109 del 31 marzo 2025








Il TAR Brescia ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha precisato che: a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione; b) le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; c) per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 738 del 11 settembre 2024


Il TAR Milano dopo aver richiamato l’art. 77 comma 4 D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che: «4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», precisa che l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, cui il Collegio intende aderire, interpreta la suddetta disposizione nel senso che l’incompatibilità a far parte della Commissione di gara riguarda soltanto i membri che abbiano materialmente, sostanzialmente ed effettivamente predisposto, o quanto meno contribuito a predisporre, il contenuto della lex specialis. La ratio della norma viene infatti individuata nella necessità di evitare che chi abbia formato le regole della gara, sia altresì chiamato ad applicarle (in tal senso: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 7 maggio 2013, n. 13). Affinché sussista l’incompatibilità, non è dunque sufficiente che il coinvolgimento del commissario nella redazione della legge di gara si estrinsechi in un apporto meramente formale (approvazione e/o sottoscrizione del frutto dell’altrui opera), ma è necessario che ci sia la sostanziale riconducibilità della stessa all’attività intellettuale, valutativa e professionale concretamente espletata dal membro della Commissione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1658 del 11 luglio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ritiene illegittimo il provvedimento con il quale il dirigente comunale, dopo aver sottoscritto la determinazione di indizione di una gara per il servizio distrettuale integrato per la famiglia e i minori nonché il relativo bando, disciplinare e capitolato speciale, ha nominato la Commissione giudicatrice e si è autonominato Presidente della stessa, in quanto contravviene palesemente al principio di separazione tra la fase della predisposizione della lex specialis e quella della concreta attuazione della stessa, quale presidio di garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio generalmente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi amministrativi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1919 del 11 agosto 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, in materia di svolgimento delle sedute della commissione di gara, ricorda:
<<per giurisprudenza costante, se è vero che le sedute di una commissione di gara devono inspirarsi al principio di concentrazione, e che conseguentemente, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche deve avvenire senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare possibili influenze esterne ed assicurare l’assoluta indipendenza di giudizio dell'organo incaricato della valutazione stessa, è anche vero che tale principio va coniugato con altri concorrenti principi che informano l'azione amministrativa nelle gare di appalto, ed è derogabile in presenza di ragioni oggettive, quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il loro numero, l’indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti che giustificano il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate.
In particolare, è anche necessario che la ricorrente offra almeno la prova che l'asserita dilatazione dei tempi di gara abbia alterato i risultati o comportato una manipolazione delle buste contenenti le offerte, anche alla luce del principio generale posto dall'art. 21-octies, L. n. 241/90, per il quale il vizio formale, che non abbia avuto effetti sostanziali sul contenuto dell'atto, non ne può comportare l'annullamento (C.S., Sez. III, 24.10.2017 n. 4903)>>

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1198 del 14 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia precisa che la circostanza che siano note le offerte economiche non costituisce un ostacolo per la commissione per correggere i propri errori, in quanto la stazione appaltante può correggere i propri errori fino al momento dell’aggiudicazione (v. Consiglio di Stato, Sez. III, 28 settembre 2020 n. 5711); occorre naturalmente evitare che nella correzione si insinuino elementi discrezionali sospettabili di avere finalità ulteriori, come, ad esempio, l’alterazione dei rapporti tra le offerte tecniche o il ridimensionamento del peso delle offerte economiche; la condizione che garantisce dal rischio e dal sospetto di manipolazioni è costituita dal fatto che la commissione giudicatrice operi per addizione o sottrazione di punteggio nel rispetto dello schema decisorio stabilito in precedenza; l’intervento correttivo deve quindi svolgersi secondo parametri oggettivi che abbiano un sicuro ancoraggio nella lex specialis e nelle scelte di metodo adottate ex ante dalla commissione giudicatrice, oltre che nelle regole della materia note a tutti gli operatori economici.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II , n. 302 del 29 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che in tema di gare pubbliche il requisito in capo ai componenti della commissione giudicatrice dell’esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze, spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriali implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’Amministrazione, alla quale quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali e organizzativi sui quali gli stessi siano destinati a incidere.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2552 del 18 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ricorda che, per giurisprudenza pacifica, in assenza di un espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati a essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali, mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della commissione esaminatrice.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2132 del 11 novembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Brescia ricorda che è noto che i verbali delle gare per l'aggiudicazione di un pubblico appalto hanno natura di atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza. Pertanto, il contenuto di quanto la Commissione giudicatrice ha dichiarato essere avvenuto in occasione delle sedute di gara può essere messo in discussione soltanto per il tramite dello strumento della querela di falso, secondo la disciplina dell'art. 2699 c.c. e del seguente art. 2700 c.c.; la fede privilegiata che assiste i verbali della commissione giudicatrice, in quanto atti pubblici, prescinde dal formato (cartaceo o digitale) utilizzato; in entrambi i casi, per contestare la veridicità dei fatti che la commissione afferma essere avvenuti in sua presenza o essere stati da essa compiuti, è necessario proporre querela di falso (dinanzi al giudice competente), restandosi altrimenti nel campo delle mere congetture e delle affermazioni suggestive, prive di ogni rilievo giuridico.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 334 del 6 maggio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il Consiglio di Stato, nel confermare la decisione del TAR Milano, Sez. I, n. 1064/2019, precisa che «deve essere anzitutto disattesa la tesi dell’inoperatività dell’art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, in attesa dell’istituzione dell’albo dei commissari istituito presso l’A.N.A.C., cui fa riferimento il comma 3 dello stesso articolo, non intervenuta al momento della nomina contestata. Invero, le due disposizioni sono autonome, come dimostra proprio il comma 12, che contiene una disciplina transitoria fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’albo, rimettendo la nomina all’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante (tale disciplina transitoria è confermata dall’art. 216, comma 12, dello stesso d.lgs. n. 50 del 2016).
La norma transitoria, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, contiene un rinvio alla disciplina previgente per quanto concerne la nomina della Commissione che deve essere effettuata dalla stazione appaltante “secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate”; ciò significa non già l’integrale inapplicabilità della disposizione del quarto comma dell’art. 77, quanto piuttosto, in attesa della selezione dei commissari dall’albo istituito presso l’A.N.A.C., l’imposizione di un limite modale nella scelta dei commissari stessi.
Il riferimento normativo alle regole di competenza e trasparenza riguarda il procedimento di nomina dei componenti della Commissione da parte dell’organo competente della stazione appaltante, ma non vale ad elidere, in assenza di un’espressa previsione, l’efficacia di una norma che pone una regola di incompatibilità (con valenza, dunque, precettiva e non sanzionatoria).
Può dunque convenirsi con la sentenza appellata laddove afferma che la norma dettante la disciplina transitoria è “disposizione che afferisce unicamente al modus di scelta da parte della stazione appaltante –in assenza del sistema di individuazione e nomina previsto con la istituzione dell’Albo Anac- non mai afferendo ai requisiti soggettivi di legittimazione dei commissari”».

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2471 del 17 aprile 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano, preso atto che in una procedura di evidenza pubblica finalizzata a dare in gestione un impianto sportivo comunale, il dirigente del Comune ha sostanzialmente preso parte a tutti gli atti della procedura, a partire dalla redazione e adozione del bando fino alla determina finale di aggiudicazione, svolgendo finanche le funzioni di responsabile del procedimento e componente e presidente della Commissione, ritiene tale modus operandi non corretto, in quanto si pone in contrasto con il principio di tutela dell’imparzialità e dell’oggettività nelle procedure selettive, il quale mira a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle commissioni giudicatrici di soggetti (progettisti, dirigenti e così via) che siano già intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2638 del 11 dicembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato enuncia i seguenti principî di diritto in materia di sindacato da parte del giudice sull’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice:
a) la motivazione tautologica non è sindacabile dal giudice dell’appello, in quanto essa costituisce un atto d’imperio immotivato e, dunque, non è nemmeno integrabile da detto giudice, se non con il riferimento alle più varie, ipotetiche congetture circa la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, che tuttavia non è dato rinvenire nel suo corpus motivazionale, sicché una sentenza “congetturale” che affida al giudice dell’appello il compito impossibile di “intuire” quale sia stato il suo iter logico è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale o, se si preferisce, e all’estremo opposto, un atto di puro arbitrio e, quindi, un atto di abdicazione al proprio potere-dovere decisorio da parte del giudice;
b) una sentenza che, quindi, non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando sic et simpliciter che il ricorso a tal fine proposto da un concorrente solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza però in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità della stessa sentenza in difetto assoluto di motivazione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6058 del 2 settembre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Milano, la disposizione transitoria di cui all’art. 77, comma 12 (e all’art. 216, comma 12) in forza della quale, “fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo”, la commissione “continua ad essere nominata (…) secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate”, non implica la inapplicabilità tout court delle nuove disposizioni contenute nell’art. 77 e, segnatamente, di quelle in tema di incompatibilità dei commissari (e del presidente), di cui ai commi 4 , 5 e 6, stante la loro ontologica autonomia, l’una afferente in abstracto alla capacità giuridica della persona fisica (di acquisire la qualitas di commissario), l’altra incidente in concreto sulle modalità attraversi cui pervenire alla nomina di soggetti (dotati della necessaria “capacità giuridica”, siccome non versanti in una situazione di incompatibilità).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 1064 del 13 maggio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato aderisce all’orientamento giurisprudenziale che ha interpretato l’art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 in continuità con l’indirizzo formatosi sul codice previgente, giungendo così a concludere che, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di RUP può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 6082 del 26 ottobre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Secondo il TAR Brescia non può negarsi il potere della Commissione di gara di riesaminare, nell’esercizio del potere di autotutela, il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi o da illegittimità verificatesi, in relazione all’eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un’impresa concorrente; potere il cui esercizio richiede la previa revoca dell’aggiudicazione definitiva, proprio per creare le condizioni necessarie alla rinnovazione della fase del procedimento riconducibile alla specifica competenza della Commissione tecnica.

La sentenza del TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 906 del 25 settembre 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato dà continuità, anche nella vigenza dell’art. 77 d.lgs. n. 50 del 2016, all’orientamento maturato in relazione all’art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006, in relazione al quale la prevalente giurisprudenza ritiene la regola alla cui stregua la Commissione di gara deve essere costituita da un numero dispari di commissari non espressione di un principio generale, immanente nell'ordinamento, tale da determinare l'illegittimità della costituzione di un collegio avente un numero pari di componenti, essendo numerose le ipotesi di collegi, sia giurisdizionali che amministrativi, che operano (o che occasionalmente possono operare) in composizione paritaria.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4143 del 6 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato precisa che il principio di continuità delle operazioni di gara ha carattere tendenziale, nel senso che non si tratta di un precetto inviolabile ma, al contrario, tollera deroghe alla sua operatività, in particolare in presenza di situazioni peculiari che impediscano obiettivamente l’esaurimento di tutte le operazioni di gara in una sola seduta, purché sia garantita nelle more l’integrità delle offerte e sia quindi assicurata l’imparzialità del giudizio.
Aggiunge il Consiglio di Stato che la lunghezza delle operazioni di gara non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando alla mancata tempestiva conclusione della procedura il pregiudizio alla imparzialità e trasparenza della gara; non è il dato in sé della lunga durata della procedura a poterne determinare l’annullamento quanto, piuttosto, l’eventuale concreta dimostrazione di circostanze effettivamente probanti in ordine alla violazione del principio di trasparenza, par condicio ed imparzialità.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 1335 del 5 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il TAR Milano nel respingere una censura con la quale si denuncia la presunta illegittimità della nomina della commissione di gara, in quanto i componenti della stessa non sarebbero esperti del settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, in violazione dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, afferma che la formulazione sul punto del vigente art. 77, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ricalca quella dell’abrogato art. 84, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e la giurisprudenza formatasi in materia è concorde nell’affermare che l’esperienza e la competenza dei componenti della commissione devono essere valutati complessivamente, in modo che sia nel complesso garantita la conoscenza tecnica nel settore oggetto dell’appalto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1564 del 10 luglio 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con riferimento alla competenza tecnica di una commissione di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, precisa che:

  • la regola fissata dall'art. 84 del d.lgs. n. 163 del 2006, per la quale i componenti della commissione di gara vanno scelti fra soggetti dotati di competenza tecnica adeguata alle peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare, costituisce espressione di principi generali, costituzionali e comunitari, volti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
  • l'enunciato requisito dell'esperienza "nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto" deve, tuttavia, essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, non solo tenendo conto, secondo un approccio formale e atomistico, delle strette professionalità tecnico-settoriale implicate dagli specifici criteri di valutazione, la cui applicazione sia prevista dalla lex specialis, ma considerando, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, anche le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell'Amministrazione, cui quei criteri siano funzionalmente preordinati, sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali gli stessi siano destinati ad incidere;
  • non è, in particolare, necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.


Il testo della sentenza n. 5670 del 14 dicembre 2015 della Sezione Terza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione n. 13 del 7 maggio 2013, nell'esaminare una procedura di gara indetta da un comune della Provincia di Como per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di distribuzione del gas naturale, ha enunciato il seguente principio: "In sede di affidamento di una concessione di servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 84, comma 4 (relativo alle incompatibilità dei componenti della commissione giudicatrice) e 10 (relativo ai tempi di nomina della commissione) del d.lgs. n. 163 del 2006, in quanto espressive dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, richiamati dall’art. 30, comma 3, del medesimo d.lgs.”.
La sentenza è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo.