Il TAR Brescia ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha precisato che: a) il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio dell'attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione; b) le censure che attingono il merito di tale valutazione sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica; c) per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 738 del 11 settembre 2024


Il TAR Milano ritiene inammissibile la pretesa della ricorrente di svolgere un sindacato di merito su una valutazione tecnica, qual è quella afferente alla materia di “impatto acustico” (nella fattispecie riferita alla modifica di una attività di trattenimento danzante). Per il TAR, parte ricorrente, senza evidenziare profili di manifesta irragionevolezza o inattendibilità tecnica delle valutazioni poste dall’Amministrazione a fondamento della revoca di una licenza per l'esercizio dell'attività di trattenimenti danzanti, effettua una propria, duplice valutazione sostitutiva: da un lato, quella volta a ridurre, selezionandole a proprio, opinabile giudizio, le modifiche rilevanti a fini acustici, dall’altro, quella volta a decretare la irrilevanza a fini acustici delle modifiche così selezionate; il tutto, senza addurre alcun argomento idoneo ad intaccare, sul piano dell’attendibilità tecnica, le valutazioni effettuate dalla P.A. Sennonché, tali valutazioni sostitutive sono precluse al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimità, in quanto si traducono in un inammissibile sindacato di merito, volto a sostituire una soluzione tecnicamente opinabile con un'altra, altrettanto opinabile. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, in sede di giurisdizione generale di legittimità, non può spingersi fino al c.d. merito amministrativo, essendo limitato alla sola verifica dei profili di ragionevolezza o di attendibilità tecnica, qui non dedotti e, comunque, per quanto di seguito esposto, insussistenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2357 del 13 agosto 2024



Il TAR Milano osserva:
<<Il d.lgs. n. 42 del 2004 elenca poi, all'art. 10, le tipologie di beni culturali sottoposti a tutela, integrando la definizione generale fornita dal citato art. 2, comma 2. In questa sede va richiamato il terzo comma di tale disposizione il quale si riferisce ai beni culturali per “dichiarazione amministrativa” i quali assurgono a tale categoria grazie appunto ad apposita dichiarazione emessa dall’Autorità amministrativa a seguito del procedimento delineato dall'art. 14 del d.lgs. n. 42 del 2004.
È evidente il legame fra tutte queste disposizioni e quella contenuta nell’art. 9 Cost. il quale prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico ed artistico della Nazione.
La giurisprudenza ha chiarito che la disciplina costituzionale riguardante il patrimonio storico e artistico nazionale eleva le esigenze di sua tutela e conservazione a valore primario del nostro ordinamento. Ha inoltre chiarito che l’imposizione dei vincoli alla proprietà privata sui beni che fanno parte di tale patrimonio è connaturata ai beni stessi, i quali vengono ad esistenza, per così dire, già limitati sul piano della loro possibile utilizzazione, tanto è vero che non si pone neppure un problema di indennizzo. Ne deriva, in tale contesto, che il potere che l’Amministrazione esercita al fine di individuare i beni di interesse culturale è connotato da discrezionalità tecnica la quale non richiede la ponderazione degli interessi coinvolti, neppure allo scopo di verificare il rispetto del principio di proporzionalità. L’attività di comparazione degli interessi deve tutt’al più essere svolta nella fase successiva, quando cioè, una volta individuato il bene, vengono stabilite le concrete misure di tutela e conservazione.
La stessa giurisprudenza ha altresì precisato che la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni effettuate in questo ambito dall’amministrazione impone che le stesse siano vagliate con riguardo alla loro specifica attendibilità tecnico-scientifica. Il presupposto normativo per la dichiarazione dell’interesse culturale non è infatti l’accertamento di un “fatto storico” (sempre verificabile in via diretta dal giudice anche con l’applicazione di scienze non esatte), bensì l’accertamento di un fatto “mediato” dalla valutazione affidata all'amministrazione, con la conseguenza che lo stesso giudice e la parte privata non possono sostituire le proprie valutazioni a quelle compiute dall’autorità amministrativa, potendosi tutt’al più verificare se la scelta compiuta da quest'ultima rientri o meno nella gamma di quelle plausibili alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. L'interessato, se vuole contestare il merito della scelta, non può quindi limitarsi ad affermare che questa non è corretta, ma ha l'onere di dimostrare che il giudizio di valore espresso dall'amministrazione è scientificamente inaccettabile (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 24 marzo 2020, n. 2061; id., sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3360)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 1517 del 28 giugno 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato enuncia i seguenti principî di diritto in materia di sindacato da parte del giudice sull’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice:
a) la motivazione tautologica non è sindacabile dal giudice dell’appello, in quanto essa costituisce un atto d’imperio immotivato e, dunque, non è nemmeno integrabile da detto giudice, se non con il riferimento alle più varie, ipotetiche congetture circa la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, che tuttavia non è dato rinvenire nel suo corpus motivazionale, sicché una sentenza “congetturale” che affida al giudice dell’appello il compito impossibile di “intuire” quale sia stato il suo iter logico è, per definizione, una non-decisione giurisdizionale o, se si preferisce, e all’estremo opposto, un atto di puro arbitrio e, quindi, un atto di abdicazione al proprio potere-dovere decisorio da parte del giudice;
b) una sentenza che, quindi, non eserciti alcun sindacato giurisdizionale sull’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice, affermando sic et simpliciter che il ricorso a tal fine proposto da un concorrente solleciterebbe un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo, senza però in alcun modo supportare tale affermazione con una almeno sintetica disamina circa il contenuto delle censure tecniche, e trincerandosi apoditticamente dietro la natura non anomala o non manifestamente irragionevole della valutazione espressa dalla Commissione, reca una motivazione tautologica e, in quanto tale, meritevole di annullamento con rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., per nullità della stessa sentenza in difetto assoluto di motivazione.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 6058 del 2 settembre 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano sulla tematica relativa ai limiti del sindacato giurisdizionale nel caso di esercizio della discrezionalità tecnica aderisce alla più recente giurisprudenza amministrativa secondo cui il controllo giurisdizionale, al di là dell'ormai sclerotizzata antinomia sindacato forte/sindacato debole, deve attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo, senza, cioè, poter far luogo a sostituzione di valutazioni in presenza di interessi la cui cura è dalla legge espressamente delegata ad un certo organo amministrativo, sicché ammettere che il giudice possa auto-attribuirseli rappresenterebbe quanto meno una violazione delle competenze, se non addirittura del principio di separazione tra i poteri dello Stato; secondo il TAR questo orientamento appare idoneo a declinare il principio di effettività della tutela giurisdizionale nello specifico settore delle valutazione tecniche, pur senza trasformare il controllo in un’indebita sovrapposizione del giudizio espresso dall’organo di verifica del corretto esercizio della legalità sostanziale a quello effettuato dal competente plesso amministrativo.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 408 del 25 febbraio 2019 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il TAR Milano ricostruisce i diversi orientamenti in merito alla tematica relativa ai limiti del sindacato giurisdizionale nel caso di esercizio della discrezionalità tecnica e aderisce alla più recente giurisprudenza amministrativa, secondo cui il controllo giurisdizionale, al di là dell'ormai sclerotizzata antinomia sindacato forte/sindacato debole, deve attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo (Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645), senza, cioè, poter far luogo a sostituzione di valutazioni in presenza di interessi la cui cura è dalla legge espressamente delegata ad un certo organo amministrativo, sicché ammettere che il giudice possa auto-attribuirseli rappresenterebbe quanto meno una violazione delle competenze, se non addirittura del principio di separazione tra i poteri dello Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4872; cfr., inoltre, T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, sez. II bis, 11 luglio 2018, n. 7746).
Aggiunge il TAR Milano che questo orientamento appare idoneo a declinare il principio di effettività della tutela giurisdizionale nello specifico settore delle valutazioni tecniche, pur senza trasformare il controllo in un’indebita sovrapposizione del giudizio espresso dall’organo di verifica del corretto esercizio della legalità sostanziale a quello effettuato dal competente plesso amministrativo. 

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1875 del 30 luglio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.